CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 33353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18635/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'OSO, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 64 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 53/2017 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 78/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO che, con sentenza del 2 febbraio 2017, la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Pescara aveva accolto nei limiti della prescrizione, ritenuta decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Oso nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Pescara avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del Dell'Oso, dipendente con qualifica di infermiere, ad essere retribuito per il tempo ulteriore rispetto all'orario del turno per lo scambio delle consegne con i colleghi e per indossare e dismettere la divisa di lavoro, in parziale riforma della predetta decisione, nel confermare la sussistenza del diritto nei limiti della prescrizione, faceva decorrere questa a ritroso dalla diversa data della messa in mora; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provato essere le operazioni suddette definite quanto a luogo e tempo dal datore di lavoro e così, qualificabili non quali atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, bensì come lavoro effettivo, in relazione al quale si configura l'obbligo del pagamento della retribuzione; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Azienda USL di Pescara, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Dell'Oso; che nelle more della fissazione dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memoria il Dell'Oso ribadendo le conclusioni di cui al controricorso mentre la AUSL ricorrente le ha riformulate chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proprio ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio; che all'odierna udienza questo Collegio di tanto dà atto, dichiarando inammissibile il ricorso e disponendo in ordine alle spese di lite come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] C