CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 00844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; la difesa ha depositato memoria, con la quale ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso, in subordine chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Lorenzo, la sentenza del Tribunale di Livorno, con la quale il predetto era stato condannato per più violazioni dell'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificata l'originaria imputazione, relativamente a una cessione di hashish del 9 gennaio 2013 (capo G) e a cessioni continuate dello stesso tipo di sostanza negli anni 2012 e 2013 (capo H). 2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con specifico riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il capo G) della rubrica, fondata esclusivamente sulle generiche dichiarazioni testimoniali del presunto cessionario, dalle quali neppure emergerebbe che, nella specie, si sia trattato di effettiva cessione e non di mera offerta, in difetto di prova dell'acquisto e, ancor prima, del perfezionamento di un accordo, ma anche di qualsiasi accertamento della efficacia drogante della sostanza. Sotto altro profilo, rileva che la condotta di cessione è stata ritenuta dalla Corte d'appello e che essa è distinta rispetto a quella contesta dal pubblico ministero nella imputazione. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi quanto al capo H) della rubrica, rilevando come le dichiarazioni dei presunti cessionari sarebbero del tutto generiche anche quanto ai riferimenti temporali e osservando, quanto alla ipotesi del consumo di gruppo, non riconosciuta dai giudici del merito, che l'insussistenza del mandato collettivo all'acquisto è stata ritenuta sulla scorta di deduzioni non corroborate dalle evidenze processuali, nessuno dei dichiaranti avendo affermato in maniera certa che il procacciamento della droga non fosse commissionato dal gruppo. Con il terzo e il quarto motivo, infine, gli stessi vizi sono stati dedotti rispettivamente in relazione alla carenza di ogni giustificazione circa la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen. e alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. 3. La difesa ha depositato memoria, con la quale ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso, in subordine chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati dovuta a prescrizione, tenuto conto della data (9/1/2013 per il capo G e anni 2012 e 2013 per il capo H) e del titolo di essi (art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. 2. La non manifesta infondatezza dei motivi e la omessa motivazione in ordine alla richiesta, formulata con i motivi aggiunti, di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., hanno consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità, dal che discende la rilevanza del fatto estintivo del reato, essendo maturato il relativo termine prescrizionale. In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, peraltro, è però precluso alla Corte di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione"(sez. i n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dei motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Deciso il 11 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]