CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23088/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato av2o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 36923/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (applicazione di pena per i reati previsti dagli artt. 341 bis - 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e, quanto, al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., alla qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, non consentiti dalla legge (richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e, dall'altra, del tutto generici (qualificazione giuridica del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 20