CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 1/07/2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 29/11/2018 del Tribunale di Ivrea, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 e 349, comma 2, cod.pen. con condanna alla relativa pena, dichiarava non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 e confermava l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen., rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il motivo articolato ha ad oggetto doglianze non consentite in sede di legittimità. 2. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche, non sindacabili nel merito (cfr. pag 4 della sentenza impugnata). Il ricorrente, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ne Andreazza [OSCURATO:PERSONA] LLERIAo