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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01021/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11228-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2553/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per IRPEF relativamente all'anno d'imposta 2017; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che il giudizio di primo grado si era svolto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sud s.p.a. e che alla stessa non era stato notificato l'atto di appello, e il giudice di secondo grado aveva allora disposto a cura dell'appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti della subentrata [OSCURATO:PERSONA] sud s.p.a. entro 60 giorni dalla comunicazione del suddetto provvedimento: tuttavia la parte appellante non provvedeva a quanto disposto nella predetta ordinanza, così apparendo il contraddittorio non regolarmente costituito.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché artt. 331 e 332 cod. proc. civ. in virtù del richiamo di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere i giudici regionali dichiarato l'inammissibilità del gravame a Ric. 2021 n. 11228 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -2- seguito del mancato adempimento, da parte dell'Ufficio, all'ordinanza di integrazione del contradditorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: sia il tenore letterale della disposizione di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, sia la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte (cfr. Cass., sez. 5, n. 10019/2018, Rv. 64796301; Cass., sez. 5, n. 22729/2016, Rv. 64188401; Cass., sez. 6-5, n. 97/2015, Rv. 63411901) escludono che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento, sussista un litisconsorzio necessario tra l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione, sul quale incombe l'onere di chiamare in causa l'ente impositore nel caso in cui la lite riguardi anche la validità di atti diversi da quelli esecutivi, qualora non voglia rispondere dell'esito della controversia di fronte all'amministrazione titolare del credito (Cass. n. 19883 del 2022); in tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 10394 del 2015); nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non Ric. 2021 n. 11228 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -3- sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 27616 del 2018); La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi in quanto, pur non sussistendo un litisconsorzio necessario tra Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA], dal momento che le stesse hanno entrambe partecipato al giudizio di primo grado si è formato un litisconsorzio processuale fra le suddette parti, cosicché correttamente il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: la mancata integrazione del contraddittorio a causa dell'inerzia dell'Ufficio determina la nullità del procedimento di secondo grado, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Ritenuto pertanto infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 oltre ad euro 200,00 per Ric. 2021 n. 11228 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -4- esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11228-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2553/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per IRPEF relativamente all'anno d'imposta 2017; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che il giudizio di primo grado si era svolto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sud s.p.a. e che alla stessa non era stato notificato l'atto di appello, e il giudice di secondo grado aveva allora disposto a cura dell'appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti della subentrata [OSCURATO:PERSONA] sud s.p.a. entro 60 giorni dalla comunicazione del suddetto provvedimento: tuttavia la parte appellante non provvedeva a quanto disposto nella predetta ordinanza, così apparendo il contraddittorio non regolarmente costituito. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché artt. 331 e 332 cod. proc. civ. in virtù del richiamo di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere i giudici regionali dichiarato l'inammissibilità del gravame a Ric. 2021 n. 11228 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- seguito del mancato adempimento, da parte dell'Ufficio, all'ordinanza di integrazione del contradditorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: sia il tenore letterale della disposizione di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, sia la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte (cfr. Cass., sez. 5, n. 10019/2018, Rv. 64796301; Cass., sez. 5, n. 22729/2016, Rv. 64188401; Cass., sez. 6-5, n. 97/2015, Rv. 63411901) escludono che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento, sussista un litisconsorzio necessario tra l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione, sul quale incombe l'onere di chiamare in causa l'ente impositore nel caso in cui la lite riguardi anche la validità di atti diversi da quelli esecutivi, qualora non voglia rispondere dell'esito della controversia di fronte all'amministrazione titolare del credito (Cass. n. 19883 del 2022); in tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 10394 del 2015); nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non Ric. 2021 n. 11228 sez. MT - ud. 09-11-2022 -3- sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 27616 del 2018); La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi in quanto, pur non sussistendo un litisconsorzio necessario tra Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA], dal momento che le stesse hanno entrambe partecipato al giudizio di primo grado si è formato un litisconsorzio processuale fra le suddette parti, cosicché correttamente il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: la mancata integrazione del contraddittorio a causa dell'inerzia dell'Ufficio determina la nullità del procedimento di secondo grado, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Ritenuto pertanto infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 oltre ad euro 200,00 per Ric. 2021 n. 11228 sez. MT - ud. 09-11-2022 -4- esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15
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