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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19348/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26303-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE PENALE di CASTROVILLARI, depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26303/2017 Numero sezionale 1183/2022 Numero di raccolta generale 19348/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 /-------------/ Il ricorso per cassazione attiene a provvedimento del Tribunale di Castrovillari, Sezione penale, che, nell'ambito di un procedimento penale, ha negato l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato.

Secondo consolidato orientamento delle sezioni penali di questa Corte, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, sicché l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale (tra le più recenti, Cass. pen. Sez. 4, 27/02/2019, dep. 17/04/2019, n. 16616; Cass. pen. Sez. 4, 16/10/2018, dep. 11/01/2019, n. 1223; altrimenti, Cass. pen. Sez. 4, 03/12/2021, dep. 23/03/2022, n. 10009, secondo cui il procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione si svolge davanti al giudice penale di merito nelle forme del rito civile sommario ai sensi dell'art. 702- bis cod. proc. civ., rimanendo regolato dal codice di procedura il giudizio di cassazione; si veda anche Cass. Sez. 6 - 2, 16/04/2021, n. 10136).

Il ricorso concerne pertanto controversia che, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle Sezioni penali della Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 maggio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26303-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE PENALE di CASTROVILLARI, depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26303/2017 Numero sezionale 1183/2022 Numero di raccolta generale 19348/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 /-------------/ Il ricorso per cassazione attiene a provvedimento del Tribunale di Castrovillari, Sezione penale, che, nell'ambito di un procedimento penale, ha negato l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato. Secondo consolidato orientamento delle sezioni penali di questa Corte, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, sicché l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale (tra le più recenti, Cass. pen. Sez. 4, 27/02/2019, dep. 17/04/2019, n. 16616; Cass. pen. Sez. 4, 16/10/2018, dep. 11/01/2019, n. 1223; altrimenti, Cass. pen. Sez. 4, 03/12/2021, dep. 23/03/2022, n. 10009, secondo cui il procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione si svolge davanti al giudice penale di merito nelle forme del rito civile sommario ai sensi dell'art. 702- bis cod. proc. civ., rimanendo regolato dal codice di procedura il giudizio di cassazione; si veda anche Cass. Sez. 6 - 2, 16/04/2021, n. 10136). Il ricorso concerne pertanto controversia che, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle Sezioni penali della Corte di cassazione. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7
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