CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08426/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1120/2020depositata il 30/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7014/2021Numero sezionale 764/2026Numero di raccolta generale 8426/2026Data pubblicazione 03/04/2026Nel 2009, il condominio “[OSCURATO:PERSONA]” ha proposto dinanzi alTribunale di Crotone opposizione al decreto ingiuntivo con cui, su ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro38.378,06 – al netto della ritenuta d’acconto, oltre interessi, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, e spese del procedimento monitorio – a titolo dicorrispettivo per l’attività di amministratore, di nomina giudiziaria,prestata in favore del condominio dal 18.04.2008 al 26.08.2008.L’opponente ha contestato la quantificazione del compenso ingiunto e haproposto nei confronti della controparte domanda riconvenzionale dirisarcimento dei danni derivanti da iniziative dell’amministratore nonautorizzate dall’assemblea dei condomini.L’opposto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione edella domanda riconvenzionale.Nel 2010, il condominio “[OSCURATO:PERSONA]” ha proposto dinanzi alTribunale di Crotone opposizione all’ulteriore decreto ingiuntivo con cui, suricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., gli era stato ingiuntodi pagare l’importo di euro 52.448,00 a titolo di corrispettivo relativo aun’attività di rimozione di rifiuti.L’opponente ha sostenuto che l’incarico alla società opposta era statoconferito dall’amministratore [OSCURATO:PERSONA] in assenza diautorizzazione assembleare e lo ha chiamato in causa, onde essere da luigarantito in caso di soccombenza.L’opposta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione ovverorigettarsi la stessa.Il terzo chiamato ha chiesto rigettarsi la domanda in garanzia.Il Tribunale di Crotone, riuniti i giudizi in questione, con la sentenza diprimo grado, in parziale accoglimento dell’opposizione al primo decretoingiuntivo di cui innanzi, ha revocato il decreto, condannando ilcondominio “[OSCURATO:PERSONA]” a pagare in favore di GiovanniNumero registro generale 7014/2021Numero sezionale 764/2026Numero di raccolta generale 8426/2026Data pubblicazione 03/04/2026Caccavari la somma di euro 5.676,15, oltre interessi; ha rigettato ladomanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dal condominio neiconfronti dell’opposto; ha rigettato l’opposizione avverso il secondodecreto ingiuntivo di cui innanzi; ha dichiarato inammissibile la chiamatain causa di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo, nella seconda causa diopposizione a decreto ingiuntivo; ha compensato integralmente le spese dilite tra il condominio “[OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA]; haposto le spese di C.T.U. per metà a carico del condominio e per la restantemetà a carico del predetto [OSCURATO:PERSONA]; infine, ha condannato ilcondominio al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]A seguito di due autonome impugnazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] edel condominio “[OSCURATO:PERSONA]”, nella resistenza diSalvaguardia [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Catanzaro, consentenza n. 1120/2020 pubblicata il giorno 30.07.2020, qualificatal’impugnazione del condominio come appello incidentale, ha rigettatol’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; in parzialeaccoglimento dell’appello incidentale, ha condannato il condominio apagare a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 1.554,67, oltre interessi; haconfermato nel resto la sentenza impugnata; ha compensato per intero lespese processuali tra [OSCURATO:PERSONA] e il condominio e ha condannatoquest’ultimo al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello infavore della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Nella motivazione, la Corte, tra l’altro e per quanto di interesse in questasede, ha ritenuto che: - l’assemblea dei condomini, nell’adunanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva approvato il bilancio preventivo relativo all’intero anno2008, bilancio in cui era contenuta una previsione di spesa di euro30.000,00 per l’amministrazione; - il professionista nominato dalPresidente del Tribunale nell’aprile del 2008, non avendo manifestatoalcun dissenso in relazione a tale previsione, aveva di fatto accettato taleNumero registro generale 7014/2021Numero sezionale 764/2026Numero di raccolta generale 8426/2026Data pubblicazione 03/04/2026somma come compenso rapportato al periodo di un anno; - avendo egliprestato l’attività per un periodo inferiore, il corrispettivo a lui spettantedoveva essere proporzionalmente ridotto e, dall’importo così ottenuto,andavano detratti gli acconti già versati.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello sulla scorta di quattro motivi.Il condominio “[OSCURATO:PERSONA]” ha resistito con controricorso.La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha svolto attività difensiva.depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 1135, 1136 e 1362 ss. c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3,c.p.c.Secondo il ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Corted’appello, dal verbale relativo all’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non erapossibile ricavare la conclusione dell’avvenuta approvazione del bilanciopreventivo per l’anno 2008, che era indissolubilmente legata alla delibera,non approvata, di chiusura anticipata dell’esercizio stesso al [OSCURATO:DATA_NASCITA],dal momento che il tenore letterale del documento era in sensodiametralmente opposto. Il dato letterale costituiva criterio prioritario efondamentale per l’interpretazione dell’atto e doveva ritenersi preclusa algiudice del merito la ricerca di una ricostruzione della volontà delle partidivergente da esso. In concreto, doveva ritenersi che non esistessenemmeno una semplice parvenza della delibera così come ricostruita dallaCorte d’appello ai fini della decisione.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 1135, 1136 e 1326 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3,c.p.c.Numero registro generale 7014/2021Numero sezionale 764/2026Numero di raccolta generale 8426/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il ricorrente, pur negando che i condomini, nel corso dell’assemblea del[OSCURATO:DATA_NASCITA], avessero approvato il bilancio preventivo per l’intero anno2008, sostiene che, anche a voler ritenere astrattamente il contrario, laprevisione di spesa non poteva essere considerata quale deliberavincolante di determinazione del compenso spettante all’amministratore.Gli artt. 1135 e 1136 c.c. presuppongono, sul punto, che il professionistasia presente alla riunione e in condizioni di esprimersi in ordine a uncompenso così determinato; nella specie, la quantificazione del compensonon poteva dirsi condizionata da una volontà programmaticadell’assemblea, cui l’amministratore non aveva avuto occasione diprestare adesione, e al suo silenzio sul punto non poteva essere attribuitoalcun significato negoziale.Il terzo motivo è rubricato come segue: motivazione apparente ai sensidell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.(in rapporto al contenuto dei diritti quesiti e agli artt. 1135, 1136 e 1709c.c.).In particolare, a dire del ricorrente, affermare, come aveva fatto la Corted’appello, che la mancata manifestazione di disappunto da partedell’amministratore alla previsione delle spese di amministrazione delcondominio costituisse accettazione di un compenso in tal mododeterminato era talmente illogico da costituire mera parvenza dimotivazione.Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 1709 c.c. e dell’art. 28 del d.p.r. n. 645/1994 in relazione all’art.360, co. 1, n. 3, c.p.c.In particolare, in assenza di accordo tra il ricorrente ed il condominio, ilcompenso del primo avrebbe dovuto essere determinato sulla scorta deicriteri legali stabiliti dagli artt. 1709 c.c. e 28, comma 2, d.P.R. n.645/1994, che dovevano pertanto ritenersi violati dalla decisione dellaCorte d’appello.Numero registro generale 7014/2021Numero sezionale 764/2026Numero di raccolta generale 8426/2026Data pubblicazione 03/04/2026I motivi in questione, da esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, risultano fondati entro i limiti di seguito specificati.Deve premettersi che la vicenda oggetto di causa ha avuto luogo nel2008, e dunque in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n.220/2012 (e, in particolare, dell'art. 1129, comma 14, c.c., che impone dispecificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso perl'attività svolta dall'amministratore: Cass. n. 12927/2022), con laconseguenza che nella specie trova applicazione la disciplina previgente.Ciò posto, deve rilevarsi che, come più volte affermato in sede diinterpretazione giurisprudenziale di legittimità, la posizionedell'amministratore, nominato dal tribunale non differisce da quella di cui ilmedesimo sia investito in virtù della nomina che di regola spettaall'assemblea, instaurandosi un rapporto analogo a quello di mandato fral'amministratore e i condomini, e che, nell'ipotesi prevista dall'art. 1129c.c., comma primo, il giudice si limita alla nomina dell'amministratore,esercitando i poteri spettanti all'assemblea, alla quale soltanto il predettodovrà poi rendere conto del suo operato. Quanto alla determinazione delcompenso, essa è regolata dall'art. 1709 c.c., secondo cui, ove le partinon ne abbiano stabilito la misura, lo stesso è stabilito in base alle tariffeo agli usi o, in mancanza, dal giudice (cfr.: Cass. n. 16698/2014; Cass. n.11717/2021; in ordine alla determinazione del compenso, si veda anche,in senso conforme: Cass. n. 21966/2017).Per quanto disposto dall’art. 1135 c.c., la determinazione dellaretribuzione dell’amministratore rientra nei poteri dell’assemblea deicondomini.Tale potere, tuttavia, stante la natura contrattuale dell’incarico, noncomporta che il compenso possa essere stabilito in maniera unilaterale daicondomini senza accettazione da parte del professionista nominato.In particolare, mentre in caso di nomina assembleare con contestualedeterminazione del compenso, l’amministratore, nell’accettare l’incarico,Numero registro generale 7014/2021Numero sezionale 764/2026Numero di raccolta generale 8426/2026Data pubblicazione 03/04/2026accetta anche la retribuzione stabilita dai condomini, diverso è il caso dinomina giudiziale, in cui occorre verificare la sussistenza di un’autonomapattuizione relativa al corrispettivo, anche agli effetti dell’art. 1709 c.c.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente l’accordo,affermando che l’assemblea dei condomini aveva approvato nell’agosto2007 un bilancio preventivo ordinario per l’esercizio 2008, in cui figurava,a titolo di spesa per l’amministrazione del condominio, l’importo di euro30.000,00, nonché alla luce della mancata manifestazione di un dissensoin proposito da parte del ricorrente all’atto della sua nomina, avvenutanell’aprile 2008, e quindi svariati mesi dopo l’approvazione del preventivodi spesa.Tale ricostruzione non può essere ritenuta giuridicamente corretta.Al riguardo, in primo luogo, deve rilevarsi che l’art. 1135, primo comma,c.c. contempla in maniera autonoma le delibere relative alla confermadell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione, da un lato, eall'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e allarelativa ripartizione tra i condomini, dall’altro, sicché non può ritenersi cheesse coincidano.In particolare, all’approvazione del preventivo di spesa relativoall’amministrazione del condominio non può essere attribuito valore diproposta contrattuale nei confronti dell’amministratore, con riferimentoalla determinazione del suo compenso.Inoltre, in tema di formazione del contratto, l'accettazione non può esseredesunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questafaccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle qualimostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negozialesoltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede,nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere diparlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardoalla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di unoNumero registro generale 7014/2021Numero sezionale 764/2026Numero di raccolta generale 8426/2026Data pubblicazione 03/04/2026possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro (cfr.: Cass. n.25460/2023; Cass. n. 10533/2014; Cass. n. 6162/2007; Cass. n.3403/2004).L’attribuzione di un valore negoziale al silenzio presuppone dunqueun’indagine sul comportamento complessivo delle parti al fine di verificarese sussista o meno l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un datomomento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alleloro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione allavolontà dell'altro, indagine di cui la Corte di merito avrebbe dovuto dareconto nella motivazione della sentenza impugnata.Qualora, poi, non sia possibile ritenere sussistente l’accordo tra le parti inordine alla determinazione del compenso, alla luce di quanto sopraosservato, devono trovare applicazione gli ulteriori criteri diquantificazione di detto corrispettivo, previsti dall’art. 1709 c.c.Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto nei limiti di cui inmotivazione.La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello diCatanzaro in diversa composizione, perché provveda a nuovo esame dellacausa applicando i principi di diritto innanzi indicati.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i motivi di ricorso nei limiti indicati in motivazione; cassala sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corted’appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 25 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa