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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02500/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4// OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata rideterminata la pena inflitta per i reati di cui all'art. 337 e all'art. 385 cod. pen., confermando nel resto; rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono privi di specificità e manifestamente infondati; considerato — quanto al primo motivo, afferente all'annessa esclusione della recidiva — che risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti del ricorrente e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo, con cui è stata censurata la determinazione della pena, è del tutto generico; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4// OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata rideterminata la pena inflitta per i reati di cui all'art. 337 e all'art. 385 cod. pen., confermando nel resto; rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono privi di specificità e manifestamente infondati; considerato — quanto al primo motivo, afferente all'annessa esclusione della recidiva — che risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti del ricorrente e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo, con cui è stata censurata la determinazione della pena, è del tutto generico; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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