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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 07825/2022

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 05607/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in Roma, via Salaria n. 290 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif. dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, dom.ti presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione in Roma, piazza Cavour; – controricorrenti – F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5607/2017 Numero sezionale 4472/2021 Numero di raccolta generale 7825/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina n. 799/2016 del 19 dicembre 2016; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del 26 ottobre 2021 depositata dai controricorrenti; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05 novembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 645/03, ottenuto dalla banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale saldo debitore del conto corrente bancario n. 0201693 intrattenuto tra le parti, accertando che il predetto saldo era a favore del Noschese per euro 4.306,23.

2. La Corte di appello, per quanto ancora in questa sede rileva, ha escluso la formazione del giudicato interno sulla richiesta di accertamento dell’esatto importo del saldo del conto corrente e ha rilevato che la produzione degli estratti conto da parte della banca, che ne era onerata, era avvenuta tardivamente in primo grado, sicché era maturata una decadenza ostativa anche all’ammissione degli stessi in grado di appello.

3. Il ricorso per cassazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. r.g. n. 05607/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5607/2017 Numero sezionale 4472/2021 Numero di raccolta generale 7825/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: «1) Mancato riconoscimento della formazione del giudicato interno su un capo autonomo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato.

Violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 in relazione agli artt.2909 c.c., 329 e 342 c.p.c.», deducendo l’erroneità del mancato riconoscimento del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativa all’accertamento del saldo di conto corrente. b.

Secondo motivo: «2) Errata valutazione dei termini per il deposito di produzione documentale.

Violazione dell’art. 360 c.p.c. con riferimento al n. 4 per violazione dell’art. 184 c.p.c.», deducendo l’erroneità della declaratoria di decadenza processuale.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgono nel controricorso considerazioni a dimostrazione dell’inammissibilità e infondatezza dell’avverso ricorso, di cui chiedono conclusivamente il rigetto.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo è inammissibile.

La Corte di appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato, ma (a pagg. 3-4) ha espressamente respinto l’eccezione sollevata sul punto dalla banca, rilevando che “dal tenore complessivo dell’atto di impugnazione risulta evidente come proprio la determinazione del saldo negativo per il debitore sia oggetto di approfondita contestazione finalizzata evidentemente a sollecitare alla Corte una rivalutazione”.

Tanto consente di affermare che sull’eccezione vi è stata una specifica motivazione, con cui il giudice di secondo grado ha affermato che quanto devoluto in appello comprendeva anche la questione della rivalutazione dell’esatta determinazione del saldo del conto corrente.

La contestazione di tale statuizione da parte della ricorrente è r.g. n. 05607/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5607/2017 Numero sezionale 4472/2021 Numero di raccolta generale 7825/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 oltremodo generica, non riportando il contenuto dell’atto di appello, sicché la censura appare inammissibile per violazione del combinato disposto degli articoli 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte nissena ha accolto il motivo di appello con cui si lamentava la nullità dell’ordinanza di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio depositata dal Tribunale, sul presupposto che la banca, che ne aveva l’onere, non aveva tempestivamente prodotto i documenti contabili sulla base dei quali detto supplemento peritale era stato disposto.

Tale valutazione è corretta posto che: a) l’onere di provare l’andamento del rapporto di conto corrente, mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi al periodo in contestazione, grava - nel caso di specie - sulla banca, posto che essa ha agito quale attore sostanziale in via monitoria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9365 del 16/04/2018); b) la produzione documentale della banca, avvenuta all’udienza del 25 maggio 2010 e sulla base della quale è stato disposto un supplemento di c.t.u., successivamente posto a base della sentenza di primo grado, è stata giudicata dalla Corte di appello tardiva, rispetto ai termini previsti dagli artt. 184 e 189 cod. proc. civ.

