CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24543/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04GB4P1) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti con due separati atti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con entrambi si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 192 e 603 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità; che tali prospettazioni sono manifestamente infondate atteso che la Corte di appello (pagine da 4 a 8 della sentenza impugnata), con un apparato argomentativo completo, logico e del tutto coerente con le illustrate risultanze istruttorie, ha affermato la partecipazione dell'imputato alla rapina contestata analizzando in modo unitario (e non parcellizzato) una serie di elementi certi che- correlati tra loro- ha reputato gravi, precisi e concordanti, così implicitamente valutando come superflua l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] che, nel ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], si assume non essere stata disposta d'ufficio ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.; il collegio di merito ha anche esaminato e attentamente vagliato tutte le censure contenute nell'atto di appello ed in questa sede pedissequamente reiterate, senza alcun confronto con gli argomenti spesi nella sentenza impugnata; considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno