CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16181/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 776/2021 depositata il 29/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Roma la moglie [OSCURATO:PERSONA] per essersi impossessata indebitamente di somme depositate in conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] e presso il [OSCURATO:PERSONA], somme costituenti provento dell’attività di lavoro dell’attore, quale funzionario di Ambasciata all’estero , che la convenuta avrebbe dovuto semplicemente amministrare in forza di specifico mandato. Chiese accertarsi la esclusiva proprietà delle somme versate in contoe, considerata la mala gestio da parte della moglie, chiese che la stessa fosse condannata a restituire il dovuto. Nella resistenza della convenuta il tribunale accolse la domanda solo parzialmente, reputando non assolto l’onere della prova teso a superare la presunzione di uguaglianza delle quote prevista per i contitolari dei conti dall’art. 1854 cod. civ. Condannò quindi la convenuta a restituire la metà della somma di 385.000,00 EUR che la stessa aveva ammesso di aver prelevato da uno dei conti in questione per finalità diverse dai bisogni della famiglia. In sede di gravame, la Corte d’appello diRoma ha riformato la sentenza, accogliendo l’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e respingendo di conseguenza quella principale della Bottari.Ha ritenuto che il primo giudice non avesse adeguatamente considerato le prove documentali, essendosi basat o solo sulla dichiarazione confessoria. Eseguita una c.t.u. contabile sulla base della documentazione bancariaprodotta in giudizio, ha stabilito che quasi tutte le rimesse sui conti correnti avevano costituito proventi dell’attività di lavoro dell’attore, e ha conseguentemente ritenuto che le giacenze indicate nei saldi dovessero essere attribuite in prevalenza a lui, unico titolare di redditi da lavoro dipendente. Per tale ragione ha condannato la Bottari alle restituzioni di quanto prelevato indebitamente, quantificando l’importo in 1.195.926,13 EUR previa compensazione con quantodi esclusiva spettanza della moglie. Per la cassazione della sentenza, depositata il 29-1-2021 e non notificata, la Bottari ha proposto ricorso articolato in tre motivi. L’intimato ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni de4lla decisione I. -Col primo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 143, 316-bis e 1298 cod. civ., la ricorrente assume che l a corte d’appello abbia operato la compensazione tra importi versati in costanza di matrimonio - sui due conti correnti cointestati (n. 40150 presso [OSCURATO:PERSONA] e n. 4165presso il [OSCURATO:PERSONA]) e sul conto corrente intestato alla moglie (n. 16961 presso il [OSCURATO:PERSONA]) - senza quindi considerare i principi sanciti dall ’art. 143 cod. civ. Questa norma, essendo espressione del principiocostituzionale di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi anche sulpiano dei rapporti patrimoniali, esclude che il contributo ai bisogni della famiglia possa misurarsi attraverso un mero calcolo contabile dell’apporto finanziario proveniente dall’uno e dall’altro coniuge, specie allorché si faccia riferimento alle sommeconfluite su uno o più conti correnti allo specifico scopo di provvederealle necessarie spese domestiche e familiari.II. -Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., poiché in difetto di prova contraria la somma posta a disposizione di ciascun coniuge per la vita familiare andava interpretata come esecuzione dell’obbligo di contribuzione di cui al citato art. 143 cod. civ. L’onere dellaprova, incombe nte sul [OSCURATO:PERSONA] , non poteva dirsi esser stato assolto, visto che non era stato dimostrato, né era stato dedotto,che essa Bottari non avesse destinato le somme prelevate dai conti correnti alle esigenze e ai bisogni dellafamiglia unita. III. - Col terzo mezzo infine la ricorrente assume la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la corte d’appello avrebbe illegittimamente pronunciato la condanna in rapporto alla somma di 1.195.926,13EUR, nonostante che l’attore, nello svolgere l’appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, si fosse limitato a chiedere la condanna alla restituzione di una somma “pari ad almeno € 395.000,00 (corrispondente all’importo di un assegnocircolare in data 18.04.2008). La ricorrente aggiunge che l’attore aveva sì prospettato la domanda anche con formula finale generica (le somme “che risulteranno dovute”), ma ciò era stato fatto illegittimamente, poiché anche all’esito della c.t.u. egli non avevain concreto modificato la richiesta restitutoria primaria, nonostante l’esito dell’istruttoria svolta in appello. IV. -Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia trascurato che i contendenti erano marito e moglie, e che proprio l’attività del primo (alto funzionario d’Ambasciata in missione permanente all’estero) aveva comportato una precisa ripartizione di ruoli tradottasi nella rinuncia della moglie all’attività lavorativa esterna, nella concentrazione dei proventi sui conti correnti da essa gestiti nell’interesse dell’intero gruppo familiare (compresi l’acquisto di un prestigioso immobile in Roma, il continuativo pagamento delleonerose rate di mutuo, l’iscrizione dei figli adolescenti in prestigiose scuole private, i ricorrenti viaggi familiari Roma-Mosca-Roma). Addebita alla corte territoriale di avere falsamente applicato l’art.1298 cod. civ., avendo giudicato come se le parti non fossero uniti da vincolo coniugale e genitori di due figliall’epoca preadolescenti. Ad avviso della ricorrente, di “titolarità esclusiva” delle somme avrebbe potuto discorrersi nel rapporto interno tra coniugi-correntisti solocon riferimento all’eventuale saldo residuato al termine del rapporto matrimoniale. N ella dinamica familiare - a differenza che nei comuni rapporti di debito/credito tra soggetti non legati da rapporto di coniugio -sarebbe irrilevante chi abbia alimentat o i conti correnti familiari perché le risorse messe a disposizione dall’uno o dall’altro coniuge sono pur sempre destinate a far fronte ai “bisogni della famiglia” e perché la contribuzione al ménage familiare non si estrinseca solo nel conferimento delle risorse economiche frutto del proprio “lavoro professionale”, ma anche attraverso la contribuzione fattiva e quotidiana alle necessità casalinghe. Sennonché è risolutivo osservare che codesta serie di argomentazioni, tesa a sussumere la vicenda in esame in un ambito di gestione del patrimonio unicamente endofamiliare, senza rilevanza del nesso conla disciplina del contratto di conto corrente in sé considerato, non risulta esser stata prospettata né in primo grado né in appello. Sicché la censura è inammissibile poiché presuppone una completa rivisitazione della materia del contendere in funzione dell’accertamento dell’impiego delle somme confluite nei conti unicamente per esigenze familiari. Vanamente peraltro la ricorrente richi ama il principio giurisprudenziale secondo il quale durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, cod. civ.In forza di tale regola questa Corte ha sì affermato che a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (Cass. Sez. 6 - 1 n. 10927 - 18). Ma per l’appunto ciò vale in un ben distinto contesto, quel è quello conseguente alla separazione, nel quale unicamente si discorra delle singole spese sostenute dall’uno o dall’altro dei coniugi. Tale principio non intercetta la fattispecie che qui rileva, per la quale va di contro ribadito che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 cod. civ., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa(v. Cass. Sez. L n. 18777-15, Cass. Sez. 3 n. 4496 - 10 ) . D’altro canto , s olo alla prova in questione risulta esser stato consegnato –come detto - il gravame di merito della Bottari, nel rilievo che il giudice di primo grado non avesseadeguatamente considerato – tale era la tesi –i “singoli passaggi di denaro avvenuti negli anni in detti conti”. Cosa tanto vera da legittimare l’affermazione della corte territoriale –non censurata – per cui l’accertamento (previa c.t.u.) dell a provenienza delle somme confluite in conto aveva determinato “l’assorbimento del motivo di appello principale”con cui la Bottari aveva lamentato “l’erronea ricostruzione dei fatti da parte del tribunale, con particolare riferimento alla somma di propria esclusiva spettanza prelevata dal conto n. 4165 e versata nel conto n. 16961”. V. -Il secondo motivo è inammissibile per derivazione da q uanto appena detto.Lo è anche per una seconda ragione: e cioè per il fatto che, ebbene menzionando l’art. 115 cod. proc. civ.,la censura è chiaramente rivolta a sindacare l’esito della valutazione probatoria, in violazione del principio secondo cui l’art. 115 consente di denunciare soltanto che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offic iosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio(v. Cass. Sez. U n. 20867 - 20) . VI. -Il terzo motivo è infondato. Dalla sentenza si evince che l’attore, appellante incidentale, non aveva affatto contenuto la domanda nell’orbita della restituzione della sola somma di 395.000,00EUR. La sentenza dà atto di una pretesa di ben diverso valore, mutuata dalla necessità di rideterminare l’ammontare complessivo del dovuto per essersi la convenuta appropriata di una parte rilevante delle giacenze “pari ad almeno € 395.000,00”, così da condanna rla alla restituzione “delle somme che risulteranno dovute, oltre interessi e rivalutazione”. L’impiego dell’avverbio “almeno” è chiaro indice di una pretesa indicata in termini solo minimali e orientativi, fermo restando il petitum funzionale a ottenere la restituzione di tutto quanto accertabile (e concretamente accertato)all’esito dell’istruttoria. VII. –Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 10.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellar