CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Milano 0349/1964 avverso la sentenza n. 570/22 della Corte di appello di Milano del 28/01/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità ; lette le conclusioni scritte depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, Comune di Milano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 314 cod. pen., commesso in veste di amministratrice di sostegno della propria madre nominata dall'autorità giudiziaria, rideterminando la pena inflittale in primo grado nella misura di un anno e dieci mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, previa declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione in relazione ad una frazione temporale della condotta in addebito. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, con un unico motivo di doglianza, deduce vizi di legge e di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza del delitto di peculato ed in particolare sulla mancata considerazione da parte della Corte territoriale del fatto di avere eseguito i prelievi in denaro sul conto corrente cointestato alla madre non in ragione del suo ufficio bensì in quanto legittimata dalla citata contitolarità del rapporto bancario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. L'unico motivo di censura articolato con l'impugnazione costituisce, infatti, la letterale riproposizione del primo motivo di appello, sul quale la Corte di merito si è ampiamente soffermata, osservando come la nomina dell'imputata ad amministratrice di sostegno della propria madre fosse intervenuta nel 2007 e come fino al 31 gennaio 2010 essa avesse regolarmente versato i redditi pensionistici del genitore alla RSA dove quest'ultima trovavasi ricoverata, a parziale carico del Comune di Milano, per poi omettere i dovuti versamenti dal quel momento in avanti, ben consapevole, pertanto, di violare in tal modo gli obblighi derivanti dall'investitura (v. pag. 5 sent.). Detta situazione comporta, secondo un principio da tempo elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, in quanto per l'appunto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (per tutte v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Ud. Bouartour, Rv. 277710). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. 4. Quanto alle conclusioni depositate per la parte civile Comune di Milano, va preliminarmente osservato che nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato venga dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551). Nel caso in esame, tuttavia, le conclusioni non solo sono state depositate in data odierna e quindi tardivamente rispetto al termine del quinto giorno antecedente l'udienza, stabilito dalle previsioni di carattere processuale di cui ai provvedimenti emergenziali per il contrasto alla pandemia da Covid-19, ma esse consistono nella mera invocazione del rigetto del ricorso dell'imputata, non svolgendo, pertanto, alcuna concreta attività processuale di contrasto avverso le prospettazioni avverse, da cui consegue il mancato riconoscimento della richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado di giudizio. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 2 novem