CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 46032/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE RIESAME di ANCONAvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il luglio 20240, il Gip del Tribunale di Macerata, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha aggravato con la misura cautelare della custodia in carcere quella degli arresti domiciliari disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 3onathan, in ordine i delitti di tentata rapina aggravata e lesioni. 2. Il Tribunale del riesame di Ancona, con ordinanza del 10/09/2024 (dep. 11/09/2024), ha rigettato l'appello proposto dalla difesa dell'indagato. 3. Avverso il suddetto provvedimento ricorre per cassazione il difensore di fiducia, il quale, dopo avere riportato i motivi dell'impugnazione cautelare e la motivazione del provvedimento del Tribunale, ne lamenta l'illegittimità ed il vizio di motivazione in relazione ai diversi profili di censura che erano stati sollevati in sede di appello che si sostiene essere stati disattesi o financo travisati. 4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché tardivo. Il ricorso per cassazione risulta, infatti, proposto il 27/09/2024, a fronte di un provvedimento che è stato notificato alla parte il 13/09/2024. A norma dell'art. 310, comma 1, cod. proc. pen., "contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'art. 309". L'ultimo giorno utile per presentare l'impugnazione scadeva, pertanto, lunedì 23/09/2024. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il