CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAdàro avviso alle arti• i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) « [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per due delitti di furto pluriaggravato e per il reato di porto di oggetto idoneo ad offendere, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della erronea qualificazione del reato di porto di oggetto idoneo ad offendere, dovendo trovare applicazione l'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, è manifestamente infondato, atteso che il citato terzo comma non prevede una ipotesi di reato autonoma, ma una mera attenuante; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il