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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15121/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

AMBROSIO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 426/2023depositata il 16/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ilevato che:Numero registro generale 20783/2023Numero sezionale 4968/2025Numero di raccolta generale 15121/2026Data pubblicazione 19/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA],hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,per essa, [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del 16/03/2023 dellaCorte d’appello di Brescia con cui rigettava il gravame proposto econfermava l’inefficacia dei fondi patrimoniali costituiti dagli appellati.La parte intimata [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, [OSCURATO:SOCIETA]., non haformulato difese.Considerato che:2.

In data 11.12.2025, in pendenza del procedimento per cassazione,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA], depositava atto con cui dichiarava di rinunciare al ricorsoper cassazione iscritto al R.G. n. 20783/2023, essendo venuto menol’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio.3.

La rinuncia, sottoscritta dal difensore della parte munito di procuraspeciale, costituisce atto unilaterale recettizio idoneo a determinarel’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 390 c.p.c.,indipendentemente dall’accettazione delle altre parti, la quale rilevaesclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese, facendo venirmeno l’interesse a contrastare l’impugnazione innanzi alla Corte dicassazione (cfr. Cass. Sez.

U, ord. n. 34429 del 24/12/2019; Cass. Sez.5, ord. n. 10140 del 28/05/2020).4.

Alla dichiarazione di estinzione del procedimento ex artt. 390 e 391c.p.c. non consegue la condanna della parte rinunciante al rimborsodelle spese legali sostenute dalla controparte, stante la mancatacostituzione della parte intimata.5.

Poiché si verte in ipotesi di estinzione del processo, non sussistono ipresupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater,del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.MNumero registro generale 20783/2023Numero sezionale 4968/2025Numero di raccolta generale 15121/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.Così deciso in Roma, il 19/12/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AMBROSIO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 426/2023depositata il 16/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ilevato che:Numero registro generale 20783/2023Numero sezionale 4968/2025Numero di raccolta generale 15121/2026Data pubblicazione 19/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA],hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,per essa, [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del 16/03/2023 dellaCorte d’appello di Brescia con cui rigettava il gravame proposto econfermava l’inefficacia dei fondi patrimoniali costituiti dagli appellati.La parte intimata [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, [OSCURATO:SOCIETA]., non haformulato difese.Considerato che:2. In data 11.12.2025, in pendenza del procedimento per cassazione,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA], depositava atto con cui dichiarava di rinunciare al ricorsoper cassazione iscritto al R.G. n. 20783/2023, essendo venuto menol’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio.3. La rinuncia, sottoscritta dal difensore della parte munito di procuraspeciale, costituisce atto unilaterale recettizio idoneo a determinarel’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 390 c.p.c.,indipendentemente dall’accettazione delle altre parti, la quale rilevaesclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese, facendo venirmeno l’interesse a contrastare l’impugnazione innanzi alla Corte dicassazione (cfr. Cass. Sez. U, ord. n. 34429 del 24/12/2019; Cass. Sez.5, ord. n. 10140 del 28/05/2020).4. Alla dichiarazione di estinzione del procedimento ex artt. 390 e 391c.p.c. non consegue la condanna della parte rinunciante al rimborsodelle spese legali sostenute dalla controparte, stante la mancatacostituzione della parte intimata.5. Poiché si verte in ipotesi di estinzione del processo, non sussistono ipresupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater,del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MNumero registro generale 20783/2023Numero sezionale 4968/2025Numero di raccolta generale 15121/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.Così deciso in Roma, il 19/12/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
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