Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22235/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce l'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale sul presupposto che la condotta avesse i connotati della resistenza passiva, che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo e l'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituisce mera riproduzione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la condotta oppositiva violenta consistita nella fuga pericolosa del ricorrente, tale da porre in pericolo gli utenti della strada e lo stesso verbalizzante che si era posto di fronte al mezzo per impedire la fuga del ricorrente, la congruità della pena individuata appena sopra il minimo edittale, previo corretto uso del potere discrezionale, e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili che potessero giustificare il riconoscimento delle richieste attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce l'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale sul presupposto che la condotta avesse i connotati della resistenza passiva, che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo e l'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituisce mera riproduzione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la condotta oppositiva violenta consistita nella fuga pericolosa del ricorrente, tale da porre in pericolo gli utenti della strada e lo stesso verbalizzante che si era posto di fronte al mezzo per impedire la fuga del ricorrente, la congruità della pena individuata appena sopra il minimo edittale, previo corretto uso del potere discrezionale, e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili che potessero giustificare il riconoscimento delle richieste attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26
Sentenza Cassazione n. 22235/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris