CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 28451/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21543-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 SRL, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 413/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 413/2021 della Corte d'appello di Venezia che ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto dalla ricorrente per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto "l'atto di impugnazione non è suddiviso in punti, né numeri, né sono chiaramente individuabili i punti argomentativi contestati; analogamente, non sono individuati in maniera analitica i capi della sentenza contestati, né è predisposto un progetto di provvedimento alternativo". Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I., in persona del liquidatore, anzitutto eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto - pur essendo la società, in liquidazione volontaria dal 22 gennaio 2020, stata cancellata dal registro delle imprese in data 11 febbraio 2021 per chiusura della liquidazione - il ricorso è stato notificato il 29 luglio 2021 alla medesima in persona del legale rappresentante pro tempore e non ai soci. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene, con riferimento ala questione sollevata con l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che non vi siano i presupposti dell'evidenza decisoria di cui all'art. 380-bis, primo comma c.p.c. e che pertanto vada disposta la rimessione della causa alla pubblica udienza della sezione semplice, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Ric. 2021 n. 21543 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 17