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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 40292/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuto mancato interesse, chiedendo di non applicare alcuna sanzione pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 29 febbraio 2024, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, per quanto qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 81-640-bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo e il secondo motivo, si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e la mancata disamina delle deduzioni difensive in tema di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari.

Il Tribunale avrebbe omesso, infatti, ogni motivazione in merito alla valutazione del contenuto dell'interrogatorio di garanzia e della memoria difensiva depositata all'udienza del 3 aprile 2024, evitando del tutto di misurarsi<qn le ‹P. argomentazioni dell'indagato.

2.2. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce l'inefficacia della misura cautelare per violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., poiché la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari non avrebbe trasmesso il verbale dell'interrogatorio di garanzia.

3. Il difensore del ricorrente, in limine, ha fatto pervenire rituale rinuncia all'impugnazione, dando documentalmente atto della revoca della misura, su impulso del Pubblico Ministero.

Il ricorso, a seguito della rinuncia all'impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 4.

L'inammissibilità del ricorso per rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente - di modo che non si configura un'ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale - comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto ordinariamente previsto, per il caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308, relativa a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv. 252910-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuto mancato interesse, chiedendo di non applicare alcuna sanzione pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 29 febbraio 2024, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, per quanto qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 81-640-bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e la mancata disamina delle deduzioni difensive in tema di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe omesso, infatti, ogni motivazione in merito alla valutazione del contenuto dell'interrogatorio di garanzia e della memoria difensiva depositata all'udienza del 3 aprile 2024, evitando del tutto di misurarsi<qn le ‹P. argomentazioni dell'indagato. 2.2. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce l'inefficacia della misura cautelare per violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., poiché la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari non avrebbe trasmesso il verbale dell'interrogatorio di garanzia. 3. Il difensore del ricorrente, in limine, ha fatto pervenire rituale rinuncia all'impugnazione, dando documentalmente atto della revoca della misura, su impulso del Pubblico Ministero. Il ricorso, a seguito della rinuncia all'impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 4. L'inammissibilità del ricorso per rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente - di modo che non si configura un'ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale - comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto ordinariamente previsto, per il caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308, relativa a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv. 252910-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interess
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