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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41009/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOtdgo avviso—aile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] — imputato del reato di furto aggravato — la pena su cui le parti si sono accordate.

Considerato che il ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla determinazione degli aumenti per la continuazione esterna con reato già giudicato — è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue che la doglianza proposta (peraltro estremamente generica), non inquadrandosi in alcuna della cause anzidette, esula dalle attuali possibilità di impugnare una sentenza di peitteggiamento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOtdgo avviso—aile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] — imputato del reato di furto aggravato — la pena su cui le parti si sono accordate. Considerato che il ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla determinazione degli aumenti per la continuazione esterna con reato già giudicato — è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue che la doglianza proposta (peraltro estremamente generica), non inquadrandosi in alcuna della cause anzidette, esula dalle attuali possibilità di impugnare una sentenza di peitteggiamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 41009/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris