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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 03999/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9266/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.6176/2018 depositata il 19/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 9266/2019 Numero sezionale 417/2026 Numero di raccolta generale 3999/2026 Data pubblicazione 23/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 08/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9266/2019 Numero sezionale 417/2026 Numero di raccolta generale 3999/2026 Data pubblicazione 23/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9266/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.6176/2018 depositata il 19/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 9266/2019 Numero sezionale 417/2026 Numero di raccolta generale 3999/2026 Data pubblicazione 23/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 08/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9266/2019 Numero sezionale 417/2026 Numero di raccolta generale 3999/2026 Data pubblicazione 23/02/2026
Decreto Cassazione n. 03999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris