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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 33837/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Salerno, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che anche i residui motivi dedotto per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ugualmente aspecifici, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sull'inattendibilità delle giustificazioni rese dall'imputato sulle ragioni ed i motivi della violazione, sull'abitualità delle condotte, sui numerosi precedenti penali, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che le considerazioni sviluppate nella memoria difensiva del 21 giugno 2022 appaiono prive di pregio perché introducono delle incoerenti distinzioni tra provvedimenti autorizzativi emessi per situazioni contingenti ed eccezionali da quelli emessi per situazioni ripetitive con carattere di stabilità, rispetto al reato di evasione, manifestamente infondate in diritto e quindi con irrilevanza del dedotto vizio di motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Salerno, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che anche i residui motivi dedotto per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ugualmente aspecifici, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sull'inattendibilità delle giustificazioni rese dall'imputato sulle ragioni ed i motivi della violazione, sull'abitualità delle condotte, sui numerosi precedenti penali, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che le considerazioni sviluppate nella memoria difensiva del 21 giugno 2022 appaiono prive di pregio perché introducono delle incoerenti distinzioni tra provvedimenti autorizzativi emessi per situazioni contingenti ed eccezionali da quelli emessi per situazioni ripetitive con carattere di stabilità, rispetto al reato di evasione, manifestamente infondate in diritto e quindi con irrilevanza del dedotto vizio di motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 33837/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris