CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 1978
Cassazione n. 13491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1978j / avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che i motivi di ricorso spesi in tema di trattamento sanzionatorio eccessivamente rigoroso, con i quali in specie di censura sia l'eccessiva misura della pena, che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono anche manifestamente infondati, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento alle modalità della condotta, nonché della gravità dell'offesa e dell'intensità del dolo (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), così come pure deve ritenersi per la modulazione dei minimi aumenti disposti per la ritenuta continuazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M