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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 27780/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: A/1 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVERETO/dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti e a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Rovereto in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea applicazione di norme penali in relazione alla mancata pronuncia sulla eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'imputato contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto e mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge per avere la sentenza impugnata omesso di comunicare al difensore di fiducia il prelievo di campioni di sostanza stupefacente utilizzato ai fini delle analisi e per esserne stata ordinata la distruzione.

I ricorsi sono inammissibili perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: A/1 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVERETO/dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti e a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Rovereto in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea applicazione di norme penali in relazione alla mancata pronuncia sulla eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'imputato contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto e mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge per avere la sentenza impugnata omesso di comunicare al difensore di fiducia il prelievo di campioni di sostanza stupefacente utilizzato ai fini delle analisi e per esserne stata ordinata la distruzione. I ricorsi sono inammissibili perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 27780/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris