CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 1951
Cassazione n. 25584/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1951 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] Farro 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 14/07/2022 della Corte di appello di Messina che, pronunciando in sede rescissoria, ha confermato la sentenza del 18/03/2019 del Tribunale di Patti che l'aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002, commesso in Patti il 16/10/2013, e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti della recidiva reiterata e infraquinquennale e dell'aver ottenuto il beneficio (poi revocato), lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 350,00 euro di multa. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 76, 79 e 95, d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito dell'erronea valutazione ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio di beni non rilevanti, in quanto normativamente non richiesti e valutabili, la mancanza ed illogicita della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il travisamento della prova avendo la Corte di appello omesso di considerare che il proprio figlio Salvatore non era con lui convivente al momento del deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Deduce che la Corte di appello ha replicato gli errori del giudice rescisso avendo ritenuto obbligatoria l'indicazione, nell'istanza di ammissione, di autovetture, motocicli e beni immobili riconducibili all'intero nucleo famigliare (obbligo non previsto dagli artt. 76 e 79, d.P.R. n. 115 del 2002) e avendo qualificato come errore di diritto, e non di fatto, l'omessa indicazione dei redditi della moglie, [OSCURATO:PERSONA], soggetti a tassazione separata (pari a soli euro 482,00) e non riportati nemmeno nei CUD ad essa rilasciati, nonché di sei fabbricati di cui la moglie era proprietaria per quote irrisorie. La conoscenza dei redditi della moglie e del figlio convivente non può essere legittimamente desunta dal mero rapporto di convivenza, tanto più quando, come nel caso di specie, le omissioni addebitate non avrebbero inciso sui presupposti per l'ammissione al beneficio. Quanto al figlio Salvatore, ribadisce che quel che rileva è il rapporto di convivenza al momento della domanda (2013) e non a quello dell'anno reddituale di riferimento (2012), per cui correttamente non era stato indicato nella domanda stessa. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 3.Si imputa al ricorrente di aver falsamente attestato, a corredo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di aver conseguito nel 2012 un reddito complessivo pari ad euro 10.041,21, sottacendo il reddito effettivo di euro 11.602,91 ed omettendo di comunicare la titolarità - in parte riferibile a se stesso, in parte al proprio nucleo famigliare - di nove autoveicoli e due motocicli e di otto beni immobili e venti terreni. 3.1.11 Tribunale aveva condannato l'imputato sul rilievo: a) della oggettiva non corrispondenza a vero dei redditi indicati nella dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda (euro 10.041,21) rispetto a quelli percepiti dal nucleo familiare nello stesso periodo (euro 11.602,91, dei quali, euro 10.508,91, percepiti dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], euro 1.094,00, percepiti dal figlio, [OSCURATO:PERSONA]); b) della effettiva titolarità dei beni mobili registrati e dei beni immobili non dichiarati; c) della irrilevanza del dedotto (ma non dimostrato) non funzionamento di uno solo dei nove autoveicoli; d) della impossibilità che ignorasse i dati non comunicati (avuto riguardo ai numerosi beni mobili registrati ed agli immobili). 3.2.La Corte di appello di Messina, con sentenza del 12/06/2020, aveva rigettato l'appello osservando che non v'era margine di errore scusabile nella condotta del ricorrente avuto riguardo: a) alla consistenza numerica dei beni mobili registrati e degli immobili non dichiarati e delle spese che certamente comportava il mantenimento di tanti autoveicoli e motoveicoli; b) all'incidenza notevole sul reddito famigliare dei redditi della moglie e del figlio; c) al fatto che si trattava, in ogni caso, di errore di diritto. 3.3.Con sentenza Sez. 4, n. 20654 del 07/04/2022, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di cui al capoverso che precede osservando che: «nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisce l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (...) i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza di un obbligo a carico del ricorrente di Indicare - nell'istanza di ammissione al patrocinio - tutti i beni immobili e le autovetture comunque riconducibili al nucleo familiare, obbligo non previsto dal combinato disposto degli artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002 (..) 'imputato - quanto ai redditi da inserire nell'istanza - non aveva Invocato un errore di fatto su legge extra penale, ma un vero e proprio errore sul fatto (mancata conoscenza o dimenticanza della modesta quota di reddito a tassazione separata percepita dalla moglie e del reddito del figlio), certamente rilevante ai fini della valutazione sulla configurabilità del dolo in capo al ricorrente». 3.4.Pronunciando in sede rescissoria, la Corte di appelli° di Messina ha confermato la condanna dell'imputato osservando che: a) il reato sussiste sotto il profilo oggettivo (questione peraltro mai messa in discussione); b) quanto al profilo soggettivo, l'imputato in sede di esame ha proposto una tesi che sconfessa quella, ben più articolata, del proprio difensore; c) in particolare, aveva affermato di aver chiesto al figlio se lavorava, ottenendo risposta negativa, e che la moglie era proprietaria di autovetture da demolire, non funzionanti; non aveva affermato alcunché su presunti errori o malintesi in ordine alla titolarità di beni mobili ed immobili da parte dei componenti del nucleo famigliare, men che meno sul fatto che il figlio non faceva parte del nucleo famigliare all'epoca della domanda, deduzione non dimostrata e non risultante dagli atti; d) la circostanza è rilevante perché il figlio era proprietario unico di venti terreni ubicati nel comune di residenza dell'imputato, sicché si fatica a credere che egli ignorasse il dato; e) ne consegue che l'omissione è frutto di una scelta volontaria e consapevole, quantomeno a titolo di dolo eventuale. 4.Tanto premesso, osserva il Collegio: 4.1.va innanzitutto ribadito il principio secondo il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisce l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Rv. 276862 - 01; Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, Avagliano, Rv. 271949 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051 - 01; Sez. 4, n. 21577 del 21/04/2016, Bevilacqua, iRv. 267307 - 01); 4.2.costituisce declinazione pratica di tale insegnamento il principio secondo il quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, seppure non assume rilievo esimente l'errore sui componenti del nucleo familiare conviventi dei quali devono essere riportate le entrate né quello sulla natura dei redditi da considerare ai fini del beneficio, può, invece, assumere rilevanza, l'errore sulle entrate patrimoniali„ relative a persona diversa dal dichiarante, non riportate da documenti fiscali provenienti dalla pubblica amministrazione o da terzi (Sez. 4, n. 47760 dell'11/07/2018, Fiore, Rv. 274354 - 01, che ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato riguardo all'omessa dichiarazione del contributo di disoccupazione, non inserito in alcuna dichiarazione fiscale, percepito "una tantum" dalla moglie dell'istante nell'anno di riferimento); 4.3.nel caso in esame la "ratio decidendI" è chiara: la prova del dolo si basa sullo scollamento tra quanto dichiarato dall'imputato in sede di esame e quando dedotto dal difensore in sede di appello; è solo nel libello difensivo che viene prospettata la tesi dell'errore, non avendone mai fatto cenno l'imputato in sede di esame; 4.4.occorre innanzitutto evidenziare che, come già sottolineato in sede rescindente, il possesso di beni mobili registrati non è fatto produttivo di reddito ai fini IRPEF, sicché la circostanza che il ricorrente in sede di esame avesse riferito che delle molte autovetture possedute solo una fosse funzionante è effettivamente un dato del tutto neutro, non rilevando il possesso di tali beni nemmeno quale indice di ricchezza occulta (come erroneamente ritenuto, invece, dalla sentenza impugnata); 4.5.è piuttosto vero, invece, che sin dall'iniziale appello, il ricorrente aveva dedotto che: a) la somma (oggettivamente modesta) di euro 482,00 percepita dalla moglie nel 2012 non risultava dai CUD ad essa rilasciati dal datore di lavoro e dall'INPS; b) i redditi percepigial figlio Salvatore non potevano essere computati perché non taltlik parte del nucleo famigliere nell'anno di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio; 4.6.orbene, quanto alla mancata indicazione nei CUD della somma percepita dalla moglie del ricorrente, si registra un'omissione della motivazione che non può essere giustificata dal fatto che l'imputato non ne aveva fatto menzione in sede di esame perché si trattava di un dato documentale facilmente riscontrabile e quindi valutabile insieme con (e alla luce dello) esame dell'imputato; 4.7.anche il fatto che non deve essere computato il reddito del soggetto non facente parte del nucleo familiare al momento della domanda è deduzione di natura giuridica, prima ancora che fattuale, il cui omesso esame non può essere giustificato nei termini sopra indicati; 4.8.si tratta, però, di deduzione del tutto infondata; 4.9.secondo la costante giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte di cassazione, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione; conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza (Cass. civ., Sez. 6-2, n. 15485 del 21/07/2020, Rv. 658734 - 01; Cass. civ., Sez. 2, n. 4429 del 21/02/2017, Rv. 643050 - 01); 4.10.ne consegue che i redditi del figlio andavano comunque dichiarati; 4.11.ciò nondimeno: a) la rubrica attribuisce al ricorrente una condotta (la mancata indicazione di diritti reali su beni mobili ed immobili) estranea al paradigma normativo di cui all'art. 79, d.P.R. n. 115 del 2002, e, di conseguenza, al precetto penale; b) tuttavia / la Corte di appello continua ad insistere su questo aspetto senza piuttosto chiarire quali fossero i redditi del figlio del ricorrente da questi non dichiarati; c) la prova del dolo (che, come detto, deve essere più intensa quando, come nel caso di specie, l'imputato avrebbe avuto comunque diritto al beneficio) non può fondarsi sullo scollamento tra quanto dichiarato dall'imputato in sede di esame e quanto dedotto dal difensore nei suoi scritti difensivi; 4.12.1a sentenza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio.