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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1962

Cassazione n. 03409/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1962 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa in data 16.7.2020 dal locale Tribunale, con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in relazione alla detenzione illecita di gr. 34 di cocaina, con condanna a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce: Inosservanza di legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, esclusa erroneamente per il solo dato quantitativo; Errato computo della pena mancandosi la riduzione di un terzo della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è genericamente proposto rispetto al dato qualitativo (per 149 dosi ricavabili) ed al confessato inserimento della condotta in un'ampia e articolata attività di spaccio.

Il secondo motivo riguarda questione non devoluta in appello.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna delilf ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1962 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa in data 16.7.2020 dal locale Tribunale, con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in relazione alla detenzione illecita di gr. 34 di cocaina, con condanna a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: Inosservanza di legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, esclusa erroneamente per il solo dato quantitativo; Errato computo della pena mancandosi la riduzione di un terzo della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente proposto rispetto al dato qualitativo (per 149 dosi ricavabili) ed al confessato inserimento della condotta in un'ampia e articolata attività di spaccio. Il secondo motivo riguarda questione non devoluta in appello. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna delilf ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 03409/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris