CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 38137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 13816 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario successore ex lege della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. cancellatada registro imprese in data 24 marzo 2017 rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto:violazione art. 14d.Lgs. 546/92 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia sez. staccata di Lecce n. 2 5 64 / 24 / 20 depositata in data 2 5 / 11 /20 20 , nonnotificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. impugnava l’avviso di accert amento notificatol e per gli anni dal 2005al 2010 con il quale l’Ufficio a seguito di PVC rideterminava ilreddito e i tributi dovuti ; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; - impugnava l’[OSCURATO:PERSONA] ; la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale socio amministratore successore ex lege della società ridetta, cancellatada registro imprese in data 24 marzo 2017 ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso dedotto censura la pronuncia gravata perviolazione dell’art. 14 del d. l gs. n. 546 del 1992 per avere la CTRmancato di rilevare la nullità consistente nella violazione del litisconsorzionecessario tra società di persone e soci della stessa; - il motivo è fondato; - dalla sentenza impugnata non si evince infatti la presenza nei gradi del merito dei soci della società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:PERSONA]; ciò nondimeno risultando emessi a loro carico, secondo quanto si deduce peraltro in ricorso, i relativi avvisi di accertamento per IRPEFconseguenti all’avviso di accertamento societario; - il motivo è fondato e il suo accoglimento per le ragioni di cui si dirà com porta l’assorbimento de ll’ altr o motiv o , che div iene irrilevantein questa sede al fine del decidere ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - come già statuito tempo fa dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U , Sentenza n. 14815 del 04/06/2008 ), in materia tributaria, l'unitarietà dell' accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delleassociazioni di cui all'art. 5 TUIR e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente siala società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere partedello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; sif fatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativoimpugnato, con conseguente configurabilità di un c aso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati imponel'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d. l gs. 546del 19 92 (salva la possibilità di riunione ai sens i del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ognistato e grado del procedimento, anche di ufficio; - sul punto ancora recentemente questa Corte ha confermato il proprio orientamento, precisando – quanto specificamente alle vicende processuali dei giudizi di merito come in quello di legittimitàche possono comunque sia pur in extremis escludere il contrastodi giudicati – che (Corte Cass. Sez. 5 , Sen tenza n. 29843 del13/12/2017) nel processo di cassazione, in presenza di cause deciseseparatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettificadel reddito di una società di persone ed alla conseguente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 automaticaimputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezzadi ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva qu anto a causa petendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettificadelle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identit à di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identitàsostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; - si è pertanto ritenuto che in questi sopra esposti casi, la ricomposizionedell'unicità della causa attua il diritto fondamentale aduna ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei dirittidell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue,perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare ilrispetto effettivo del principio del contraddittorio; - nel caso di specie, risulta per tabulas dalla sentenza impugnata e dagliatti di causa che i soci non hanno certamente partecipato al presente giudizio; per quanto parte controricorrente deduca diversamente, nessun elemento in atti indica o comprova che sussistano condizioni atte a far ritenere sanato il vizio in argomento; - e ben diversamente, l’Amministrazione finanziaria addirittura rileva la attuale pendenza di fronte alla CT R proprio dei giudizi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 relativi alla posizione dei soci (pagg. 13 e 14 del ricorso per cassazione); - il litisconsorzio in parola, poi, non viene meno allorquando si discuta di IRAP e IVA: da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenzaai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018;Cass. n. 19599 del 24/07/2018; Cass. n. 13767 del 31/07/2012);dall'altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l'Ufficioabbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamentiai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondatisu elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernentel'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessar io delsimultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018;Cass. n. 21340 del 2 1/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015;in ultimo si veda Cass. n. 7268 del 16 marzo 2020); la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporaneapendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 2 9843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunionesanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma nonin sede di legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017) ; - evidente quindi la fondatezza del motivo in argomento; - la validità dei principi sopra ricordati non viene meno neppure in caso di eventuale cancellazione della società di persone dal registro delle imprese , circostanza che qui si pone : come già ritenuto da questa Corte (Cass. sez. 5, 6 novembre 2013, n. 24955; conf. Cass. sez. 5, 12 gennaio 2021, n. 343 ), la cancellazionedetermina l'estinzione della società "privandola della capacità di stare in giudizio, creando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 all'ente non si esting uono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate , nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o limitatamente. Ne consegue che, in tale evenienza , i soci, subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescinderedalla inscindibilità o meno del rapporto sostanziale" ; - i n sostanza, nella fattispecie, la violazione del contraddittorio è ravvisabile sotto un duplice profilo: ai sensi dell'art. 14 d . l gs. n. 546 del 1992 vertendosi in tema di accertamento a carico di società di persone e di soci nel quale solo uno di questi ha partecipato, mentre l'altr a è stat a pretermess a ; per il fenomeno successorioche si determina nel caso di scioglimento della società dipersone in conseguenza del quale tutti i soci rispondono delle obbligazioni societarie a seconda del personale regime di responsabilità.Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio o riunire i pro cessi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari) né dal collegio d'appello (che avrebbe dovutorimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione delcontraddittorio) deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pr onunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio dellacausa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383 comma 3, c .p.c.; - il primo motivo va quindi accolto ; il secondo motivo è assorbito in quantodivenuto irrilevante ai fini del decidere; - la sentenza , dunque , va cassata con rinvio al giudice di primo grado per nuovo esame del merit o previa integrazione del contraddittorio; - le spese del giudizio sono compensate; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito