CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32006/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28/10/2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75; [OSCURATO:PERSONA] che con un articolata censura si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ma si denunciano, proponendo una lettura alternativa degli elementi acquisiti, indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, e si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che il giudice di merito ha valutato tutte le circostanze relative alle modalità del fatto e alla pericolosità della condotta, segnalando la disponibilità di due coltelli a serramanico entrambi di lama di 6,2 cm, pronti all'uso e portati con sé nel marsupio che teneva a tracolla, evidenziando che l'imputato non aveva dato giustificazione della detenzione nell'immediatezza e nella prospettazione offerta dopo la conclusione delle indagini era stato del tutto imprecisi e quindi non riscontrabile sul luogo, sulle modalità e sulla committenza del lavoro che avrebbe dovuto effettuare con quei coltelli, e sottolineando il fatto che si accompagnava in luogo pubblico con quelle armi con soggetto gravato da precedenti penali; che la Corte territoriale ha anche evidenziato tutti gli elementi incompatibili con i requisiti richiesti dall'art. 131bis cod. pen. (l'intrinseca pericolosità delle due armi e la possibilità di immediato utilizzo, i precedenti penali per violazione del foglio di via obbligatorio, che davano conto della non occasionalità di condotte violative di leggi e prescrizioni); che la sentenza impugnata quindi evidenzia l'insussistenza dei presupposti per l'invocata causa di non punibilità in considerazione di elementi oggettivamente dimostrativi della sua gravità, mentre il ricorso esprime argomenti di mero dissenso ed evoca genericamente il dato, del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione dell'illecito contravvenzionale, che non risulta che le armi siano state utilizzate per commettere attività illecite; che del tutto generica è la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando la modalità dell'azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di altri elementi positivi; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa