CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25654/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] C.L.P. COOP. A RL rappresentato e difeso dagli avvocatiRENATO MIELE e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO n. 737/2022 depositata il 31/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 693/2023Numero sezionale 5756/2026Numero di raccolta generale 25654/2026Data pubblicazione 21/09/2026La società [OSCURATO:PERSONA] Ambiente e Servizi([OSCURATO:SOCIETA]), notificò alla [OSCURATO:PERSONA] C.L.P. Coop a r.l., qualeimpresa svolgente attività d’impresa portuale in forza di un contratto dilocazione con l’[OSCURATO:PERSONA] per il porto di Chioggia, un avvisod’accertamento per TARES 2013 (€ 79.332,23). [OSCURATO:PERSONA] proposericorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia che, consentenza n. 1150/19, respinse il ricorso alla luce dell’insegnamento di cuiin Cass. Sez. 5, 30/11/2018, n. 31058, Rv. 651770 – 01, adottato neiconfronti di altro operatore della medesima area portuale.Su appello della Cooperativa, la [OSCURATO:PERSONA] delVeneto, nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA] e mediante la sentenzaindicata in epigrafe, ha accolto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- l’area in questione era interdetta a terzi non autorizzati e alla stessa nonavevano accesso i mezzi di [OSCURATO:SOCIETA], come evidenziato dallaCooperativa nel suo atto d’appello, sicché era fondata l’esenzione daltributo per tale area;- solo ove tale preclusione non vi fosse stata, l’autonoma scelta di smaltirein proprio i rifiuti non esimerebbe dalla tassa, salvo la prova che i rifiutiprodotti siano esclusivamente speciali e avviati autonomamente alrecupero;- la pronuncia di legittimità succitata era stata adottata con riferimento aun tempo in cui non era ancora stata istituita l’[OSCURATO:PERSONA] delComune di Chioggia, escludendo quindi potesse ritenersi idonea a fondareun giudicato esterno sul punto.Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di cinque motivi integrati dasuccessiva memoria.Resiste la società Cooperativa con controricorso, anch’esso integrato damemoria.Numero registro generale 693/2023Numero sezionale 5756/2026Numero di raccolta generale 25654/2026Data pubblicazione 21/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza inrelazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 112, comma primo,132, comma secondo, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4 c.p.c. Censura l’omessa pronuncia e comunqueinsufficiente nonché contraddittoria motivazione in ordine alla chiamata incausa del Comune di Chioggia e della città metropolitana di Venezia, comerichiesto da [OSCURATO:SOCIETA] sin dal primo grado e nuovamente in seded’appello incidentale. Lamenta la contraddittorietà della motivazione inquanto si richiama un verbale da cui risulterebbe l’estromissione delComune di Chioggia, in quanto mai intervenuto o citato nel giudizio,Nessuna motivazione è poi apposta al rigetto dell’istanza di chiamata incausa della Città metropolitana di Venezia.2. Con il secondo motivo censura la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 14 e 59, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 546/1992 e degli artt. 108,109 e 354 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Prospettal’illegittimità della dichiarata estromissione del Comune di Chioggia proprioperché mai citato o intervenuto, censurando contestualmente la mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti del Comune e della Cittàmetropolitana come richiesto. Evidenzia come l’addizionale provinciale nonsarebbe una mera addizionale ma un tributo autonomo a favore delleProvince (Cass. 17113/2017). Del pari sarebbe litisconsorte necessario ilComune di Chioggia, che affidò a [OSCURATO:SOCIETA] il servizio d’accertamento eriscossione Tari (rectius TARES), permanendo in capo all’ente locale uninteresse concreto e autonomo al giudizio.3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attenendoin sostanza alla medesima questione, sono infondati.Numero registro generale 693/2023Numero sezionale 5756/2026Numero di raccolta generale 25654/2026Data pubblicazione 21/09/20263.1 Pacifico innanzi tutto, come implicitamente affermato anche nelricorso, che l’utilizzo del termine “estromissione” è avvenutoimpropriamente atteso che nessuno dei due enti di cui è chiesta lachiamata in causa mai fu chiamato o intervenne, situazioni che solepossono giustificare un’estromissione. Il richiamo al processo verbale èevidentemente riferito all’ordinanza adottata nel corso del giudizio con cuifu respinta l’istanza di chiamata in causa del Comune succitato.3.2 Nel merito il motivo è infondato.Da una parte, non è configurabile un’ipotesi d’omessa pronuncia qualora ladomanda abbia natura processuale, quale l’istanza di chiamare in causaun terzo, potendo ravvisarsi tal sorta di vizio solo ove si tratti di domandao eccezione di merito (Cass. Sez. 3, 16/10/2024, n. 26913, Rv. 672535 –01).Quanto al Comune, ove lo stesso abbia affidato alla società l’accertamentoe la riscossione del tributo, non vi è alcun litisconsorzio necessario conl’ente impositore. La chiamata in causa può essere autorizzata solo ovevengano denunciate violazioni da parte dell’ente medesimo (Cass. Sez. 5,28/04/2017, n. 10528, Rv. 644101 – 01), rimanendo in tal caso ecomunque in facoltà del contribuente agire indifferentemente nei confrontidell’uno o dell’altro (Sez. 5, Ordinanza n. 27737 del 25/10/2024 (Rv.672767 – 01).Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] (ex Provincia di Venezia), per la stessaragione non vi è necessità di estendere il contraddittorio atteso inoltre chel’addizionale non può considerarsi un tributo provinciale autonomo ma unamera percentuale sul tributo comunale (c.d. addizionale) che era, secondola disciplina di cui all’art. 19, comma 7, del d.lgs. 504/92 (poi modificatodal d.l. 124/19 conv. nella legge 157/19 con effetto dal 2020),successivamente girato, decorso l’intero periodo di riscossione del tributo,alle Province. Queste ultime si limitano a stabilire la percentualed’addizionale, all’interno della forbice prevista dal comma 3 del citato art.Numero registro generale 693/2023Numero sezionale 5756/2026Numero di raccolta generale 25654/2026Data pubblicazione 21/09/202619, mentre, ai sensi del comma 5, il tributo è liquidato e iscritto a ruolodai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidiurbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, ilcontenzioso, la riscossione e le sanzioni. Ne deriva che, sulla base dellamedesima ratio testé indicata quanto al Comune di Chioggia, non puòconfigurarsi un litisconsorzio necessario con la Provincia di Venezia, oggiCittà Metropolitana.4. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 14, co. 3, d.l. 201/2011 in relazione all’art. 360,comma primo n. 3 c.p.c. Sostiene che la Corte territoriale abbia erratonell’escludere la tassazione in ragione dell’impossibilità per i mezzi diVeritas spa d’accedere alle aree portuali condotte e gestite dallaCooperativa. Evidenzia come il presupposto per l’imposta sia la meraoccupazione o detenzione d’aree anche solo suscettibili di produrre rifiuti,come peraltro condiviso dal primo giudice, con conseguente irrilevanzadell’effettivo utilizzo del servizio di raccolta rifiuti. Richiama a tal fine lapronuncia di questa Corte 2373/2022 che ha ritenuto la debenza inrelazione al fatto che la collettività ricavi un beneficio indipendentementedalle prestazioni fornite ai singoli utenti, essendo sufficiente una fruizionepotenziale desunta da indici presuntivi essendo irrilevante la volontà deisingoli utenti del servizio.4.1 Il motivo è infondato.4.2 La stessa Corte territoriale evidenzia come, nel caso in cuil’avviamento allo smaltimento in proprio da parte degli utenti consegua ascelta degli stessi o alla natura dei rifiuti (es. speciali o non assimilabiliagli urbani), ciò non consenta di per sé di fruire dell’esenzione del suopagamento. Nel caso specifico vi è però l’ulteriore elemento, pacifico,secondo cui nessun servizio di raccolta e smaltimento rifiuti può essereeffettuato dalla ricorrente atteso che le è interdetto l’accesso alle areeproduttive di rifiuti. Pertanto, anche condividendo e confermandoNumero registro generale 693/2023Numero sezionale 5756/2026Numero di raccolta generale 25654/2026Data pubblicazione 21/09/2026l’orientamento giurisprudenziale sopraccitato, deve rilevarsi come, nelcaso specifico, non sussista quella situazione di fruibilità, neppure“potenziale”, desumibile da indici presuntivi cui è ricollegata la debenza aisensi dell’art. 14, comma 3, del d.l. 201/2011. Va a tal fine richiamata lagiurisprudenza di questa Sezione (Cass. 2058/2024 e 42089/21) secondocui, dall’esame del quadro normativo, emerge univocamente che l'attivitàdi gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale - da intendersi comespazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale -rientra nella competenza di quest'ultima, la quale per legge è tenuta addiscarica, al che deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge allacompetenza in materia dei Comuni, che invece normalmente agiscono inquesto ambito in regime di privativa, i quali, sono di conseguenza privianche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti unatassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggettodiverso da quello che espleta il servizio (cfr. Cass. 23583/2009).Irrilevante è altresì l’eventuale circostanza che l'ente territoriale abbiasvolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la suafonte necessariamente nella legge e non può rinvenirsi nello svolgimentodi una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa nonassegna la relativa competenza funzionale (Cass. sez. 6, n. 34251/2021).5. Con il quarto motivo censura la violazione e falsa applicazione degliartt. 2909 cc e 324, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostiene che la pronuncia di questa Corte n. 31058/2018 secondo cui, intema di TARSU, resta ferma la generale competenza dei Comuni ancheper le aree portuali ove l'Autorità portuale non sia stata istituita, avrebbeefficacia di giudicato esterno nella presente controversia. Sostiene che lapronuncia, intervenuta tra la stessa [OSCURATO:SOCIETA] e altro gestore di superficisite nella medesima area portuale, riguarderebbe la medesima situazionedi fatto oggetto del giudizio e la medesima annualità (2013). AvrebbeNumero registro generale 693/2023Numero sezionale 5756/2026Numero di raccolta generale 25654/2026Data pubblicazione 21/09/2026errato la Corte di merito nell’affermare che la situazione fosse diversa inquanto, in quel tempo, l’Autorità di sistema portuale che ha assunto lacompetenza con riferimento alle questioni oggetto di questo procedimentonon era ancora stata istituta.5.1 Il motivo è infondato.5.2 Pur condividendo la valutazione della ricorrente in ordine all’errore incui è incorsa la Corte di merito - affermando che la situazione esaminatada questa Suprema Corte, nella pronuncia del 2018 richiamata, fossediversa in quanto riferita ad annualità precedente e prima dell’istituzionedella citata autorità portuale (mentre si trattava anche in quel caso dellaTARES 2013) - anche ove si ammettesse un’identica situazione di fatto,trattandosi della medesima area portuale Val da Rio in Chioggia, rimaneche tale pronuncia è inter alios acta e non può pertanto applicarsil’invocato art. 2909 cc, che limita il giudicato sostanziale alle parti, ai loroeredi e aventi causa.6. Con il quinto motivo si duole della nullità della sentenza impugnata inrelazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 112, comma 1, 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sostiene che la Corte dimerito abbia errato non esaminando il proprio motivo d’appelloincidentale, volto a censurare la pronuncia di primo grado in merito allacompensazione delle spese di giudizio, avendo invece svolto domanda dicondannare la Cooperativa alla rifusione delle spese del giudizio anche exart. 96 c.p.c. ravvisando un’ipotesi di lite temeraria. Poiché il giudice diprimo grado aveva compensato le spese, tale decisione avrebbe dovutoritenersi erronea attesa la soccombenza della ricorrente.Il giudice d’appello si è invece limitato a compensare, a sua volta, le spesedel gravame senza provvedere sull’appello incidentale.6.1 Il motivo è infondato.È noto come il giudice d’appello, ove riformi la sentenza di primo grado,debba procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di meritoNumero registro generale 693/2023Numero sezionale 5756/2026Numero di raccolta generale 25654/2026Data pubblicazione 21/09/2026adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere vavalutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese,in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 5, 08/10/2025, n.27000, Rv. 676725 – 01). Ne deriva che, compensando le spese di lite perle ragioni indicate in sentenza, la Corte ha operato un’unitaria valutazionedell’esito della lite con decisione che ha assorbito implicitamente l’appelloincidentale formulato dall’odierna ricorrente.7. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione,a favore della controricorrente, delle spese della fase di legittimità chevanno liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.Mrespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente,delle spese della fase di legittimità che liquida in € 7.655,00 per compensi,oltre a € 200,00 per esborsi, spese generali 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/09/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]