CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 31049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1.E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 489 cod.pen. 2.Con unico motivo di ricorso, il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, denuncia il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla prova della provenienza del documento falso dall'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza è del tutto priva di specificità e meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha evidenziato come l'imputato, in qualità di rappresentante legale della cooperativa, fosse unico soggetto destinatario dell'obbligo di presentazione del documento e altresì unico interessato in tal senso, da tale presentazione dipendendo i pagamenti delle fatture relative alla pubblica commessa. Con tali argomenti il ricorso omette del tutto di confrontarsi, in tal modo incorrendo nel vizio di a-specificità (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2022 Il consigliere estensore Il