CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 30054/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, decidendo quale giudice del rinvio - a seguito di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Perugiaidisposto dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 37262 del 1 giugno 2023 - in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Terni del 15 ottobre 2019, ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina dei fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), applicandogli la pena finale di anni due di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza di primo grado; nonché il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e la assoluta mancanza di motivazione. Il ricorrente ha evidenziato che la sentenza impugnata ha qualificato la condotta di bancarotta fraudolenta documentale in quella sorretta dal dolo specifico, in linea con il capo di imputazione che, sebbene indichi una seconda parte modale per essere la condotta tale da non consentire di ricostruire il volume degli affari, specifica la condotta sottrattiva e la finalità della medesima nella prima parte. La difesa ha rilevato,pertanto iche la Corte d'Appello di Firenze ha affermato la sussistenza della fattispecie sorretta da dolo specifico, diversamente dalla Corte di Appello di Perugia (che ha adottato la pronuncia poi annullata), che in linea con la sentenza di primo grado aveva ritenuto invece sussistente la caotica tenuta delle scritture contabili e, dunque, la fattispecie connotata da dolo generico. Secondo la difesa, la sentenza della Corte di Appello di Firenze ha, quindi, correttamente qualificato la condotta del ricorrente in relazione all'ipotesi di sottrazione, anche sotto forma di omessa tenuta, delle scritture con tensione teleologica all'arrecare pregiudizio ai creditori ed ottenere un profitto ingiusto.Ciò posto, il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata, accertata la sussistenza dell'ipotesi ritenuta nel capo di imputazione (bancarotta fraudolenta documentale specifica), diversa da quella ritenuta dal Tribunale di Terni (bancarotta fraudolenta documentale generale sorretta da dolo generico), sarebbe incorsa nel difetto di motivazione in quanto avrebbe dovuto verificare, in ossequio allo specifico motivo di appello, se vi era o no la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa. Secondo la difesa, ciò avrebbe altresì inciso sul percorso difensivo incentrato proprio sulla mancanza del dolo specifico dell'ipotesi contestata, essendosi la difesa incentrata sulla condotta omissiva sorretta da dolo generico. Il ricorrente, più specificamente, ha dedotto che il Tribunale di Terni, avrebbe dovuto restituire gli atti al PM in quanto il fatto emerso era diverso da quello contenuto nell'imputazione originaria, non solo nella sua materialità, ma soprattutto nella finalità dell'agire del soggetto agente. Ne consegue, ad avviso della difesa, che la sentenza impugnata, non essendovi stata modifica del capo di imputazione, né un provvedimento ex art. art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sul punto risulta affetta da nullità ex art. 522 comma 2, cod. proc. pen. e in ogni caso, la sentenza va annullata per difetto di motivazione su tale profilo, nonostante la difesa abbia depositato in data 15 febbraio 2024 una memoria sul punto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216, 217, 223 I. fall, e il difetto di motivazione. In particolare, si è eccepito che l'affermazione di responsabilità del ricorrente si è fondata su un ragionamento presuntivo sulla base della carica di amministratore e liquidatore, ricoperta nella società fallita La difesa ha evidenziato che nel processo di primo grado era già risultato che il liquidatore, a seguito di un controllo, nel 2015 aveva consegnato tutta la documentazione all'Agenzia delle Entrate, che ebbe modo di riscontrare le annualità 2012 - 2013, non risultando che la società fosse operativa nelle annualità successive evidenziando l'assenza di fatturato; a tal riguardo, il ricorrente ha dedotto che la stessa documentazione portata al curatore è stata ritenuta invece insufficiente per ricostruire il volume degli affari. Tale elemento minerebbe l'attendibilità del curatore atteso che sino al 2013 era possibile ricostruire il volume degli affari mentre la mancanza di fatture per gli anni 2014 - 2015 trova spiegazione proprio nella cessazione dell'attività della società. Quanto alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen, in relazione alla prova della sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1, lett. 2) prima parte, I. fall., il ricorrente ha dedotto la illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il dolo specifico potesse trarsi dalla condotta non collaborativa del ricorrente, in quanto - si afferma nel ricorso - se la finalità dell'agire poco collaborativo fosse stata quella di recare pregiudizio ai creditori, non si comprende il motivo per cui tutta la documentazione in suo possesso sia stata dapprima consegnata all'Agenzia delle Entrate e poi al curatore, piuttosto che optare per la completa sottrazione della stessa. Pertanto, nella fattispecie non sussisterebbe il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice in quanto il ricorrente non si è sottratto ad ogni contatto con il curatore per evitare la consegna delle scritture contabili e la condotta di omessa tenuta delle scritture relativa agli anni successivi al 2013 non si è palesata a fronte di passività elevate e del pari la mancanza di documentazione per il biennio 2014 - 2015 non può dirsi evocativa di un modus operandi specifico. Inoltre, pur essendo pacifico che il ricorrente abbia omesso sia pure parzialmente di tenere le scritture contabili della società nell'ultimo periodo di riferimento, nel ricorso si è eccepito che la sentenza impugnata non ha motivato sul necessario dolo di arrecare pregiudizio ai creditori. Si aggiunge che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico non possono coincidere con il mero dato della scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la scarsa collaborazione intesa come mancata consegna, affermata nella sentenza impugnata, entrerebbe in contraddizione con il comportamento del ricorrente che, come emerso pacificamente, ha consegnato al curatore quanto già consegnato all'Agenzia delle entrate; di conseguenza si è rilevato che se il ricorrente avesse voluto occultare o sottrarre le scritture con finalità di recare pregiudizio ai creditori non avrebbe consegnato alcunché e si sarebbe reso irreperibile al curatore stesso fin da subito; inoltre, si è dedotto che la mancata tenuta della documentazione contabile per un periodo limitato ad un biennio a fronte di un passivo non di rilievo non può porsi come significativo della sussistenza del dolo specifico.Nella sentenza impugnata, pertanto, si sarebbe ritenuto sussistente il dolo specifico unicamente sulla base dell'oggettiva mancanza delle scritture contabili, senza svolgere alcuna ulteriore indagine circa una scelta dolosa dell'amministratore. In conclusione, la difesa, deduce che in assenza della prova del richiesto dolo specifico la Corte di Appello di Firenze avrebbe dovuto ricondurre la condotta alla bancarotta semplice di cui all'articolo 217 I. fall. E, in ogni caso, avrebbe dovuto specificamente motivare sulle ragioni della non configurabilità dell'ipotesi di bancarotta semplice. Per tali ragioni il ricorrente chiede che la pronuncia della Corte di appello di Firenze sia annullata con rinvio affinché la fattispecie sia riqualificata in quella di bancarotta semplice documentale con conseguente statuizione in ordine al tempo trascorso. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va, preliminarmente rilevato che la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 37262 del 12 settembre 2023 ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Perugia iaffermando «l'evidente illogicità della sentenza impugnata che aveva parificato sotto il profilo dell'elemento soggettivo l'omessa tenuta delle scritture contabili alla tenuta irregolare delle stesse». Per questo motivo aveva annullato la sentenza, disponendo il rinvio per nuovo esame affinché la Corte di Appello di Firenze provvedesse, «previa compiuta e precisa ricostruzione della fattispecie concreta alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alle conseguenti valutazioni relative all'elemento psicologico, individuando gli indici dai quali desumere, rispettivamente, il dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero il dolo generico di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». 2. Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è destituito di fondamento e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.Va in via preliminare, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, per aversi mutamento del fatto, rilevante ai fini della violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 24805101; Sez. U, sent. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617). In tale prospettiva si è, in particolare, sostenuto (Sez. 2, sent. n. 5329 del 15/03/2000, dep. 05/05/2000, Imbimbo, Rv. 215903; Sez. 5, sent. n. 33077 del 11/06/2003, dep. 05/08/2003, Esposito, Rv. 226532) che, qualora venga dedotta la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia stata una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non si rinvengano gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell'imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difendere (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248050 - 01). Ciò.precisato, deve rilevarsi come nella fattispecie si sia al di fuori di una dA‘ ipotesi diversità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato in violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., dovendosi rilevare che/ nel formulare la censura, il difensore ha omesso di attribuire decisivo rilievo al fatto che l' annullamento della sentenza della Corte di Appello di Perugia ha riguardato specificamente il punto della qualificazione giuridica del fatto, a seguito del quale, con la sentenza censurata, la Corte di Appello di Firenze ha qualificato i fatti contestati al ricorrente come bancarotta fraudolenta documentale con dolo specifico, accertando la sussistenza dell'ipotesi ritenuta nel capo di imputazione, peraltro, così come ritenuto dalla difesa sin dall'inizio del processo di primo grado, nel quale il ricorrente si è potuto difendere dall'accusa del reato di bancarotta fraudolenta documentale con dolo specifico.Deve, pertanto, affermarsi che nella fattispecie non si è al cospetto di una ipotesi in cui il fatto accertato dalla Corte di Appello di Firenze risulti in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale rispetto a quello contestato nell'imputazione, con la conseguenza che all'imputato non è derivata alcuna lesione o compressione del diritto di difesa (Sez.3, n. 7146 del 04/02/2021 Rv. 281477 - 01, Sez. 4, Sentenza n. 4497 del 16/12/2015 (dep.2016 ) Rv. 265946 - 01). 3. Anche il secondo motivo è infondato. Va rilevato che la sentenza impugnata ha adempiuto alle indicazioni della sentenza rescindente in ordine alla necessità della «previa compiuta e precisa ricostruzione della fattispecie concreta», alla luce della quale, come di seguito evidenziato, ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo della bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica. A ciò la Corte di Appello di Firenze ha provveduto attraverso il richiamo alle dichiarazioni del curatore che ha evidenziato che l'imputato non ha consegnato la documentazione completa con riferimento ai tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento e che quella consegnata non ha consentito la ricostruzione del volume degli affari essendo state fornite soltanto alcune fatture e alcuni registri, mentre non erano stati conservati i libri sociali, il libro giornale e i libri obbligatori previsti dall'articolo 2214 cod. civ. Inoltre, la sentenza impugnata, attraverso il riferimento alla deposizione del curatore, ha evidenziato che il consulente della società ha consegnato al curatore una bozza del bilancio dell'anno 2012, dichiarando di non disporre di scritture contabili avendo perso i contatti con l'amministratore della società, precisando che l'ultimo bilancio depositato risaliva al dicembre dell'anno 2011. Richiamando, poi, le dichiarazioni rese dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate, la sentenza impugnata ha rilevato che la società non è stata sottoposta ad una vera e propria verifica fiscale, ma ad un controllo dovuto al fatto che la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, evidenziando che il funzionario ha confermato che ai fini di tale verifica erano stal consegnate i registri iva, le fatture attive e passive dell'anno 2012 e per l'anno 2013 era stata consegnata soltanto documentazione concernente le fatture attive e passive. Sulla base della ricostruzione dei fatti come derivanti dalle dichiarazioni del curatore e del funzionario, la sentenza impugnata, diversamente dall'assunto difensivo ha, dunque, affermato l'impossibilità di ricostruire la situa one cuí contabile della società evidenziando che lo stesso curatore ha chiarito che sebbene la società agli inizi del 2013 avesse ceduto i beni aziendali ad altra società, aveva ancora crediti da riscuotere e debiti da saldare, per cui sarebbe stata doverosa la tenuta dei libri contabili / tanto è vero non è stato possibile azionare il recupero dei crediti rimasti insoluti. Con argomentare coerente e lineare, la sentenza impugnata ha poi evidenziato, conformemente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, che non assume rilievo il fatto che l'attività operativa della società nell'ultimo triennio antecedente al fallimento fosse di fatto cessata, in quanto l'obbligo della tenuta delle scritture contabili permane fino a quando la società non sia cancellata dal registro delle imprese, specificando che la tenuta delle scritture contabili si rende necessaria proprio per la ricostruzione del patrimonio e per l'eventuale recupero di poste creditorie. Irrilevante è stato ritenuto il fatto che la documentazione sia stata consegnata all'Agenzia delle Entrate in quanto - si evidenzia in sentenza - si è trattato di un controllo, per finalità diverse, relativo ai soli anni 2012 e 2013 che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ha consentito la ricostruzione dei redditi e del volume di affari in termini presuntivi e, pertanto, gli esiti di tali controlli non possono essere reputati valevoli ai fini della diversa indagine che avrebbe dovuto compiere il curatore per l'azione del recupero dei crediti. Nella sentenza impugnata, inoltre, si dà anche atto che,a fronte dell'evidente carenza documentale, l'imputato si è limitato a riferire che le scritture contabili si sarebbero trovate all'interno di un furgone che era stato venduto con la conseguenza che la documentazione era andata completamente smarrita, senza che ciò sia stato in alcun modo documentato da una denuncia di smarrimento. Sulla base di tale precisa e puntuale ricostruzione dei fatti la sentenza impugnata, con percorso argomentativo immune da vizi logici, ha ricondotto la fattispecie concreta in quella di omessa tenuta delle scritture contabili sorretta da dolo specifico. Tanto premesso, va rilevato che a fronte di tale analitica motivazione, la doglianza difensiva diretta a far valere il difetto di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico non coglie nel segno, mirando a proporre una diversa valutazione rispetto a quella, del tutto coerente, fornita dalla Corte di Appello. La Corte di Appello di Firenze ha, infatti, ritenuto conseguita la prova della volontà di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori alla luce della pluralità degli elementi evidenziati e del fatto che l'imputato non è stato collaborativo rendendo una giustificazione non credibile in ordine alla C- destinazione delle scritture contabili (documentazione lasciata in un furgone che è stato venduto, senza alcun elemento di riscontro); ma anche in virtù dello specifico ruolo di liquidatore, nominato proprio al fine di occuparsi dei debiti e crediti della società, sicché avrebbe dovuto ricercare la documentazione necessaria proprio per assolvere agli oneri e agli obblighi connessi a tale ruolo, rimarcandosi che, come affermato dal curatore, l'imputato non ha consegnato la documentazione completa con riferimento a ben tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento e che quella consegnata non consentiva la ricostruzione del volume degli affari Decisivo rilievo i giudici della Corte di Appello hanno poi attribuito al fatto che l'imputato non ha fornito alcun chiarimento in ordine alla circostanza che nel bilancio risultassero iscritti automezzi di cui la società non era più intestataria e che non erano state contabilizzate le vendite di gran parte dell'attrezzatura e degli automezzi e, ancora, che dalla bozza del bilancio del 2013 emergevano crediti da riscuotere e l'esistenza di attrezzature non rinvenute; situazioni queste che non hanno consentito di intraprendere azioni di recupero dei crediti. Nella sentenza si è altresì rilevato che l'omessa consegna delle scritture contabili, riguardante un periodo non certo breve quale è quello pari a tre anni, non può essere giustificata come condotta sintomatica di trascuratezza o colposa dimenticanza da parte di chi svolge il ruolo di liquidatore. A completamento della analitica spiegazione delle ragioni della sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, nella sentenza si è anche rilevato che l'imputato ha impedito di accertare poste attive nell'interesse dei creditori evitando altresì l'emersione di irregolarità anche fiscali nella gestione sociale, così come evidenziato dal teste dell'Agenzia delle Entrate; ciò che per i giudici della Corte di Appello concorre alla dimostrazione del fine di procurarsi un ingiusto profitto. 4. Tutto ciò premesso, va affermato che la sentenza impugnata, colmando le lacune evidenziate dalla sentenza rescindente, ha reso una motivazione esaustiva del dolo specifico, rappresentando, altresì, che l'omessa consegna anche parziale delle scritture contabili per ben tre anni da parte di colui che all'interno della società svolge il ruolo di liquidatore e la sussistenza di una gestione contabile inidonea a intraprendere azioni di recupero dei crediti sono incompatibile con un'ipotesi di trascuratezza colposa. Con ciò adeguatamente motivando anche sulla insussistenza della fattispecie di cui all'art. 2I7 I. fall.5. Alla luce del complessivo iter argomentativo, deve affermarsi che la sentenza impugnata ha congruamente motivato in ordine alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale sorretta da dolo specifico in conformità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «[p]remesso che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fai!. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650), deve annotarsi che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020), Morace, Rv. 279179 - 01); e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo (cfr. motivazione della sentenza Morace, cit., in cui si impernia la ricostruzione dell'elemento soggettivo del dolo specifico sull' "attitudine del dato ad evidenziare la finalizzazione del successivo comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali [...] (in motivazione, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023 Rv. 284304 - 01). L'omessa tenuta dei libri contabili, anche, parziale può dunque essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n. 2, legge fall, occorrendo però che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi di sottrazione distruzione e falsificazione) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5 - Sentenza n. 42546 del 07/11/2024 Ud. (dep. 20/11/2024 ) Rv. 287175 - OSez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). In conclusione, lo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, in cui si sostanzia il dolo specifico, deve pert , consistere in circostanze di fatto ulteriori rispetto alla omessa tenuta, anche parziale, dei libri contabili in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi nella direzione della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (Sez. V, n. 842 del 1.7.2025, Flamini, non mass.) La sentenza impugnata, alla luce della complessiva ricostruzione della vicenda, è giunta ad affermare la sussistenza in capo ai ricorrente del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale e ad escludere la configurabilità della bancarotta semplice, di cui all'art. 217 I. fall., facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 6. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, rige