Tale giudizio è contrastato nel motivo di ricorso, innanzitutto sul rilievo che l’udienza del 25 maggio 2010 non fosse stata disposta per la precisazione delle conclusioni, come affermato nella sentenza impugnata, bensì per l’audizione del consulente tecnico di ufficio, in relazione ai rilievi formulati dalla banca sull’elaborato depositato in data 19 gennaio 2010.

Sul punto, è sufficiente rilevare che, a prescindere dall’incombente per cui detta udienza fosse stata fissata, è pacifico che, alla data di detta udienza, i termini per il deposito dei documenti erano già scaduti, sicché legittimamente la Corte ha rilevato l’avvenuta r.g. n. 05607/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5607/2017 Numero sezionale 4472/2021 Numero di raccolta generale 7825/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 decadenza, con conseguente nullità dell’ordinanza di supplemento di c.t.u contabile che su tali nuovi documenti è stata motivata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010; id.

Sez. 1, Sentenza n. 8403 del 27/04/2016; id.

Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017).

Quanto, poi, all’allegazione nel motivo in esame inerente alla qualificazione della natura dei documenti depositati (conteggi interni alla banca su fogli di excel e non estratti conto), la contestazione di tale statuizione da parte della ricorrente è inammissibile per genericità.

Se è vero che, essendo denunciato un error in procedendo, è consentito a questa Corte il diretto esame degli atti di causa, è altrettanto vero che tale esame può essere effettuato a condizione che la censura sia ammissibile in quanto sufficientemente specifica.

Il che nella specie non è avvenuto, essendo il contenuto dei documenti prodotti all’udienza del 25 maggio 2010 indicato in maniera del tutto sommaria, senza una precisa descrizione, tale da consentire a questa Corte di valutare se effettivamente si trattasse di meri conteggi “non ufficiali”, o di veri e propri estratti conto posti a base del supplemento di relazione del consulente tecnico. 6.

La ricorrente fa, da ultimo, riferimento a un errore materiale occorso nella sentenza impugnata, che non è tuttavia competenza di questa Corte esaminare ed eventualmente correggere.

7. Le spese di lite relative alla presente fase, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 05607/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5607/2017 Numero sezionale 4472/2021 Numero di raccolta generale 7825/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021.

Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 05607/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 05607/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in Roma, via Salaria n. 290 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif. dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, dom.ti presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione in Roma, piazza Cavour; – controricorrenti – F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 645/03, ottenuto dalla banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale saldo debitore del conto corrente bancario n. 0201693 intrattenuto tra le parti, accertando che il predetto saldo era a favore del Noschese per euro 4.306,23. 2. La Corte di appello, per quanto ancora in questa sede rileva, ha escluso la formazione del giudicato interno sulla richiesta di accertamento dell’esatto importo del saldo del conto corrente e ha rilevato che la produzione degli estratti conto da parte della banca, che ne era onerata, era avvenuta tardivamente in primo grado, sicché era maturata una decadenza ostativa anche all’ammissione degli stessi in grado di appello. 3. Il ricorso per cassazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. r.g. n. 05607/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5607/2017 Numero sezionale 4472/2021 Numero di raccolta generale 7825/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «1) Mancato riconoscimento della formazione del giudicato interno su un capo autonomo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato. Violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 in relazione agli artt.2909 c.c., 329 e 342 c.p.c.», deducendo l’erroneità del mancato riconoscimento del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativa all’accertamento del saldo di conto corrente. b. Secondo motivo: «2) Errata valutazione dei termini per il deposito di produzione documentale. Violazione dell’art. 360 c.p.c. con riferimento al n. 4 per violazione dell’art. 184 c.p.c.», deducendo l’erroneità della declaratoria di decadenza processuale. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgono nel controricorso considerazioni a dimostrazione dell’inammissibilità e infondatezza dell’avverso ricorso, di cui chiedono conclusivamente il rigetto. 3. Il ricorso va respinto. 4. Il primo motivo è inammissibile. La Corte di appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato, ma (a pagg. 3-4) ha espressamente respinto l’eccezione sollevata sul punto dalla banca, rilevando che “dal tenore complessivo dell’atto di impugnazione risulta evidente come proprio la determinazione del saldo negativo per il debitore sia oggetto di approfondita contestazione finalizzata evidentemente a sollecitare alla Corte una rivalutazione”. Tanto consente di affermare che sull’eccezione vi è stata una specifica motivazione, con cui il giudice di secondo grado ha affermato che quanto devoluto in appello comprendeva anche la questione della rivalutazione dell’esatta determinazione del saldo del conto corrente. La contestazione di tale statuizione da parte della ricorrente è r.g. n. 05607/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5607/2017 Numero sezionale 4472/2021 Numero di raccolta generale 7825/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 oltremodo generica, non riportando il contenuto dell’atto di appello, sicché la censura appare inammissibile per violazione del combinato disposto degli articoli 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ. 5. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte nissena ha accolto il motivo di appello con cui si lamentava la nullità dell’ordinanza di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio depositata dal Tribunale, sul presupposto che la banca, che ne aveva l’onere, non aveva tempestivamente prodotto i documenti contabili sulla base dei quali detto supplemento peritale era stato disposto. Tale valutazione è corretta posto che: a) l’onere di provare l’andamento del rapporto di conto corrente, mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi al periodo in contestazione, grava - nel caso di specie - sulla banca, posto che essa ha agito quale attore sostanziale in via monitoria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9365 del 16/04/2018); b) la produzione documentale della banca, avvenuta all’udienza del 25 maggio 2010 e sulla base della quale è stato disposto un supplemento di c.t.u., successivamente posto a base della sentenza di primo grado, è stata giudicata dalla Corte di appello tardiva, rispetto ai termini previsti dagli artt. 184 e 189 cod. proc. civ. Tale giudizio è contrastato nel motivo di ricorso, innanzitutto sul rilievo che l’udienza del 25 maggio 2010 non fosse stata disposta per la precisazione delle conclusioni, come affermato nella sentenza impugnata, bensì per l’audizione del consulente tecnico di ufficio, in relazione ai rilievi formulati dalla banca sull’elaborato depositato in data 19 gennaio 2010. Sul punto, è sufficiente rilevare che, a prescindere dall’incombente per cui detta udienza fosse stata fissata, è pacifico che, alla data di detta udienza, i termini per il deposito dei documenti erano già scaduti, sicché legittimamente la Corte ha rilevato l’avvenuta r.g. n. 05607/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5607/2017 Numero sezionale 4472/2021 Numero di raccolta generale 7825/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 decadenza, con conseguente nullità dell’ordinanza di supplemento di c.t.u contabile che su tali nuovi documenti è stata motivata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 8403 del 27/04/2016; id. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017). Quanto, poi, all’allegazione nel motivo in esame inerente alla qualificazione della natura dei documenti depositati (conteggi interni alla banca su fogli di excel e non estratti conto), la contestazione di tale statuizione da parte della ricorrente è inammissibile per genericità. Se è vero che, essendo denunciato un error in procedendo, è consentito a questa Corte il diretto esame degli atti di causa, è altrettanto vero che tale esame può essere effettuato a condizione che la censura sia ammissibile in quanto sufficientemente specifica. Il che nella specie non è avvenuto, essendo il contenuto dei documenti prodotti all’udienza del 25 maggio 2010 indicato in maniera del tutto sommaria, senza una precisa descrizione, tale da consentire a questa Corte di valutare se effettivamente si trattasse di meri conteggi “non ufficiali”, o di veri e propri estratti conto posti a base del supplemento di relazione del consulente tecnico. 6. La ricorrente fa, da ultimo, riferimento a un errore materiale occorso nella sentenza impugnata, che non è tuttavia competenza di questa Corte esaminare ed eventualmente correggere. 7. Le spese di lite relative alla presente fase, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. 8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 05607/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5607/2017 Numero sezionale 4472/2021 Numero di raccolta generale 7825/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 05607/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c F i
Sentenza Cassazione n. 07825/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris