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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 16328/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7314-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 84, Pec: andreapiccioni©ordineavvocatiroma.org - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, Pec. [OSCURATO:EMAIL] - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio della seconda, in PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 6742/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], assumendosi creditrice del proprio ex marito [OSCURATO:PERSONA] per assegni di mantenimento del figlio, concordati in sede di separazione coniugale ma non versati, per l'importo di C 104.778,86, agì in giudizio per sentir pronunciare la revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto di alienazione di un immobile, posto in essere dallo Iovine, quale venditore, in favore degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali iscrissero ipoteca in favore di [OSCURATO:PERSONA] PLC.A sostegno della domanda rappresentò la sussistenza di tutti i presupposti dell'actio pauliana, con particolare riguardo al profilo soggettivo della sussistenza della partecipati° fraudis del debitore e dei terzi acquirenti, costituita dall'importo del prezzo, dalla sottoscrizione del rogito in tempi anomali e dalla circostanza che acquirenti e venditore si conoscevano da tempo.

2. Il Tribunale di Tivoli, istituitosi il contraddittorio nei confronti di tutti i convenuti, rigettò la domanda e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 29 dicembre 2020, ha rigettato l'appello, condannando l'appellante alle spese del grado in favore di tutte le parti costituite.

Per quel che è ancor qui di interesse, la Corte d'Appello ha ritenuto mancare la prova sia dell'eventus damni, in quanto il prezzo pagato dagli acquirenti era in linea con i prezzi di mercato, sia della partecipati° fraudis, non risultando provato che il venditore e i terzi acquirenti si conoscessero o che gli acquirenti fossero a conoscenza dei rapporti di debito-credito tra i coniugi.

La Corte d'Appello ha dunque escluso la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno di un ragionamento presuntivo che consentisse di ritenere raggiunta la prova dell'elemento soggettivo dell'actio pauliana.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] P.L.C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 n. 2 c.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia riconosciuto la sussistenza del consilium fraudis, pur sussistendo, a suo dire, elementi indizianti dai quali il Giudice avrebbe dovuto desumere in via presuntiva, e sulla base di presunzioni semplici, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. 1.1 L motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto il giudizio di fatto sull'esistenza dell'elemento soggettivo dell'actio pauliana.

Rientra tra i compiti del giudice del merito il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio delrid quod plerumque accidit", essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici (Cass., n. 26022 del 2011, Cass., n. 12002 del 2017, Cass., n. 14769 del 2019).

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna parte resistente, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 4000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7314-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 84, Pec: andreapiccioni©ordineavvocatiroma.org - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, Pec. [OSCURATO:EMAIL] - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio della seconda, in PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 6742/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], assumendosi creditrice del proprio ex marito [OSCURATO:PERSONA] per assegni di mantenimento del figlio, concordati in sede di separazione coniugale ma non versati, per l'importo di C 104.778,86, agì in giudizio per sentir pronunciare la revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto di alienazione di un immobile, posto in essere dallo Iovine, quale venditore, in favore degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali iscrissero ipoteca in favore di [OSCURATO:PERSONA] PLC.A sostegno della domanda rappresentò la sussistenza di tutti i presupposti dell'actio pauliana, con particolare riguardo al profilo soggettivo della sussistenza della partecipati° fraudis del debitore e dei terzi acquirenti, costituita dall'importo del prezzo, dalla sottoscrizione del rogito in tempi anomali e dalla circostanza che acquirenti e venditore si conoscevano da tempo. 2. Il Tribunale di Tivoli, istituitosi il contraddittorio nei confronti di tutti i convenuti, rigettò la domanda e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 29 dicembre 2020, ha rigettato l'appello, condannando l'appellante alle spese del grado in favore di tutte le parti costituite. Per quel che è ancor qui di interesse, la Corte d'Appello ha ritenuto mancare la prova sia dell'eventus damni, in quanto il prezzo pagato dagli acquirenti era in linea con i prezzi di mercato, sia della partecipati° fraudis, non risultando provato che il venditore e i terzi acquirenti si conoscessero o che gli acquirenti fossero a conoscenza dei rapporti di debito-credito tra i coniugi. La Corte d'Appello ha dunque escluso la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno di un ragionamento presuntivo che consentisse di ritenere raggiunta la prova dell'elemento soggettivo dell'actio pauliana. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] P.L.C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 n. 2 c.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia riconosciuto la sussistenza del consilium fraudis, pur sussistendo, a suo dire, elementi indizianti dai quali il Giudice avrebbe dovuto desumere in via presuntiva, e sulla base di presunzioni semplici, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. 1.1 L motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto il giudizio di fatto sull'esistenza dell'elemento soggettivo dell'actio pauliana. Rientra tra i compiti del giudice del merito il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio delrid quod plerumque accidit", essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici (Cass., n. 26022 del 2011, Cass., n. 12002 del 2017, Cass., n. 14769 del 2019). 2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna parte resistente, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 4000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in d
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