CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 25096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2623/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2019n. 2623sez. S2 -ud. 07/07/2023 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 932/2018 depositata il 15/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio laCooperativa [OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l . chiedendo "la rimozione o comunque l'eliminazione dell'aggravio della servitù di passaggio insistente sulla strada di proprietà degli stessi mediante l'inibizione del transito e sosta pedonale e carrabile sulla stradina di proprietà degli attori sitain Ancona loc. Portonovo e distinta al c.t. fg 150, partt. 275- 276 - 277 proveniente dal Campeggio e dal fondo (sempre in loc. P ortonovo c.t. fg 150 n.ri 2,3,4,5,6, 7 ,8,9, l O, Il ,e 165) di proprietà della società Cooperativa in cui era stato realizzato il Campeggio stesso, ordinandone l'immediata cessazione ed inoltre domandando la condanna della soc. Cooperativa a rimuovere o comunque eliminare l'illecita immutazione mediante il ripristino della stradina nello stato di fatto antecedente. 2. Nella prima memoria ex 183 c.p.c., gli attori precisavano la propria domanda chiedendo la condanna della società convenuta a rimuovere o comunque eliminare l'aggravio,inibendo il transito e sosta pedonale e carrabile sulla stradina di proprietà degli attorimedesimi. 3. l Tribunale di Ancona con sentenza nr. 545/2013 del 18 aprile 2013 rigettava la domanda di inibitoria del transito, inibiva Ric. 2019n. 2623sez. S2 -ud. 07/07/2023 alla convenuta l’utilizzo della stradina per cui è causa quanto alla sosta dei veicoli e compensava le spese di lite. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 5.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l.chiedendo il rigetto dell’appello 6. Per quel che ancora rileva la Corte d’Appello rigettava il gravame e confermava la sentenza appellata. In particolare, secondo la Corte d’Appello doveva verificarsi la sussistenza dei presupposti e del le condizioni per la richiesta inibitoria in virtù del terzo motivo con il quale si censurava quella parte della pronuncia cheescludeva l'aggravamento della servitù. La Corte riteneva corretto l’ enunciato del Tribunale circa la prevedibilità dell'uso da valutarsi al momento della costituzione della servitù, ma riteneva erronea la sua concreta applicazione riferita temporalmente al 2005, anno dell'acquisto da parte degli attori della stradina in cui, come detto, sarebbe stata prevedibile la realizzazione del campeggio. A parere d ella Corte d’Appello era necessario verificare, in base al titolo, se vi fosse stata una modificazione comportante o meno l'aggravio della servitù in relazione al momento genetico, sulla base della volontàdelle parti consacrata nell'atto pubblico del 1977; e ciò in riferimento alla corretta identificazionedel fondo dominante e di quello servente. Come emergeva dall'atto pubblico rogato dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep.22192 racc. 2516, il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 2623sez. S2 -ud. 07/07/2023 vendeva alla [OSCURATO:PERSONA]. C o op. a r.l . , un fondo denominato "del contadino". Contestualmente veniva creata una servitù di passaggio a carico della stradina oggetto di controversia che, solo nel l'anno 2005, sarebbe stata venduta agli appellanti. Quindi la " stradina" non era il focus servitutis ma il fondo servente, come risultavadal titolo, e le modalità di esercizio indicate nell'atto costitutivo preved eva no il passaggio sia pedonale che carrabile con ogni mezzo "a carico della stradina di terra che porta al mare ". L’utilitas a favore del fondo non recava specificamente la destinazione d'uso anche se la stessaconvenuta appellata aveva riconosciuto l'originaria destinazione agricola (pag. 3 comparsa di costituzione).I dati testuali emergenti dal negozio non stabilivano alcuna prescrizione limitativa per la società cooperativa - che nella ragione sociale, includeva il sintagma "Il campeggio"- per cui sarebbe stata fondatamente prevedibile una modificazione della destinazione nei termini poi concretamente realizzati. Dal che derivava che non p oteva farsi applicazione sic et simpli citer, al caso di specie, delle decisioni della Corte di Cassazione sull’aggravio ulteriore, rispetto a quello originario, in caso di mutamento della destinazione del fondo dominante cui si aggiunga, a quella esclusivamente agricola, la destinazione a civile abitazione (Cass.ll-11-2005 n.22831) o artigianale (Cass.10-03-2011 n. 5741). Il titolo non circoscriveva alla destinazione agricola del fondo dominante l'utilitas della servitù di passaggio ma, soprattutto, non delimitava il peso (p assaggio pedonale e carrabile con ogni mezzo) imposto al fondo servente. Ne consegu iva che l'uso Ric. 2019n. 2623sez. S2 -ud. 07/07/2023 stagionale del campeggio non costituiva in re ipsa un aggravamento per il fondo servente (la stradina) una volta escluse dall'indagine le eventuali ricadute sui diversi fondi degli appellanti che, giuridicamente non potevano essere qualificati fondo servente. E comunque la violazione del divieto di cui all'art.1067 c.c. non era dimostrata non avendo gli appellanti fornito alcuna prova del supposto aggravamento in riferimento al fondo servente. 7. [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduta inAncona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché quale avente causa della quota di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , res.te in Norimberga, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] i , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi d i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. 8. Campeggio i l [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA]. coop . a r.l. ha resistito con controricorso 9. I ricorrenti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha nno insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato : violazione o falsa applicazione degli artt. 1063, 1065, 1067 c.c. in ordine all'esclusione dell’aggravamento della servitù di passaggio costituita a favore del fondo dominante avente ordinaria destinazione agricola poi dal proprietario mutata in turistico- commerciale. Ric. 2019n. 2623sez. S2 -ud. 07/07/2023 I ricorrenti, premessala ricostruzione in fatto delle vicende di causa, in particolare sulla destinazione agricola del terreno acquistato dalla cooperativa controricorrente (fondo dominante), censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso l’aggravamento della servitù di passaggio perché il titolo costitutivo non circoscrive alla destinazione agricola del fondo dominante l’Utilitas e non delimita il peso (passaggio pedonale e carrabile con ogni mezzo) imposto al fondo servente. Secondo i ricorrenti, nonostante il titolo non prevedesse limitazioni, è pur sempre fatto divieto al propriet ari o del fondo dominante di apportare innovazioni che, riflettendo sull'esercizio della servitù e non rientrando nella normale utilizzazione del fondo stesso, secondo i criteri di ordinaria prevedibilità, in relazione alla destinazione che il fondo dominante ha al tempo in cui è stata costituita la servitù, rendono più gravosa la condizione del fondo servente. Dunque , il mutamento di destinazione d’uso del fondo dominante da agricolo a commerciale era idoneo ad alterare l’originaria funzione e a imporre al fondo servente un sacrificio più gravoso, per la diversa natura dell’attività produttiva esercitata. La giurisprudenza di legittimità, invece, h a affermato che anche quando il titolo non preveda una specifica indicazione o limitazione dell’utilitas è fatto divieto al proprietario del fondo dominante di apportare innovazioni non rientranti nella normale utilizzazione del fondo secondo i criteri di ordinaria prevedibilitàin relazione alla destinazione che il fondo dominante aveva al tempo in cui era stata costituita la servitù. In particolare, in un caso come quello di specie, di mutamento da destinazione agricola ad altra destinazionedel fondo dominante. Ric. 2019n. 2623sez. S2 -ud. 07/07/2023 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenza o del procedimento (violazione dell'art. 132 n. 4 , c . p . c . ) in ordine all'esclusione dell'aggravamento mediante la realizzazione e fruizione del Campeggio da parte della Cooperativa proprietaria del fondo dominante, omettendo la necessaria comparazione tra il peso attuale desumibile dal tipo di innovazione realizzata sul fondo dominante ed il peso desumibile dalla originaria destinazione agricola del fondo dominante all'epoca di costituzione della servitù di passaggio nel 1977. La censura, dunque, è in parte ripet itiva della precedente sotto il profilo del vizio di motivazione sulle implicazioni sul fondo servente derivanti dal tipo di innovazione realizzata sul fondo dominante (campeggio di consistenti dimensioni). 3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte d’Appello ha interpretato il titolo costitutivo della servitù evidenziando come le modalità di esercizio indicate nell'atto costitutivo prevedevano il passaggio sia pedonale che carrabile con ogni mezzoa carico della stradina di terra che porta al mare. Secondo la Corte di merito, l’ utilitas a favore del fondo non recava specificamente la destinazione d'uso anche se la stessa convenuta appellata a veva riconosciuto l'originaria destinazione agricoladel fondo. I dati testuali emergenti dal l’atto pubblico rogato dal [OSCURATO:PERSONA] il 14novembre 1977 con il quale la [OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l. aveva acquistato il fondo dominante non stabilivano alcuna prescrizione limitativa per l’acquirente - che ne lla ragione sociale, includeva il Ric. 2019n. 2623sez. S2 -ud. 07/07/2023 sintagma "Il campeggio"- per cui sarebbe stata fondatamente prevedibile una modificazione della destinazione nei termini poi concretamente realizzati. Dal che derivava che non p oteva farsi applicazione sic et simpliciter, al caso di specie, del la giurisprudenza che avevaritenuto un aggravio ulteriore, rispetto a quello originario, in caso di mutamento della destinazione del fondo dominante d a quella esclusivamente agricola, a civile abitazione (Cass.ll-11-2005 n.22831) o artigianale (Cass. 10 - 03 - 2011 n. 5741). In altri termini, i l titolo non circoscrive va alla destinazione agricoladel fondo dominante l'utilitas della servitù di passaggio ma, soprattutto, non delimitava il peso (passaggio pedonale e carrabile con ogni mezzo) imposto al fondo servente, dunque, l'uso stagionale del campeggio non costit uiva i n re ipsa un aggravamento per il fondo servente costituito dalla stradina acquistata dagli originari attori poi appellanti. 3.1 La decisione della Corte d’Appello, come sopra sintetizzata, non è sindacabile da questa Corte sia nella parte in cui ha interpretato il titolo costitutivo della servitù, constatando che le parti non avevano posto alcuna limitazione quantitativa o qualitativa al passaggio, sia nella parte in cui ha ritenuto che l’innovazione del fondo dominante non modificasse il rapporto con il fondo servente essendo prevedibile sin dalla costituzione della servitù la destinazione a campeggio del fondo dominante. Quanto alla doglianza di violazione dell'art. 1067 cod. civ., va osservato che è privo di fondamento l'assunto secondo il quale l'aggravamento della servitù, si determina ogni qual volta sia realizzata un'innovazione nel fondo dominante, risolvendosi questa in una abusiva imposizione sul fondo servente di un peso Ric. 2019n. 2623sez. S2 -ud. 07/07/2023 diverso da quello originariamente costituito. Invero, l'invocato art.1067 cod. civ.,non vieta qualsiasi innovazione al proprietario del fondo dominante ma esclusivamente quelle "che rendono più gravosa la condizione del fondo servente", il che comporta che l'aggravamento della servitù a seguito di modificazioni dello stato dei luoghi non è mai in re ipsa, come sembra volersi sostenere nel ricorso, ma va valutata caso per caso, dovendosi accertare se la maggiore utilità per il fondo dominante determini una indebita intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. A tali principi la Corte d’Appello si è rigorosamente attenuta, andando ad indagare attentamente se la modifica della destinazione agricola del fondo comportasse un incremento, non prevedibile al momento della costituzione della servitù, del traffico veicolare ed escludendolo in maniera decisa ed inequivoca. Pertanto, deve darsi continuità all ’insegnamento di questa Corte secondo il quale: «In tema di servitù, l'aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai "in re ipsa", ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze, con indagine di fatto riservata al giudice di merito e di per sè non sindacabile in sede di legittimità»(Sez. 2, Sent. n. 22831 del 2005; S ez. 2, Sent . n. 2327 del 1995 ; Sez. 2 , Sent. n.5233 del 1983 ) . Le censure proposte dai ricorrent i , invece , richiedono una rivalutazione in fatto delle circostanzedi causa che sono state già ampiamente valutate dalla Corte d’Appello per giungere alla conclusione che la destinazione a campeggio del fondo dominante non ha aggravato la servitù di passaggio sulla stradina di loro proprietà. La C orte territoriale ha espo sto adeguatamente le Ric. 2019n. 2623sez. S2 -ud. 07/07/2023 ragioni del suo convincimentoe motivato sulle ragioni per le quali al caso di specie non potevano applicarsi i precedenti indicati dall’allora appellante e richiamati anche nel presente ricorso. La valutazione sulla prevedibilità dell’intensificazione dell’utilizzo della stradina - prendendo l e mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. 3.2 Anche il secondo motivo è inammissibile. La censura di insufficiente motivazione è inammissibile. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di Ric. 2019n. 2623sez. S2 -ud. 07/07/2023 legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014). Il ricorrente lamenta anche il vizio di carenza assoluta di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. che, del pari, nel caso di specie non è dato riscontrare. Per mancanza di motivazione la giurisprudenza di questa Corte ricomprende, oltre alla motivazione in tutto o in parte mancante, anche le ipotesi in cui la stessa non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico - giuridico alla base del decisum. Nella specie, invece, il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata è chiarissimo con una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione che, come sopra evidenziato , ha escluso che l'innovazione del fondo dominante abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente comportando un sacrificio maggiore rispetto a quello originariamente previsto. 4. In conclusione il ricorso deve dichiararsi inammissibile. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2019n. 2623sez. S2 -ud. 07/07/2023 versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte