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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 19123/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere re latore A d. 19 / 06/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21415 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21415del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 85C07 D575Z) rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E52 D612D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67E10 D612O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CLMCLD 66D01 F205Q ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2543/2022, pubblicatain data 19 luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di forma- zione giudiziale (decreto ingiuntivo definitivo), ha intimato al [OSCURATO:SOCIETA]. precetto di consegna di una serie di docu- menti relativi a rapporti intrattenuti con la banca da propri danti causa.

La banca intimata ha proposto opposizione Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., assumendo di avere già parzialmente adempiuto all’ordine di consegna e di non es- sere più in possesso dei documenti non consegnati.

L’opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Milano.

La Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Petruzzi, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « vizio di motiva- zione apparente - nullità della sentenza per violazione dell’ art. 111, 6° comma, Cost. e dell’ art. 132, 2° comma, n. 4 cpc , in relazione all’art. 360, 1° coma, n. 4 cpc».

Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazione dell’ art. 2909 cod. civ. , in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 3 cpc– violazione, da parte della corte d’appello, del giudicato costituente il titolo esecutivo».

Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 1256 cod. civ., in tema di impossibilità sopravve- nuta quale modo non satisfattivo di estinzione delle obbliga- zioni, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cpc».

Con il quarto motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 119, 4° comma TUB (d.lgs. 1/09/1993, n. 385) , in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cpc».

Con il quinto motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 115, 1° comma cpc – in tema di non contesta- zione –in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cpc».

Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 Il ricorso è complessivamente infondato, per le ragioni che sa- ranno esposte di seguito, anche se va disposta una correzione della motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., ferma restando la conformità a diritto del suodispositivo finale. 2.Prima di procedere all’esame dei singoli motivi del ricorso, appare opportuno premettere che le questioni con esso poste riguardano i rapporti tra il diritto di procedere ad esecuzione forzata con il procedimento di esecuzione diretta di cui agli artt.605 e ss. c.p.c. e la sopravvenuta impossibilità della presta- zione, disciplinata, sul piano sostanziale, dall’art. 1256 c.c.. 2.1In base a tali disposizioni: - l’obbligo di consegna di cose mobili, se assistito da titolo esecutivo, può essere coattivamente adempiuto con il procedimento di esecuzione forzata diretto di cui agli artt.605 e ss. c.p.c.; - a i sensi dell’art. 1256 c.c., l’obbligazione (ivi inclusa quella avente ad oggetto la consegna di cose mobili de- terminate) si estingue solo se diviene impossibile per causa non imputabile al debitore.

In caso di impossibilità della prestazione per causa imputabile al debitore, peraltro, come è ovvio, pur non essendo liberato il debitore ai sensi dell’art. 1256 c.c., il contenuto della presta- zione da questi dovuta si trasforma, non essendo più material- mente possibile eseguire l’obbligazione originaria: egli sarà te- nuto ad una prestazione equivalente ed al risarcimento del danno; l’obbligazione di consegna divenuta impossibile sarà co- munque inesigibile, ma ad essa si sostituiscono l’obbligazione avente ad oggetto la prestazione dell’equivalente e quella di risarcimento del danno.

Ne consegue che, in caso di impossibilità sopravvenuta, anche imputabile al debitore, della prestazione di consegna di una cosa determinata, va senz’altro escluso il diritto del creditore, Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 per quanto munito di titolo esecutivo giudiziale, di procedere ad esecuzione forzata diretta per l’attuazione del relativo obbligo, ormai impossibile, nelle forme di cui agli artt. 605 e ss. c.c., restando peraltro fermi gli eventuali obblighi risarcitori che, una volta accertati e liquidati, potranno dar luogo ad esecuzione forzata per espropriazione,sulla base del nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna al pagamento del risarci- mento. 2.2In base a quanto sin qui esposto, l’obbligo di consegna di cose mobili determinate può essere adempiuto con il procedi- mento di esecuzione forzata diretto di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. solo nel caso in cui le cose mobili da consegnare esistano e sianonella disponibilità dell’obbligato al momento in cui l’ese- cuzione è intrapresa.

È opportuno precisare che, sotto tale aspetto, gli accertamenti contenuti nel provvedimento che costituisce titolo esecutivo, anche se coperti dal giudicato, hanno un valore relativo, per- ché, se i beni mobili oggetto dell’obbligo di consegna non esi- stono onon sono (o non sono più) nella disponibilità dell’obbli- gato, anche se il titolo esecutivo contenesse un diverso accer- tamento, esplicito o implicito, non sarebbe comunque possibile modificare la realtà naturale al fine di attuare l’obbligo di con- segna.

L’oggetto e l’estensione dell’eventuale giudicato avranno ovvia- mente rilievo con riguardo all’azione risarcitoria promossa dall’avente diritto nei confronti dell’obbligato, ma non potreb- bero certamente rendere attuabile un obbligo che material- mente non lo è, per la sopravvenuta insussistenza in rerum na- turadelle res da consegnare .

Ne consegue che, nel caso in cui si accerti che le cose mobili determinate, oggetto di una condanna alla consegna consa- crata in titolo esecutivo, anche definitivo, non siano nella dispo- nibilità dell’obbligato o, addirittura, siano state distrutte, Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 certamente non sussiste il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata diretta per consegna ai sensi degli artt.605 e ss. c.p.c.; altrettanto certamente, nel caso in cui quell’ob- bligo sia consacrato in un provvedimento giudiziario passato in giudicato vi sarà la responsabilità risarcitoria dell’obbligato stesso, laddove egli non dimostri che l’impossibilità sia soprav- venuta alla formazione del titolo esecutivo e non gli sia impu- tabile. 2.3Va, altresì, precisato che l’accertamento dell’eventuale re- sponsabilità dell’obbligato è una questione del tutto estranea all’oggetto delgiudizio di opposizione all’esecuzione con il quale lo stesso obbligato deduca semplicemente l’inesistenza del di- ritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore, per l’im- possibilità materiale di eseguire la consegna: l’oggetto di tale giudizio di opposizione è, infatti, esclusivamente limitato all’ac- certamento della dedotta impossibilità di procedere alla sud- dettaconsegna e non si estende all’accertamento dell’imputa- bilità al debitore di tale impossibilità.

E, tanto,almeno in man- canza di specifica domanda riconvenzionale del creditore, nella specie certamente non proposta ed il cui accoglimentonon mu- terebbe l’esito dell’opposizione all’esecuzionein quanto tale. 3.Orbene, nel caso di specie è pacifica la circostanza di fatto che alcuni dei documenti oggetto dell’ordine di consegna di cui all’atto di precetto opposto sono stati ormai distrutti dalla banca ed è altrettanto pacifico che la banca abbia ormai consegnato all’avente diritto tutti i documenti nella sua disponibilità che non ha distrutto.

Tale circostanza di fatto viene riconosciuta, in effetti , dal lo stesso ricorrente(a pag. 29 del ricorso si legge, infatti, quanto segue:«Ovviamente – e lo si dice per sgombrare il campo da equivoci –il fatto che l’azione esecutiva preannunciata dal si- gnor Petruzzi nel 2019 fosse del tutto legittima non porta con sé la conseguenza che domani, concluso questo giudizio, lo Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 stesso potrà iniziare legittimamente una terza esecuzione.

Oggi, infatti, è fatto conclamato e noto al ricorrente che la do- cumentazione che gli doveva essere consegnata non esiste più, ogni ulteriore iniziativa esecutiva sarebbe connotata da mala fede e siapre al più una questione di natura risarcitoria»).

Di conseguenza, per quanto in precedenza esposto, non vi è alcun dubbio che non è possibile procedere all’esecuzione for- zata dell’obbligo di consegna di tali documenti, non più esi- stenti, ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c..

Se la distruzione dei documenti in questione sia legittima o meno e, dunque, se l’impossibilità della prestazione sia impu- tabile o meno alla banca debitrice, ai sensi dell’art. 1256 c.c., è questione rilevante nel solo giudizio di responsabilità della banca obbligata, ma non può assumere nessun rilievo nel pre- sente giudizio di opposizione all’esecuzione. 4.Nel presente giudizio, la banca obbligata, con la sua opposi- zione all’esecuzione ha, sin dall’origine, sostenuto di non potere adempiere all’ordine di consegna dei documenti indicati nell’atto di precetto opposto, per non avere la disponibilità dei medesimi, avendo già consegnato tutti quelli di cui aveva la disponibilità (cfr. l’atto di opposizione originario, dove apag. 4 si legge che«la Banca … … ha già provveduto ad inviare al pre- detto istante tutta la documentazione dallo stesso richiesta e in suopossesso» e a pag. 5 si legge « è di tutta evidenza che la Banca opponente non ha altra documentazione da consegnare a [OSCURATO:PERSONA] e di cui all’atto di precetto opposto…»).

In verità, la banca opponente ha anche sostenuto che dovesse ritenersi legittimamente operata la distruzione, da parte sua, dei documenti anteriori ad una certa data, mentre il creditore ha sostenuto il contrario; esia il tribunale che la corte d’appello hanno, in qualche modo, espresso le loro valutazioni, anche in diritto, sul merito di tale questione.

Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 Resta, però, fermo che si tratta di unaquestione, come ampia- mente chiarito, del tutto estranea all’oggetto del presente giu- dizioe che non può, quindi, restare pregiudicata dalle conside- razioni sviluppate dai giudici del merito.

Va, altresì, precisato che i giudici del merito hanno accertato (e, comunque, la circostanza è sostanzialmente pacific a ) che l’indisponibilità materiale dei documenti, che la stessa banca afferma di avere distrutto, si sia verificata in epoca anteriore alla proposizione della presente opposizione all’esecuzione.

D’altra parte, ciò risultaespressamente allegato dalla banca op- ponente nella propria opposizione e il ricorrente, secondo quanto emerge da entrambe le sentenze di merito, non lo ha mai specificamente contestato, né vi è,sul punto, una specifica contestazione neanche nella presente sede.

L’indisponibilità materiale (dialcuni dei) documenti oggetto del titolo esecutivo è di per sé sufficiente ad escludere la sussi- stenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione for- zata ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c.in relazione agli stessi (impregiudicata ogni questione sulla responsabilità della banca).

5. Il tribunale, in primo grado, accertato che solo alcuni dei documenti oggetto del precetto di consegna erano effettiva- mente ancora esistenti (tali documenti risultano di fatto conse- gnati all’avente diritto dopo l’intimazione del precetto), ha ri- gettato l’opposizione della banca in relazione a tali documenti, mentre l’ha accolta in relazione ai documenti che non esiste- vano più.

Il ricorrenteha sostenuto, in appello, e pare in sostanza inten- dere ribadire,nella presente sede – anche se l’esposizione non risulta in verità sempre chiarissima,nel suo logico svolgimento, con riguardo a tale punto – che l’opposizione all’esecuzione della banca dovrebbe ritenersi comunque infondata,anche in relazione ai documenti non più esistenti, in quanto ad essa Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 sarebbe imputabile la perdita della disponibilità degli stessi o, quanto meno, perché essa avrebbe dovuto comunicargli, prima della notificazione dell’atto di precetto, la avvenuta perdita della disponibilità di quei documenti.

Tali assunti, per come risultano formulati, devono ritenersi irri- levanti con riguardo all’effettivo oggetto del presente giudizio: la questione della responsabilità o meno della banca per la per- dita della disponibilità dialcuni documenti da consegnare è, in- fatti, estranea all’oggetto del presente giudizio, come già am- piamente chiarito.

Né è previsto un obbligo dell’obbligato di comunicare all’avente diritto, entro un certo termine, la perdita della disponibilità delle cose da consegnare.

D’altra parte, la banca, con l’opposizione all’esecuzione, ha cer- tamente allegato di non avere più tale disponibilità.

Il fatto che l’avente diritto potesse non essere a conoscenza della (parziale) impossibilità di esecuzione dell’obbligo di con- segna prima della notifica dell’opposizione all’esecuzione po- trebbe avere rilievo solo ai fini di una eventuale compensazione delle spese del giudizio di opposizione; ma, sotto tale aspetto, la questione non ha rilievo pratico:il tribunale, avendo accolto solo in parte l’opposizione, ha, infatti, comunque compensato le spese del giudizio di primo grado ed il giudizio di appello ha avuto ad oggetto esclusivamente la fondatezza dell’opposizione in relazione ai documenti distrutti. 6.In siffatta situazione, l’appello, con il quale il creditore inten- deva ottenere una pronuncia di rigetto integrale dell’opposi- zioneall’esecuzione, è da ritenersi infondato , come infine sta- tuito dalla corte d’appello.

Da una lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata èpossibile ricavare l’effettiva ratio decidendi della suddetta statuizione finale (in particolare emergente dalle se- guenti affermazioni: « … risultano ininfluenti, e comunque Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 inidonei a contrastare la valenza dell’accertamento sopra espo- sto, il rilievo dell’appellante secondo cui la Banca avrebbe do- vuto comunicare l’avvenuta distruzione fin dalla prima esecu- zione, cosicché il Petruzzi avrebbe potuto evitare la seconda iniziativa esecutiva, e quello per il quale non sarebbe legittima la distruzione della documentazione anteriore al 2009 conside- rata la risalenza agli anni 2010/2011 delle prime richieste alla Banca» … …; «l’avvenuta distruzione dei documenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ne ha impedito la consegna in via esecutiva a prescindere dall’elemento colposo, non incidente sul profilo della possibilità di esecuzione dell’ingiunzione della consegna, e rilevando al più sotto il profilo risarcitorio per l’omessa attua- zione dell’obbligo di consegna, estraneo a questa sede»).

In altri termini, anche se sulla base di una motivazione non sempre chiarissima e del tutto lineare nei suoi passaggi argo- mentativi, l’effettiva ratio decidendialla base della sentenza im- pugnata può comunque essere individuata nel seguente per- corso logico-giuridico: a) la circostanza di fatto che la banca abbia distrutto parte della documentazione da consegnare, alla scadenza dei dieci anni dell’obbligo legale di conservazione (comunque anteriormente alla proposizionedell’opposizione) è sostanzialmente pacifica e non è stata oggetto di specifiche contestazioni; b) le questioni sulla responsabilità della banca stessa per avere operato tale distruzione sono estranee all’oggetto del giudizio; c) l’avvenuta distruzione dialcuni dei documenti rende impos- sibile l’esecuzione forzata dell’obbligo della loro consegna, ferma restando la possibile responsabilità della banca obbli- gata, da accertare peraltro in separata sede.

Nei suddetti termini, la decisione deve ritenersi conforme a di- ritto: il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata diretta per consegna, ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., non sussiste, in relazione alle cose non più esistenti, perché Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 l’obbligo di consegna non è materialmente eseguibile, indipen- dentemente dalla responsabilità di tale impossibilità, che ha ri- lievo sul piano risarcitorio, ma va accertata in diversa e sepa- rata sede. 7.Tanto premesso in linea generale , sulla base di quanto espo- sto,i singoli motivi del ricorso risultano tutti infondati e/o inam- missibili. 7.1Il primo motivo è infondato.

La motivazione alla base della decisione impugnata, nei termini più sopra indicati e con le precisazioni esposte, è certamente esistente ed essa è, altresì, esposta in maniera logica e com- prensibile, oltre ad essere del tutto conforme a diritto. 7.2Il secondo motivo è infondato.

Non vi è, nella pronuncia impugnata, alcuna violazione del giu- dicato.

La corte d’appello si è limitata ad accertare e a dare atto dell’impossibilità materiale della consegna di determinati docu- menti, in quanto non più esistenti, senza alcun pregiudizio con riguardo all’eventuale accertamento dell’imputabilità o meno alla banca di tale impossibilità.

La questione del giudicato in ordine all’obbligo di consegna dei documenti può avere rilievo esclusivamente in relazione a tale ultima questione, cioè può incidere sull’accertamento della re- sponsabilità per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma, non potendo modificare la realtà materiale, non può avere alcun rilievo ai fini dell’accertamento dell’esistenza o meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la consegna di documenti non più esistenti, ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c.. 7.3Anche il terzo motivo è infondato.

Ilricorrente deduce che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., l’obbliga- zione si estingue solo se diviene impossibile per causa non im- putabile al debitore.

Pretende però di trarre, da tale corretta premessa, una conclu- sione non conforme a diritto, e cioè la persistenza del diritto del Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 creditore di procedere ad esecuzione forzata diretta per la con- segna, anche in caso di assoluta impossibilità materiale di tale consegna per essere state distrutte dallo stesso debitore le cose oggetto della relativa obbligazione, cioè in caso di impossibilità della prestazione imputabile al debitore.

In tale ultimo caso, al contrario, pur non estinguendosi l’obbli- gazione ai sensi dell’art. 1256 c.c., il contenuto della stessa si trasforma, come già visto, non essendo più possibile l’esatto adempimento della prestazione originaria; il debitore, inadem- piente, sarà tenuto alla prestazione dell’equivalente ed al risar- cimento del danno.

L’obbligazione di consegna divenuta impos- sibile sarà comunque inesigibile, ma ad essa si sostituiscono l’obbligazione avente ad oggetto la prestazione dell’equivalente e quella di risarcimento del danno.

Ne consegue che, in caso di impossibilità sopravvenuta, anche imputabile al debitore, della prestazione di consegna di una cosa determinata, va senz’altro escluso il diritto del creditore, benché munito di titolo esecutivo giudiziale, di procedere ad esecuzione forzata diretta per l’attuazione del relativo obbligo, ormai impossibile, restando però fermi gli obblighi risarcitori.

Tali principi sono stati correttamente applicati dalla corte d’ap- pello, la quale ha preso atto del dato di fatto dell’inesistenza delle cose da consegnare, che esclude in radice la possibilità di eseguire la relativa prestazione, ferma restando la possibile re- sponsabilità risarcitoria, da accertare, peraltro, in separata sede. 7.4Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili.

Le relative censure hanno ad oggetto l’eventuale responsabilità della banca per la distruzione dei documenti da consegnare, questione che, per quanto sin qui esposto, deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini dell’esito del presente giudizio, poiché estranea al solo thema decidendumritualmente delimitato dalle contrapposte domande ed eccezioni delle parti.

Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 13

8. Va, infine, osservato che l a sentenza impugnata , sebbene conforme a diritto nel suo dispositivo finale,contiene effettiva- mente alcuni passaggi ed obiter dicta che risultano del tutto estranei all’oggetto del giudizio di opposizione, in quanto atti- nenti alla questione della legittimità o meno della avvenuta di- struzione dei documenti da consegnare, da parte della banca: questione che, però,nella presente sede non può assumere al- cun rilievo, dovendo essere valutata esclusivamente nell’even- tuale successivo autonomo giudizio risarcitorio promosso con- tro la stessa (in particolare,deve ritenersi certamente estraneo all’oggetto del giudizio, ad esempio, il seguentepassaggio della motivazione: «Ed in effetti non può negarsi la sussistenza di disposizioni normative che impongono l’obbligo decennale di conservazione dei documenti, norme delle quali la Banca appel- lata si è avvalsa così, di fatto, trovandosi nella condizione di non potere materialmente adempiere all’ingiunzione di conse- gna dei documenti risalenti fino all’anno 2008»).

Va, sul punto, ribadito che tutte le valutazioni espresse nella sentenza impugnata in ordine alla legittimità(o meno) della di- struzione, da parte della banca, di alcuni dei documenti oggetto dell’obbligo di consegna di cui altitolo esecutivo (avval endosi sì di una facoltà di procedere alla distruzione, ma pur sempre a dispetto dei diversi obblighi derivanti da un rapporto contrat- tuale a seguito di specifiche richieste, se non pure da un giudi- cato),devono ritenersi estranee all’oggetto del presente giudi- zio e di esse va, pertanto, disposta l’espunzione, in correzione della motivazione,ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., ferma restando la conformità a diritto del dispositivo finale della deci- sione:l’oggetto della pronuncia deve, cioè, intendersi limitato (anche ai fini della eventuale formazione del giudicato, che ad esse, quindi, non si estenderà) al solo rilievo della oggettiva impossibilità materiale della consegna di ulterioridocumenti da parte della banca all’intimate avente diritto , senza alcun Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 13 pregiudizio con riguardo alle effettive cause ed all’imputabilità di tale impossibilità e, tanto meno, alla legittimità delladistru- zione di parte di quei documenti ad opera della banca, nonché della sussistenza dell’obbligo della stessa banca di risarcire gli eventuali conseguenti danni. 9.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, sia in considerazione della sostanziale novità delle que- stioni di diritto affrontate, almeno negli esatti termini in cui esse sono poste dal ricorso, sia per l’avvenuta, non marginale,cor- rezione della motivazione della decisione impugnata.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto) di cui all’art. 13, co. 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere re latore A d. 19 / 06/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21415 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21415del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 85C07 D575Z) rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E52 D612D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67E10 D612O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CLMCLD 66D01 F205Q ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2543/2022, pubblicatain data 19 luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di forma- zione giudiziale (decreto ingiuntivo definitivo), ha intimato al [OSCURATO:SOCIETA]. precetto di consegna di una serie di docu- menti relativi a rapporti intrattenuti con la banca da propri danti causa. La banca intimata ha proposto opposizione Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., assumendo di avere già parzialmente adempiuto all’ordine di consegna e di non es- sere più in possesso dei documenti non consegnati. L’opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Milano. La Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Petruzzi, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « vizio di motiva- zione apparente - nullità della sentenza per violazione dell’ art. 111, 6° comma, Cost. e dell’ art. 132, 2° comma, n. 4 cpc , in relazione all’art. 360, 1° coma, n. 4 cpc». Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazione dell’ art. 2909 cod. civ. , in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 3 cpc– violazione, da parte della corte d’appello, del giudicato costituente il titolo esecutivo». Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 1256 cod. civ., in tema di impossibilità sopravve- nuta quale modo non satisfattivo di estinzione delle obbliga- zioni, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cpc». Con il quarto motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 119, 4° comma TUB (d.lgs. 1/09/1993, n. 385) , in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cpc». Con il quinto motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 115, 1° comma cpc – in tema di non contesta- zione –in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cpc». Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 Il ricorso è complessivamente infondato, per le ragioni che sa- ranno esposte di seguito, anche se va disposta una correzione della motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., ferma restando la conformità a diritto del suodispositivo finale. 2.Prima di procedere all’esame dei singoli motivi del ricorso, appare opportuno premettere che le questioni con esso poste riguardano i rapporti tra il diritto di procedere ad esecuzione forzata con il procedimento di esecuzione diretta di cui agli artt.605 e ss. c.p.c. e la sopravvenuta impossibilità della presta- zione, disciplinata, sul piano sostanziale, dall’art. 1256 c.c.. 2.1In base a tali disposizioni: - l’obbligo di consegna di cose mobili, se assistito da titolo esecutivo, può essere coattivamente adempiuto con il procedimento di esecuzione forzata diretto di cui agli artt.605 e ss. c.p.c.; - a i sensi dell’art. 1256 c.c., l’obbligazione (ivi inclusa quella avente ad oggetto la consegna di cose mobili de- terminate) si estingue solo se diviene impossibile per causa non imputabile al debitore. In caso di impossibilità della prestazione per causa imputabile al debitore, peraltro, come è ovvio, pur non essendo liberato il debitore ai sensi dell’art. 1256 c.c., il contenuto della presta- zione da questi dovuta si trasforma, non essendo più material- mente possibile eseguire l’obbligazione originaria: egli sarà te- nuto ad una prestazione equivalente ed al risarcimento del danno; l’obbligazione di consegna divenuta impossibile sarà co- munque inesigibile, ma ad essa si sostituiscono l’obbligazione avente ad oggetto la prestazione dell’equivalente e quella di risarcimento del danno. Ne consegue che, in caso di impossibilità sopravvenuta, anche imputabile al debitore, della prestazione di consegna di una cosa determinata, va senz’altro escluso il diritto del creditore, Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 per quanto munito di titolo esecutivo giudiziale, di procedere ad esecuzione forzata diretta per l’attuazione del relativo obbligo, ormai impossibile, nelle forme di cui agli artt. 605 e ss. c.c., restando peraltro fermi gli eventuali obblighi risarcitori che, una volta accertati e liquidati, potranno dar luogo ad esecuzione forzata per espropriazione,sulla base del nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna al pagamento del risarci- mento. 2.2In base a quanto sin qui esposto, l’obbligo di consegna di cose mobili determinate può essere adempiuto con il procedi- mento di esecuzione forzata diretto di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. solo nel caso in cui le cose mobili da consegnare esistano e sianonella disponibilità dell’obbligato al momento in cui l’ese- cuzione è intrapresa. È opportuno precisare che, sotto tale aspetto, gli accertamenti contenuti nel provvedimento che costituisce titolo esecutivo, anche se coperti dal giudicato, hanno un valore relativo, per- ché, se i beni mobili oggetto dell’obbligo di consegna non esi- stono onon sono (o non sono più) nella disponibilità dell’obbli- gato, anche se il titolo esecutivo contenesse un diverso accer- tamento, esplicito o implicito, non sarebbe comunque possibile modificare la realtà naturale al fine di attuare l’obbligo di con- segna. L’oggetto e l’estensione dell’eventuale giudicato avranno ovvia- mente rilievo con riguardo all’azione risarcitoria promossa dall’avente diritto nei confronti dell’obbligato, ma non potreb- bero certamente rendere attuabile un obbligo che material- mente non lo è, per la sopravvenuta insussistenza in rerum na- turadelle res da consegnare . Ne consegue che, nel caso in cui si accerti che le cose mobili determinate, oggetto di una condanna alla consegna consa- crata in titolo esecutivo, anche definitivo, non siano nella dispo- nibilità dell’obbligato o, addirittura, siano state distrutte, Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 certamente non sussiste il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata diretta per consegna ai sensi degli artt.605 e ss. c.p.c.; altrettanto certamente, nel caso in cui quell’ob- bligo sia consacrato in un provvedimento giudiziario passato in giudicato vi sarà la responsabilità risarcitoria dell’obbligato stesso, laddove egli non dimostri che l’impossibilità sia soprav- venuta alla formazione del titolo esecutivo e non gli sia impu- tabile. 2.3Va, altresì, precisato che l’accertamento dell’eventuale re- sponsabilità dell’obbligato è una questione del tutto estranea all’oggetto delgiudizio di opposizione all’esecuzione con il quale lo stesso obbligato deduca semplicemente l’inesistenza del di- ritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore, per l’im- possibilità materiale di eseguire la consegna: l’oggetto di tale giudizio di opposizione è, infatti, esclusivamente limitato all’ac- certamento della dedotta impossibilità di procedere alla sud- dettaconsegna e non si estende all’accertamento dell’imputa- bilità al debitore di tale impossibilità. E, tanto,almeno in man- canza di specifica domanda riconvenzionale del creditore, nella specie certamente non proposta ed il cui accoglimentonon mu- terebbe l’esito dell’opposizione all’esecuzionein quanto tale. 3.Orbene, nel caso di specie è pacifica la circostanza di fatto che alcuni dei documenti oggetto dell’ordine di consegna di cui all’atto di precetto opposto sono stati ormai distrutti dalla banca ed è altrettanto pacifico che la banca abbia ormai consegnato all’avente diritto tutti i documenti nella sua disponibilità che non ha distrutto. Tale circostanza di fatto viene riconosciuta, in effetti , dal lo stesso ricorrente(a pag. 29 del ricorso si legge, infatti, quanto segue:«Ovviamente – e lo si dice per sgombrare il campo da equivoci –il fatto che l’azione esecutiva preannunciata dal si- gnor Petruzzi nel 2019 fosse del tutto legittima non porta con sé la conseguenza che domani, concluso questo giudizio, lo Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 stesso potrà iniziare legittimamente una terza esecuzione. Oggi, infatti, è fatto conclamato e noto al ricorrente che la do- cumentazione che gli doveva essere consegnata non esiste più, ogni ulteriore iniziativa esecutiva sarebbe connotata da mala fede e siapre al più una questione di natura risarcitoria»). Di conseguenza, per quanto in precedenza esposto, non vi è alcun dubbio che non è possibile procedere all’esecuzione for- zata dell’obbligo di consegna di tali documenti, non più esi- stenti, ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c.. Se la distruzione dei documenti in questione sia legittima o meno e, dunque, se l’impossibilità della prestazione sia impu- tabile o meno alla banca debitrice, ai sensi dell’art. 1256 c.c., è questione rilevante nel solo giudizio di responsabilità della banca obbligata, ma non può assumere nessun rilievo nel pre- sente giudizio di opposizione all’esecuzione. 4.Nel presente giudizio, la banca obbligata, con la sua opposi- zione all’esecuzione ha, sin dall’origine, sostenuto di non potere adempiere all’ordine di consegna dei documenti indicati nell’atto di precetto opposto, per non avere la disponibilità dei medesimi, avendo già consegnato tutti quelli di cui aveva la disponibilità (cfr. l’atto di opposizione originario, dove apag. 4 si legge che«la Banca … … ha già provveduto ad inviare al pre- detto istante tutta la documentazione dallo stesso richiesta e in suopossesso» e a pag. 5 si legge « è di tutta evidenza che la Banca opponente non ha altra documentazione da consegnare a [OSCURATO:PERSONA] e di cui all’atto di precetto opposto…»). In verità, la banca opponente ha anche sostenuto che dovesse ritenersi legittimamente operata la distruzione, da parte sua, dei documenti anteriori ad una certa data, mentre il creditore ha sostenuto il contrario; esia il tribunale che la corte d’appello hanno, in qualche modo, espresso le loro valutazioni, anche in diritto, sul merito di tale questione. Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 Resta, però, fermo che si tratta di unaquestione, come ampia- mente chiarito, del tutto estranea all’oggetto del presente giu- dizioe che non può, quindi, restare pregiudicata dalle conside- razioni sviluppate dai giudici del merito. Va, altresì, precisato che i giudici del merito hanno accertato (e, comunque, la circostanza è sostanzialmente pacific a ) che l’indisponibilità materiale dei documenti, che la stessa banca afferma di avere distrutto, si sia verificata in epoca anteriore alla proposizione della presente opposizione all’esecuzione. D’altra parte, ciò risultaespressamente allegato dalla banca op- ponente nella propria opposizione e il ricorrente, secondo quanto emerge da entrambe le sentenze di merito, non lo ha mai specificamente contestato, né vi è,sul punto, una specifica contestazione neanche nella presente sede. L’indisponibilità materiale (dialcuni dei) documenti oggetto del titolo esecutivo è di per sé sufficiente ad escludere la sussi- stenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione for- zata ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c.in relazione agli stessi (impregiudicata ogni questione sulla responsabilità della banca). 5. Il tribunale, in primo grado, accertato che solo alcuni dei documenti oggetto del precetto di consegna erano effettiva- mente ancora esistenti (tali documenti risultano di fatto conse- gnati all’avente diritto dopo l’intimazione del precetto), ha ri- gettato l’opposizione della banca in relazione a tali documenti, mentre l’ha accolta in relazione ai documenti che non esiste- vano più. Il ricorrenteha sostenuto, in appello, e pare in sostanza inten- dere ribadire,nella presente sede – anche se l’esposizione non risulta in verità sempre chiarissima,nel suo logico svolgimento, con riguardo a tale punto – che l’opposizione all’esecuzione della banca dovrebbe ritenersi comunque infondata,anche in relazione ai documenti non più esistenti, in quanto ad essa Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 sarebbe imputabile la perdita della disponibilità degli stessi o, quanto meno, perché essa avrebbe dovuto comunicargli, prima della notificazione dell’atto di precetto, la avvenuta perdita della disponibilità di quei documenti. Tali assunti, per come risultano formulati, devono ritenersi irri- levanti con riguardo all’effettivo oggetto del presente giudizio: la questione della responsabilità o meno della banca per la per- dita della disponibilità dialcuni documenti da consegnare è, in- fatti, estranea all’oggetto del presente giudizio, come già am- piamente chiarito. Né è previsto un obbligo dell’obbligato di comunicare all’avente diritto, entro un certo termine, la perdita della disponibilità delle cose da consegnare. D’altra parte, la banca, con l’opposizione all’esecuzione, ha cer- tamente allegato di non avere più tale disponibilità. Il fatto che l’avente diritto potesse non essere a conoscenza della (parziale) impossibilità di esecuzione dell’obbligo di con- segna prima della notifica dell’opposizione all’esecuzione po- trebbe avere rilievo solo ai fini di una eventuale compensazione delle spese del giudizio di opposizione; ma, sotto tale aspetto, la questione non ha rilievo pratico:il tribunale, avendo accolto solo in parte l’opposizione, ha, infatti, comunque compensato le spese del giudizio di primo grado ed il giudizio di appello ha avuto ad oggetto esclusivamente la fondatezza dell’opposizione in relazione ai documenti distrutti. 6.In siffatta situazione, l’appello, con il quale il creditore inten- deva ottenere una pronuncia di rigetto integrale dell’opposi- zioneall’esecuzione, è da ritenersi infondato , come infine sta- tuito dalla corte d’appello. Da una lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata èpossibile ricavare l’effettiva ratio decidendi della suddetta statuizione finale (in particolare emergente dalle se- guenti affermazioni: « … risultano ininfluenti, e comunque Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 inidonei a contrastare la valenza dell’accertamento sopra espo- sto, il rilievo dell’appellante secondo cui la Banca avrebbe do- vuto comunicare l’avvenuta distruzione fin dalla prima esecu- zione, cosicché il Petruzzi avrebbe potuto evitare la seconda iniziativa esecutiva, e quello per il quale non sarebbe legittima la distruzione della documentazione anteriore al 2009 conside- rata la risalenza agli anni 2010/2011 delle prime richieste alla Banca» … …; «l’avvenuta distruzione dei documenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ne ha impedito la consegna in via esecutiva a prescindere dall’elemento colposo, non incidente sul profilo della possibilità di esecuzione dell’ingiunzione della consegna, e rilevando al più sotto il profilo risarcitorio per l’omessa attua- zione dell’obbligo di consegna, estraneo a questa sede»). In altri termini, anche se sulla base di una motivazione non sempre chiarissima e del tutto lineare nei suoi passaggi argo- mentativi, l’effettiva ratio decidendialla base della sentenza im- pugnata può comunque essere individuata nel seguente per- corso logico-giuridico: a) la circostanza di fatto che la banca abbia distrutto parte della documentazione da consegnare, alla scadenza dei dieci anni dell’obbligo legale di conservazione (comunque anteriormente alla proposizionedell’opposizione) è sostanzialmente pacifica e non è stata oggetto di specifiche contestazioni; b) le questioni sulla responsabilità della banca stessa per avere operato tale distruzione sono estranee all’oggetto del giudizio; c) l’avvenuta distruzione dialcuni dei documenti rende impos- sibile l’esecuzione forzata dell’obbligo della loro consegna, ferma restando la possibile responsabilità della banca obbli- gata, da accertare peraltro in separata sede. Nei suddetti termini, la decisione deve ritenersi conforme a di- ritto: il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata diretta per consegna, ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., non sussiste, in relazione alle cose non più esistenti, perché Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 l’obbligo di consegna non è materialmente eseguibile, indipen- dentemente dalla responsabilità di tale impossibilità, che ha ri- lievo sul piano risarcitorio, ma va accertata in diversa e sepa- rata sede. 7.Tanto premesso in linea generale , sulla base di quanto espo- sto,i singoli motivi del ricorso risultano tutti infondati e/o inam- missibili. 7.1Il primo motivo è infondato. La motivazione alla base della decisione impugnata, nei termini più sopra indicati e con le precisazioni esposte, è certamente esistente ed essa è, altresì, esposta in maniera logica e com- prensibile, oltre ad essere del tutto conforme a diritto. 7.2Il secondo motivo è infondato. Non vi è, nella pronuncia impugnata, alcuna violazione del giu- dicato. La corte d’appello si è limitata ad accertare e a dare atto dell’impossibilità materiale della consegna di determinati docu- menti, in quanto non più esistenti, senza alcun pregiudizio con riguardo all’eventuale accertamento dell’imputabilità o meno alla banca di tale impossibilità. La questione del giudicato in ordine all’obbligo di consegna dei documenti può avere rilievo esclusivamente in relazione a tale ultima questione, cioè può incidere sull’accertamento della re- sponsabilità per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma, non potendo modificare la realtà materiale, non può avere alcun rilievo ai fini dell’accertamento dell’esistenza o meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la consegna di documenti non più esistenti, ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c.. 7.3Anche il terzo motivo è infondato. Ilricorrente deduce che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., l’obbliga- zione si estingue solo se diviene impossibile per causa non im- putabile al debitore. Pretende però di trarre, da tale corretta premessa, una conclu- sione non conforme a diritto, e cioè la persistenza del diritto del Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 creditore di procedere ad esecuzione forzata diretta per la con- segna, anche in caso di assoluta impossibilità materiale di tale consegna per essere state distrutte dallo stesso debitore le cose oggetto della relativa obbligazione, cioè in caso di impossibilità della prestazione imputabile al debitore. In tale ultimo caso, al contrario, pur non estinguendosi l’obbli- gazione ai sensi dell’art. 1256 c.c., il contenuto della stessa si trasforma, come già visto, non essendo più possibile l’esatto adempimento della prestazione originaria; il debitore, inadem- piente, sarà tenuto alla prestazione dell’equivalente ed al risar- cimento del danno. L’obbligazione di consegna divenuta impos- sibile sarà comunque inesigibile, ma ad essa si sostituiscono l’obbligazione avente ad oggetto la prestazione dell’equivalente e quella di risarcimento del danno. Ne consegue che, in caso di impossibilità sopravvenuta, anche imputabile al debitore, della prestazione di consegna di una cosa determinata, va senz’altro escluso il diritto del creditore, benché munito di titolo esecutivo giudiziale, di procedere ad esecuzione forzata diretta per l’attuazione del relativo obbligo, ormai impossibile, restando però fermi gli obblighi risarcitori. Tali principi sono stati correttamente applicati dalla corte d’ap- pello, la quale ha preso atto del dato di fatto dell’inesistenza delle cose da consegnare, che esclude in radice la possibilità di eseguire la relativa prestazione, ferma restando la possibile re- sponsabilità risarcitoria, da accertare, peraltro, in separata sede. 7.4Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili. Le relative censure hanno ad oggetto l’eventuale responsabilità della banca per la distruzione dei documenti da consegnare, questione che, per quanto sin qui esposto, deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini dell’esito del presente giudizio, poiché estranea al solo thema decidendumritualmente delimitato dalle contrapposte domande ed eccezioni delle parti. Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 8. Va, infine, osservato che l a sentenza impugnata , sebbene conforme a diritto nel suo dispositivo finale,contiene effettiva- mente alcuni passaggi ed obiter dicta che risultano del tutto estranei all’oggetto del giudizio di opposizione, in quanto atti- nenti alla questione della legittimità o meno della avvenuta di- struzione dei documenti da consegnare, da parte della banca: questione che, però,nella presente sede non può assumere al- cun rilievo, dovendo essere valutata esclusivamente nell’even- tuale successivo autonomo giudizio risarcitorio promosso con- tro la stessa (in particolare,deve ritenersi certamente estraneo all’oggetto del giudizio, ad esempio, il seguentepassaggio della motivazione: «Ed in effetti non può negarsi la sussistenza di disposizioni normative che impongono l’obbligo decennale di conservazione dei documenti, norme delle quali la Banca appel- lata si è avvalsa così, di fatto, trovandosi nella condizione di non potere materialmente adempiere all’ingiunzione di conse- gna dei documenti risalenti fino all’anno 2008»). Va, sul punto, ribadito che tutte le valutazioni espresse nella sentenza impugnata in ordine alla legittimità(o meno) della di- struzione, da parte della banca, di alcuni dei documenti oggetto dell’obbligo di consegna di cui altitolo esecutivo (avval endosi sì di una facoltà di procedere alla distruzione, ma pur sempre a dispetto dei diversi obblighi derivanti da un rapporto contrat- tuale a seguito di specifiche richieste, se non pure da un giudi- cato),devono ritenersi estranee all’oggetto del presente giudi- zio e di esse va, pertanto, disposta l’espunzione, in correzione della motivazione,ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., ferma restando la conformità a diritto del dispositivo finale della deci- sione:l’oggetto della pronuncia deve, cioè, intendersi limitato (anche ai fini della eventuale formazione del giudicato, che ad esse, quindi, non si estenderà) al solo rilievo della oggettiva impossibilità materiale della consegna di ulterioridocumenti da parte della banca all’intimate avente diritto , senza alcun Ric. n. 21415/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 13 pregiudizio con riguardo alle effettive cause ed all’imputabilità di tale impossibilità e, tanto meno, alla legittimità delladistru- zione di parte di quei documenti ad opera della banca, nonché della sussistenza dell’obbligo della stessa banca di risarcire gli eventuali conseguenti danni. 9.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, sia in considerazione della sostanziale novità delle que- stioni di diritto affrontate, almeno negli esatti termini in cui esse sono poste dal ricorso, sia per l’avvenuta, non marginale,cor- rezione della motivazione della decisione impugnata. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto) di cui all’art. 13, co. 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate
Decreto Cassazione n. 19123/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris