CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 1970
Cassazione n. 03597/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1970 avverso l'ordinanza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG cjerbi SRL p ues,[OSCURATO:PERSONA]" u—e et4 Jt-, t Gi-x- R t cL" C-,•1 12/2czL &1-5'112)t-tt4 2-(U AL: j [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 febbraio 2021, la Corte di appello di Bologna rigettava - per quanto qui rileva - l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale di Bologna in data 10.12.2019. A ragione della decisione, riteneva che la Procura generale della Repubblica di Bologna si fosse correttamente attenuta, nell'emettere il provvedimento impugnato, ai principi giurisprudenziali in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, con particolare riguardo a quelli relativi ai c.d. cumuli parziali: aveva, infatti, provveduto a verificare i periodi in cui il condannato era stato in regime carcerario o in esecuzione di pena detentiva in regime alternativo alla detenzione; quindi, aveva provveduto a sciogliere i cumuli precedenti e a effettuare nuovi cumuli parziali dalla fine o dall'interruzione della singola carcerazione sino alla data della successiva carcerazione, applicando, se del caso, il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., nonché detraendo i periodi di presofferto e di liberazione anticipata; di seguito, aveva applicato i provvedimenti che, in sede esecutiva, avevano riconosciuto il vincolo della continuazione fra reati giudicati con più sentenze di condanna e, infine, essendo la pena complessiva così determinata superiore ad anni trenta di reclusione, aveva applicato nuovamente il criterio moderatore di cui all'art, 78 cod. pen.. Affermava che dagli atti non risultava riscontrata la doglianza difensiva di avere effettuato tali calcoli tenendo come punto di riferimento le custodie cautelari e non le carcerazioni; che non era fondata l'osservazione secondo cui nel precedente cumulo del 2006 fosse stata dichiarata l'estinzione per prescrizione di alcune pene; che, peraltro, l'estinzione della pena della reclusione per prescrizione interviene quando l'esecuzione non sia iniziata in un tempo per lo meno non inferiore ad anni dieci dal momento in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile mentre, nel caso di specie, le carcerazioni subite dal ---,- condannato erano sempre intervenute prima della scadenza di detto termine; che, quanto alla questione dello scioglimento della continuazione relativo alle sentenze sub numeri 23, 25 e 57 del provvedimento di cumulo impugnato, l'Ufficio di Procura aveva correttamente attribuito le relative pene al cumulo parziale che riguardava l'ultimo dei reati posti in continuazione perché in quel momento era cessata la condotta continuata; che la richiesta della difesa, tendente a ottenere la determinazione della pena, in relazione alle condanne contemplate nel cumulo parziale n. 5 del provvedimento impugnato, d-ella pena secondo i criteri di cui all'art. 78 cod. pen. se più favorevoli rispetto al cumulo matematico delle pene, seppure fondata era priva di rilievo pratico: il cumulo parziale n. 5, secondo il calcolo materiale effettuato dall'Ufficio di Procura era pari ad anni 22, mesi 5, giorni 9 di reclusione, mentre applicando il cumulo giuridico, considerato che la pena più grave fra quelle concorrenti era quella della sentenza n. 73, la somma sarebbe stata pari ad anni 21, giorni 10; tuttavia, giacché tale pena doveva essere aggiunta a quella del cumulo parziale n. 4, il calcolo finale sarebbe stato sempre quello di anni trenta di reclusione, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Manfredini, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e 78 cod. pen., per indebita rideterminazione del cumulo SIEP 800/2019 Procura generale di Bologna, previo scioglimento di cumuli giuridici e, in particolare, del cumulo giuridico n. 83/2006, la cui pena è stata dichiarata estinta per intervenuta espiazione", nonché "violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e 648 cod. proc. pen. per indebita rideterminazione del cumulo SIEP 800/2019 Procura generale di Bologna, previo scioglimento di cumuli giuridici precedenti in violazione del giudicato in relazione all'ordinanza SI.GE . 95/2018, emessa in sede di incidente di esecuzione". A sostegno delle dedotte violazioni di legge, prospettate congiuntamente perché strettamente connesse, il ricorrente ha evidenziato che la Procura generale di Bologna con il provvedimento di cumulo del 2019 avrebbe illegittimamente proceduto a sciogliere i cumuli precedenti e tra questi quello n. 83 del 2.3.2006, che aveva collocato in un unico cumulo parziale i reati commessi fino al 22.5.1993 e aveva, altresì, dichiarato che la pena complessiva era estinta per espiazione in data il 28.8.2001; che l'esattezza del criterio di calcolo adottato nel provvedimento n. 83 del 2006 aveva trovato conferma nel successivo provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Pordenone (SIEP n. 258/2017); che il cumulo parziale relativo alle condanne per fatti commessi sino al 22.5.1993 non avrebbe dovuto essere sciolto perché non esistevano pene concorrenti da espiare riferite alle pronunce ricomprese in quel cumulo; che, inoltre, l'ordinanza emessa il 24.8.2018 dal Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rideterminato la pena da espiare in relazione al provvedimento di cumulo n. 258 del 2017, aveva acquistato efficacia di giudicato, sicché il provvedimento di cumulo del 2019 sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 648 cod. proc. pen.. 2.2. Con il terzo motivo, formulato in subordine ai primi due, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e 172 cod. pen. per omessa declaratoria di intervenuta prescrizione della pena con riferimento al cumulo n. 83/2006 Procura generale di Bologna"; e ha sostenuto che, poiché da quanto emergeva dal cumulo giuridico emesso nel 2006, che ha dichiarato estinta la pena con effetto sostanziale al 28.8.2001, nei confronti del Manfredini non era stata riconosciuta la recidiva, l'eventuale residuo di pena ancora da espiare si sarebbe estinto per prescrizione ex art. 172 cod. pen. (la sentenza divenuta esecutiva nella data più prossima al cumulo del 2019 era quella divenuta irrevocabile il 23.9.1999). 2.3. In via di ulteriore subordine, il ricorrente ha dedotto, con il quarto motivo di ricorso, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione in quanto il Giudice ha omesso di valutare uno dei motivi di doglianza, fondando la decisione su un presupposto di fatto errato (non riscontro della custodia cautelare) e, con il quinto motivo,"violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 78 cod. pen. per errata determinazione della pena con riferimento all'applicazione dei criteri esposti nell'art. 78 cod. pen. e, in particolare, per avere ritenuto la custodia cautelare subita dal condannato idonea per la formazione di cumuli giuridici distinti in luogo di un solo cumulo giuridico". Secondo la difesa, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, dal provvedimento di cumulo n. 800 del 2019 risulterebbe chiaramente la circostanza che dal 24.11.1992 all'8.2.1993 il Manfredini era stato sottoposto a custodia cautelare in relazione ai reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3.6.1996, cosicché la decisione impugnata sarebbe viziata da un evidente errore di fatto. 2.4. Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 78 cod. pen. per omessa attribuzione delle singole pene da espiare ancorché unificate con il vincolo della continuazione ai rispettivi cumuli parziali secondo la data del commesso reato". Ha, al riguardo, sostenuto che se/dovesse ritenere corretta l'effettuazione di cumulr--k2 parziali per reati commessi antecedentemente al 22.5.1993 in luogo dell'unica pena già dichiarata estinta, gli incrementi di pena, individuati per ciascun reato unificato sotto il vincolo della continuazione, dovrebbero essere imputati al cumulo che comprende la data di commissione di ciascun singolo reato commesso, che va dal 1990 al 1993. 2.5. Con il settimo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 78 cod. pen. e 648 cod. proc. pen., con riferimento ai reati commessi dal 2004 in poi e annotati nel cumulo n. 5". Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione il provvedimento del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 24.8.2018 che aveva proceduto alla rideterminazione della pena relativa al cumulo parziale n. 5 in anni quindici di reclusione, così violando sia il disposto dell'art. 648 cod. proc. pen. sia quello di cui all'art. 78 cod. pen..3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con le pronunce consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate. Infondati sono il primo e il secondo motivo di impugnazione, congiuntamente trattatati dalla difesa del Manfredini. Va, innanzitutto, osservato che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente evidenziato come la Procura generale della Repubblica di Bologna si fosse correttamente attenuta, nell'emettere il provvedimento del 10.12.2019, ai principi giurisprudenziali in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, con particolare riguardo a quelli relativi ai c.d. cumuli parziali. Secondo i principi elaborati in materia, il provvedimento di cumulo deve essere temporalmente limitato alla data dell'ultimo fatto che determinò la condanna che deve essere eseguita, escludendo le pene che risultino già espiate all'atto in cui sia stato commesso il reato al quale va ricondotta la pena da cumulare con la precedente; inoltre, qualora venga commesso un nuovo reato nel corso della espiazione della pena risultante dal cumulo, deve farsi luogo a un nuovo cumulo comprendente la pena a esso relativa e quel residuo della pena cumulata precedentemente e non ancora espiata alla data del nuovo reato; i presupposti del concorso di pene si determinano con riguardo alla data di commissione dei reati e alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione e alle varie cause estintive, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; la pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato); tale posizione interpretativa, che àncora l'esistenza di un concorso di pene cumulabili a un elemento oggettivo quale il tempus commissi delicti e conduce a includere nel cumulo le pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, offre l'indubbio vantaggio di evitare che la posizione del condannato possa essere influenzata da eventi causali come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del pubblico ministero. 2. Di detti principi la Procura generale della Repubblica di Bologna ha tenuto conto nell'emettere, a seguito del passaggio in giudicato dell'ulteriore sentenza di condanna a 6) carico del Manfredini (sentenza Corte di appello di Bologna del 5.4.2091, irrevocabile dal 19.9.2019), il provvedimento del 10.12.2019. Del tutto irrilevante, ai fini del calcolo unitario delle pene concorrenti è la circostanza, rappresentata dalla difesa, secondo cui nel provvedimento di cumulo del 2.3.2006 era stato dichiarato che nei confronti del Manfredini non vi era pena detentiva da espiare. Quanto all'ordinanza del Tribunale di Pordenone del 24.8.2018, con la quale era stata rideterminata la pena detentiva residua espianda oggetto del cumulo parziale C nell'ambito del provvedimento di cumulo n. 258/2017 SIEP del 9.1.2018, occorre rilevare che il cumulo parziale n. 5 del nuovo provvedimento di pene concorrenti del 10.12.2019 solo in parte corrisponde all'indicato cumulo C (nel cumulo n. 5 risultano, infatti, confluite ulteriori sentenze di condanna); conseguentemente, del tutto impropriamente il ricorrente deduce una violazione del giudicato in relazione alla citata ordinanza del giudice dell'esecuzione. 3. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso, meramente riproduttivo di profili di censura già valutati e disattesi con corretti argomenti dal giudice dell'esecuzione, il quale ha messo in rilievo che l'estinzione della pena della reclusione per prescrizione interviene quando l'esecuzione non sia iniziata in un tempo per lo meno non inferiore ad anni dieci dal momento in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, mentre, nel caso di specie, le carcerazioni subite dal condannato erano sempre intervenute prima della scadenza di detto termine. 4. Infondati sono il quarto e il quinto motivo di ricorso. Va, in proposito, osservato che il calcolo unitario delle pene concorrenti può eseguirsi solo se queste siano integralmente cumulabili in modo che, eseguito il cumulo ed effettuata l'eventuale detrazione a norma dell'art. 78 cod. pen., ogni carcerazione presofferta sia da esso deducibile in quanto non riferibile a reati commessi in epoca successiva all'inizio del periodo di detenzione; che, in caso contrario, occorre procedere a cumuli parziali raggruppando in ognuno le condanne relativi a reati commessi anteriormente a ogni periodo di detenzione e sottraendo singolarmente il periodo riferibile; che, inoltre, ordinando i reati cronologicamente, secondo la data di commissione e non secondo la data del passaggio in giudicato delle relative sentenze, occorre poi cumulare di volta in volta con la nuova pena o con il nuovo cumulo il periodo residuo del cumulo precedente, applicando ai cumuli parziali e a quello totale il criterio moderatore; che, operando diversamente, infatti, si determinerebbe l'inammissibile conseguenza, con derivazione e di precostituzione di impunità, che il presofferto sarebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi successivamente all'epoca in cui la pena è stata scontata, in violazione del principio secondo cui la pena non può precedere il reato e incoraggiare la reiterazione. Si deve aggiungere, con riguardo alla relazione che intercorre tra la disciplina del cumulo delle pene e il criterio normativo della fungibilità della detenzione previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., un'ultima notazione, posto che la determinazione della pena complessiva da espiare nell'ipotesi di pene concorrenti comporta necessariamente la valutazione e la detrazione dei periodi già trascorsi in custodia cautelare o, comunque, di altre detenzioni senza titolo: l'anteriorità temporale della carcerazione sofferta deve essere valutata con riferimento ai singoli reati, mentre la detrazione sofferta deve essere effettuata unitariamente dalla pena risultante dal cumulo. 5. Ebbene, di detti principi il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica di Bologna ha fatto corretta applicazione. 6. Del tutto generico è il sesto motivo di ricorso, atteso che il ricorrente non ha spiegato quale effetto avrebbe avuto la diversa attribuzione delle singole pene da espiare ai vari cumuli sul complessivo calcolo della pena. Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). 7. Quanto al settimo motivo di ricorso, correttamente l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la richiesta della difesa, tendente a ottenere la determinazione della pena, in relazione alle condanne contemplate nel cumulo parziale n. 5 del provvedimento impugnato, ~=-pena secondo i criteri di cui all'art. 78 cod. pen. se più favorevoli rispetto al cumulo matematico delle pene, seppure fondata, era priva di rilievo pratico; e ha spiegato che il cumulo parziale n. 5, secondo il calcolo materiale effettuato dall'Ufficio di Procura era pari ad anni 22, mesi 5, giorni 9 di reclusione, mentre applicando il cumulo giuridico, considerato che la pena più grave fra quelle concorrenti era quella della sentenza n. 73, la somma sarebbe stata pari ad anni 21, giorni 10; che, tuttavia, giacché tale pena doveva essere aggiunta a quella del cumulo parziale n. 4, il calcolo finale sarebbe stato sempre quello di anni trenta di reclusione, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.. In altri termini, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato una concreta carenza di interesse del ricorrente alla questione prospettata, che negli stessi termini è stata riproposta nel presente scrutinio di legittimità. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagame