CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 33106/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 14817/25 Ritenuto che le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle chat sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Cagliari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, tenuto conto che la nnessaggistica telefonica costituisce valido strumento probatorio quando la valutazione del contenuto delle conversazioni sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; ritenuto che il motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla reiterazione delle condotte di spaccio; ritenuto che il motivo in merito alla mancata esclusione della recidiva è inammissibile perché la questione non è stata devoluta davanti alla corte di appello e neppure sollecitata nelle conclusioni; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto quanto al trattamento sanzionatorio si rileva il difetto di specificità del motivo a fronte di una motivazione logica ed adeguata, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dai gravi precedenti penali e dalle modalità del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così decisi 15 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]