CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14786/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] GENERALEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] SULLADott. [OSCURATO:PERSONA] SA N [OSCURATO:PERSONA] DIRITTODott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 26977/2019ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26977/2019 R.G., propostoComune di Spoleto (PG), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù didecreto reso dal Coordinatore dell’[OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno2019, n. 8, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]arrese, con studio in Perugia, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;Numero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Umbria il 5 marzo 2019, n. 25/1/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 26 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. Il Comune di Spoleto (PG) ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per l’Umbria il 5 marzo 2019, n. 25/1/2019,la quale, in controversia su impugnazione degli avvisi diaccertamento n. 16908 del 3 novembre 2016 e n. 16909 del 3novembre 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], peromesso versamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, daparte del Comune di Spoleto (PG), in relazione ad un terrenoubicato nel medesimo Comune e considerato edificabile in baseal P.R.G. approvato dal medesimo Comune con deliberazioniadottate dal Consiglio Comunale il 14 maggio 2008, nn. 50 (perla parte strutturale) e 51 (per la parte operativa), dopo chequeste ultime erano state annullate con sentenza depositatadal T.A.R. per l’Umbria il 14 dicembre 2012, nn. 521, e 362, econfermata con sentenza depositata dal Consiglio di Stato,Sez. 4^, il 19 febbraio 2014, n. 760, e che il Comune avevasanato ex tunc il suddetto P.R.G. con la deliberazione adottatadal Consiglio Comunale il 10 aprile 2014, n. 10, sulla basedell’art. 22, comma 2, della legge reg. Umbria 4 aprile 2014,n. 5, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Spoleto (PG)nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Perugiail 9 novembre 2017, n. 475/3/2017, con compensazione dellespese giudiziali.Numero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/20262. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsioriginari del contribuente - sul rilievo: a) che il contribuentenon fosse soggetto all’obbligo dichiarativo; b) che gli attiimpositivi fossero sprovvisti di idonea motivazione, non avendotenuto conto dell’inserimento del terreno in zona soggetta aperequazione urbanistica, essendone subordinata l’edificabilitàalla costituzione di un consorzio tra i proprietari, alla cessioneal Comune delle aree destinate ad uso pubblico e verdepubblico e alla realizzazione di opere di urbanizzazione; c) cheil P.R.G. era stato definitivamente annullato dal giudiceamministrativo e non poteva essere retroattivamentericonfermato.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente hadepositato memoria illustrativa.5. In corso di causa, la Corte Costituzionale ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della leggereg. Umbria 4 aprile 2014, n. 5, in relazione agli artt. 3, 97 e117, terzo comma, Cost. (Corte Cost., 27 luglio 2023, n. 164).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1 In limine, prima di scrutinare i singoli motivi, aderendoall’eccezione proposta dal controricorrente (da pagina 9 apagina 12 del controricorso), si deve rilevare la formazione delgiudicato interno (artt. 324 e 329 cod. proc. civ.) sulladecadenza dell’ente impositore dall’esercizio del potereimpositivo per l’ICI relativa all’anno 2010, non essendo statomotivo di appello in ordine alla verifica del giudice di prime curesulla tardiva notifica dell’avviso di accertamento n. 16908 delNumero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/20263 novembre 2016 (secondo la trascrizione fattane alla pagina4 del controricorso, in ossequio al canone di autosufficienza:«Altrettanto vero è che non ricorre la fattispecie di omessadichiarazion(e) ICI in quanto è fatto incontestato che ladichiarazione ICI non ha carattere periodico e che la presuntacondizione di imponibilità dei terreni quali aree fabbricabili eragià stata accertata dal Comune di Spoleto con distinti avvisinotificati per gli anni di imposta 2007 e 2008. Ne consegue chel’[OSCURATO:PERSONA] era già ben a conoscenza dello status deiterreni in questione, proprio perché oggetto di precedentiaccertamenti, con conseguente assenza di qualsiasi obbligodichiarativo in capo al proprietario. Da ciò deriva che il Comuneè decaduto dal potere di accertamento per l’anno 2010»).Difatti, reiterando l’argomentazione esposta nella decisione diprima istanza, la sentenza impugnata ha confermato che,«diversamente da quanto opinato dall’appellante, non sussisteomissione della dichiarazione ICI da parte contribuent(e) dalmomento che il Comune era a conoscenza della situazionegiuridica delle aree contestate e, non essendo intervenutevariazioni nuove o rilevanti, i contribuenti non avevano alcunobbligo dichiarativo» (pagina 4 della sentenza impugnata)1.2 Il che, peraltro, è conforme all’orientamento di questaCorte, secondo cui, con riguardo all’ICI, a seguito dellasoppressione (con decorrenza dall’anno 2009) dell'obbligodella dichiarazione o comunicazione di cui all'art. 10, comma4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, da parte dell'art. 37,comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la decadenzadalla pretesa impositiva deve essere sempre riferita, in virtùdell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ilNumero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026tributo avrebbe dovuto essere versato (tra le tante: Cass., Sez.6^-5, 2 marzo 2017, n. 5362; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre2018, n. 28043; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n.31505; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2023, n. 2321; Cass.,Sez. Trib., 9 settembre 2024, n. 24161; Cass., Sez. Trib., 19febbraio 2025, n. 4314).Difatti, in tema di ICI, in seguito all'informatizzazione delcatasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall'art. 10, comma4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, soppressa dall'art. 37,comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, tranne chenei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma,afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta ea quelli, rilevanti ai fini di imposta, che dipendano da atti per iquali non sono applicabili le procedure telematiche previstedall'art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernentela disciplina del modello unico informatico (Cass., Sez. Trib.,22 dicembre 2022, n. 37505 – anche con riguardo a taledecorrenza: Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2016, n. 20797; Cass.,Sez. 6^-5, 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., Sez. Trib., 25gennaio 2023, n. 2321; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2025, n.4314).Dunque, le uniche eccezioni previste alla soppressionegenerale dell’obbligo dichiarativo ai fini dell’ICI sono quellepreviste dal secondo ed ultimo periodo dell’art. 37, comma 53,d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, riferite alla sussistenza dielementi da cui deriva una riduzione dell’imposta, nonché aglielementi, rilevanti ai fini dell'imposta, che dipendano da attiNumero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026per i quali non sono applicabili le procedure telematichepreviste dall'articolo 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463concernente la disciplina del modello unico informatico (c.d.m.u.i.), vale a dire (non i dati che automaticamenteconfluiscono nel catasto, a cui i Comuni hanno accesso, ma)esclusivamente quegli elementi derivanti da atti che nelsistema catastale non confluiscono per l’inapplicabilità delleprocedure telematiche di cui all’art. 3-bis del d.lgs. 18dicembre 1997, n. 463 (Cass., Sez. Trib., 9 settembre 2024,n. 24161; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2025, n. 4314).Nel caso di specie, è pacifico che il termine di decadenza, peril caso di omesso/parziale versamento dell’ICI relativa all’anno2010 era venuto a scadenza il 31 dicembre 2015, per cui l’attoimpositivo era stato tardivamente notificato il 26 novembrefebbraio 2016.1.3 Né la replica del ricorrente in sede di memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. vale a confutare l’eccezione opposta dalcontroricorrente, essendosi limitata alla generica e sommariarivendicazione di «come l’Amministrazione civica abbiariproposto in sede di gravame tutte le questioni che hannoformato oggetto di dibattito nel primo grado e nella relativapronuncia».2. Tanto premesso, con il primo motivo, si denuncia violazionedegli artt. 22, comma 2, della legge reg. Umbria 4 aprile 2014,n. 5, e 12 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato ritenuto dalgiudice di appello che il P.R.G. fosse invalido e inefficace, dopol’annullamento giudiziale, nonostante la sanatoria retroattivain ordine alla conformità sismica dello stesso, con laconseguente «assenza del presupposto impositivo» conriguardo al terreno del contribuente.Numero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/20262.1 Il predetto motivo è fondato (sia pure in relazione al soloavviso di accertamento n. 16909 del 3 novembre 2016, chenon è interessato dalla eccepita formazione del giudicatointerno).2.2 Come si è già detto nell’esposizione degli antefattiprocessuali, il P.R.G. del Comune di Spoleto (PG), che era statoapprovato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il14 maggio 2008, nn. 50 (per la parte strutturale) e 51 (per laparte operativa), era stato annullato con sentenza depositatadal T.A.R. per l’Umbria il 14 dicembre 2012, n. 521, econfermata con sentenza depositata dal Consiglio di Stato,Sez. 4^, il 19 febbraio 2014, n. 760, per l’omessa acquisizionedel parere sulla compatibilità sismica ex artt. 13 della legge 2febbraio 1974, n. 64, e 5 della legge reg. Umbria 14 maggio1982, n. 25, da parte della commissione regionale tecnico-amministrativa prevista dagli artt. 8 ss. della legge reg. Umbria9 maggio 1977, n. 20.Da ultima, la sentenza depositata dalla Sezioni Unite di questaCorte il 27 maggio 2015, n. 10877, aveva dichiaratol’inammissibilità del ricorso per cassazione del Comune diSpoleto (PG), il quale aveva dedotto l’«eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera attribuita al legislatoreregionale» da parte della sentenza depositata dal Consiglio diStato, Sez. 4^, il 19 febbraio 2014, n. 760.2.3 Al fine di risolvere la discrasia che il giudicatoamministrativo aveva messo in luce nella disciplinapianificatoria applicabile ratione temporis e, in particolare, tral'art. 5, comma 1, della legge reg. Umbria 14 maggio 1982,n. 25 – che, in conformità con la disciplina statale (art. 89 deld.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), assegnava il parere dicompatibilità sismica alla commissione regionale tecnico-Numero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026amministrativa - e la previsione dell'art. 10, comma 2, dellalegge reg. Umbria 21 ottobre 1997, n. 31, che, in terminigenerali, disponeva che «(i) pareri, i visti e le autorizzazioniprevisti dalla vigente legislazione per gli strumenti urbanisticigenerali sono espressi dal Consiglio Comunale con ladeliberazione di approvazione (…)», il legislatore regionale èpervenuto alla determinazione di varare una normainterpretativa del citato art. 10, comma 2, della legge reg.Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.In vista di tale scopo, l’art. 22 della legge reg. Umbria 4 aprile2014, n. 5, ha conseguentemente previsto che: «1. L'articolo10, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31(Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e normedi modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R.18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e dellaL.R. 10 aprile 1995, n. 28) si interpreta nel senso chel'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Pianoregolatore generale – P.R.G. ricomprende anche il positivorilascio del parere sugli strumenti urbanistici di compatibilitàsismica. 2. I Comuni che hanno avviato l'iter di formazione delP.R.G. prima della entrata in vigore della legge regionale 22febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo delterritorio: pianificazione urbanistica comunale) possonoesprimere in via retroattiva la valutazione di compatibilitàsismica dello strumento urbanistico entro e non oltre il 31dicembre 2014. A tal fine il Consiglio Comunale, relativamenteal P.R.G. ed alle varianti successive, previo parere dellaCommissione per la qualità architettonica e il paesaggio aisensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge regionale18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), sulla basedegli elaborati, contenuti nel P.R.G. approvato, relativi alleNumero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026indagini geologiche, idrogeologiche e degli studi dimicrozonazione sismica, formula espressamente emotivatamente la propria valutazione di compatibilità econformità. L'espressione di tale giudizio conferma in viaretroattiva la validità del P.R.G. e di tutte le sue variantisuccessive».È stata, dunque, emanata, con l’art. 22, comma 1, della leggereg. Umbria 22 febbraio 2005, n. 11, una norma diinterpretazione autentica dell’art. 10, comma 2, della leggereg. Umbria 21 ottobre 1997, n. 31, tesa a superare l’oppostainterpretazione del Consiglio di Stato nella sentenza diannullamento del P.R.G. del Comune di Spoleto (PG). La normaè rivolta ai piani regolatori da approvare secondo la disciplinaanteriore alla legge sulla pianificazione urbanistica (legge reg.Umbria 22 febbraio 2005, n. 11), che ha provvedutoall’abrogazione di tale disposizione (art. 73, comma 1, lett. g).Con il successivo comma 2 il legislatore regionale si è,piuttosto, occupato dei P.R.G. pur sempre soggetti alladisciplina anteriore al 2005, ma già oggetto di approvazione,consentendo ai Comuni entro la fine dell’anno di entrata invigore della legge (2014), l’emanazione di un parere expost con effetto sanante retroattivo del piano.2.4 Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 22, comma 2,della legge reg. Umbria 4 aprile 2014, n. 5, il Comune diSpoleto (PG) ha provveduto a sanare ex tunc il suddetto P.R.G.con la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 10aprile 2014, n. 10, esprimendo in via postuma il parere dicompatibilità sismica.Peraltro, la sanatoria è intervenuta prima della formazione delgiudicato sulla sentenza del Consiglio di Stato, allorquando larelativa efficacia esecutiva era stata sospesa dall’ordinanzaNumero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026depositata dal Consiglio di Stato il 9 aprile 2014, n. 1519, inpendenza dell’impugnazione per motivi di giurisdizione dinanzialla Corte Suprema di Cassazione (art. 111 cod. proc. amm.).Per cui, alla luce dell’orientamento della giurisprudenzaamministrativa sulla convalida dei provvedimentiamministrativi (art. 21-nonies, comma 2, della legge 7 agosto1990, n. 241), secondo cui essa è preclusa soltanto dalgiudicato amministrativo (costituendone altrimenti elusione:art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241) (Cons. Stato,Sez. 4^, 2 aprile 2012 n. 1958; Cons. Stato, Sez. 4^, 18maggio 2017, n. 2351), la sanatoria del P.R.G. sarebbe statavalidamente emanata, tanto essendo consentito – in base alcitato art. 22, comma 2 - anche in caso di carenza dellavalutazione di compatibilità sismica.2.5 Medio tempore, ponendosi nel solco della propriaprecedente giurisprudenza (Corte Cost., 5 aprile 2018, n. 68;Corte Cost., 22 dicembre 2022, n. 264), che aveva dichiaratocostituzionalmente illegittime altre disposizioni legislativecontenute nelle discipline generali della Regione Umbria sullapianificazione urbanistica (rispettivamente, l’art. 56, comma 3,della legge reg. Umbria 21 gennaio 2015, n. 1, e l’art. 24,comma 9, della legge reg. Umbria 22 febbraio 2005, n. 11), acausa dell’assegnazione al Comune, anziché alla commissioneregionale tecnico-amministrativa, della verifica dellaconformità delle previsioni urbanistiche (generali o attuative)alle condizioni geomorfologiche del territorio municipale, laCorte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 22, comma 2, della legge reg. Umbria 4 aprile 2014,n. 5, per il palese contrasto con i principi generali desumibili –nelle materie del “governo del territorio” e della “protezionecivile” - dall’art. 89 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (in ordineNumero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026al parere preventivo del competente ufficio tecnico regionalesulla compatibilità degli strumenti urbanistici generali eparticolareggiati con le condizioni geomorfologiche delterritorio), sia con riguardo alla “terzietà” delle funzioni ascritteagli uffici tecnici regionali a tutela dell’incolumità pubblicasenza alcuna «differenziazione collegata ad ambiti territoriali»,che con riguardo all’acquisizione del parere di compatibilitàsismica in fase antecedente all’adozione degli strumentiurbanistici generali e particolareggiati sotto la condizione delrecepimento delle relative prescrizioni nelle previsioniurbanistiche.Secondo il giudice delle leggi: « La norma regionale censurata,nel consentire l’acquisizione del parere posticipata rispetto alprovvedimento da valutare, prevede una scansioneprocedimentale palesemente incongrua rispetto al fineperseguito della tutela della incolumità pubblica», in quanto«(i)l parere postumo potrebbe contenere (…) un giudizio falsatodalle scelte pianificatorie già compiute e inoltre la norma,nell’attribuire al parere automatico valore di «conferma»retroattiva del P.R.G. invalidamente adottato, elide lapossibilità che a quel giudizio seguano le conseguenti,doverose modifiche delle scelte pianificatorie rispetto allenecessità morfologiche del territorio nei termini indicatidall’autorità preposta alla valutazione del rischio sismico».Tanto anche in sintonia con la giurisprudenza amministrativa,la quale, nel ritenere possibile la sanatoria di un provvedimentoper effetto della sopravvenienza di un atto endoprocedimentaleprima carente, ne esclude l’ammissibilità proprio in relazionealla funzione consultiva, in quanto il parere devenecessariamente precedere la pronuncia dell’amministrazionedecidente: tanto sia perché quel giudizio è strumentale allaNumero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026ponderazione degli interessi coinvolti e quindi alladeterminazione stessa della decisione, sia perché l’organoconsultivo deve rendere il parere senza essere influenzato dalprovvedimento già adottato (tra le tante: Cons. Stato, Sez. 6^,6 giugno 2011, n. 3354; Cons. Stato, Sez. 5^, 27 novembre2015, n. 5386).2.6 Secondo un indirizzo consolidato, il mutamento normativoprodotto da una pronuncia di illegittimità costituzionale,configurandosi come ius superveniens, impone, anche nellafase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarataillegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalladecisione anzidetta; con l'ulteriore conseguenza che, ove lanuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza diincostituzionalità richieda accertamenti di fatto non necessarialla stregua della precedente disciplina, questi debbono esserecompiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovinella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa algiudice di appello (in termini: Cass., Sez. 5^, 20 dicembre2019, n. 34209 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 17novembre 2020, n. 26117; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n.16206; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2022, n. 2939; Cass., Sez.Trib., 12 aprile 2023, n. 9718; Cass., Sez. Trib., 9 dicembre2024, n. 31648; Cass., Sez. 2^, 16 dicembre 2024, n. 32705;Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18931).2.7 In proposito, va fatta applicazione del principio secondocui, nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, cheintroduca una nuova disciplina del rapporto controverso, puòtrovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che,da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizionedel ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, ilricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisiNumero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026successivamente nei presupposti legali che condizionano ladisciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, lanormativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioniagitate nel ricorso, posto che i principi generalidell'ordinamento in materia di processo per cassazione - esoprattutto quello che impone che la funzione di legittimità siaesercitata attraverso l'individuazione delle censure espressenei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono dirilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla partemediante memoria difensiva) regole di giudizio determinatedalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate diefficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della normaapplicata che non sia stato investito, neppure indirettamente,dai motivi di ricorso e che concernano, quindi, una questionenon sottoposta al giudice di legittimità (Cass., Sez. Lav., 1ottobre 2012, n. 16642; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n.19617).2.8 Alla luce di tali sopravvenienze, che, comunque, nonescludono l’edificabilità del terreno ai fini dell’ICI, èindispensabile accertare l’incidenza della delibera consiliare“sanante” sulla destinazione urbanistica del terrenoappartenente alla contribuente, verificando se medio temporeessa sia stata o meno impugnata (e con quale esito) dinanzi algiudice amministrativo ovvero sia stata annullata o sostituitain autotutela dall’ente impositore, giacché, in caso contrario,ne permangono gli effetti regolamentari sulla pianificazione delterritorio comunale. Infatti, le sentenze di illegittimitàcostituzionale hanno effetto “invalidante”, ma non “caducante”sui provvedimenti amministrativi emanati in base alla normaannullata, ferma restando l’intangibilità di quelli ormai divenutidefinitivi per mancata impugnazione o per formazione delNumero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026giudicato sulla relativa controversia (Cons. Stato, Sez. 4^, 25giugno 2013, n. 3449; Cons. Stato, Sez. 6^, 11 settembre2014, n. 4624; Cons. Stato, Sez. 1^, 28 dicembre 2021, n.1984).2.9 Diversamente, nell’eventuale assenza di pianificazioneurbanistica, si rammenta che, in tema di ICI (come anche intema di IMU), l'annullamento della delibera di adozione edapprovazione del P.R.G. da parte del giudice amministrativonon ha diretta incidenza sulla qualificazione edificatoria dellearee comprese nel territorio comunale, poiché, ai fini fiscali,rileva non solo l'edificabilità di diritto, derivante dal pianourbanistico (anche se solo adottato o non ancora attuato), maanche l'edificabilità di fatto, da individuarsi sulla base di indiciquali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio dellezone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali el'esistenza di qualsiasi elemento obiettivo di incidenza sulladestinazione urbanistica (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n.30732; Cass., Sez. Trib., 22 ottobre 2022, n. 31174; Cass.,Sez. Trib., 27 maggio 2024, n. 14806).Ciò anche in coerenza con l’art. 2, lett. b), del d.lgs. 30novembre 1992, n. 504 (richiamato dall’art. 13, comma 2, deld.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), nell’interpretazionedatane dall’art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopoedificatorio (alternativamente) «in base agli strumentiurbanistici generali o attuativi» ovvero «in base alle possibilitàeffettive di edificazione determinate secondo i criteri previstiagli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità».Numero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026Comunque, richiamando un recente arresto di questa Corte infattispecie similare (con riguardo ad avviso di accertamentodello stesso ente impositore per l’ICI relativa agli anni 2010 e2011, nonché per l’IMU relativa agli anni 2012 e 2013, e,quindi, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionaledell’art. 22, comma 2, della legge reg. Umbria 4 aprile 2014,n. 5), si può confermare che l’annullamento giurisdizionaledella delibera di adozione del P.R.G., se ha determinato effettiautomaticamente caducanti, e ciò non di meno, non ha incisosulla valutazione fiscale dell’area in questione in termini di areaedificabile, e ciò in relazione tanto allo stesso avvio delprocedimento di pianificazione urbanistica - che, così comerileva lo stesso giudice amministrativo, non preclude lariedizione del potere dietro valutazione «di tutti gli elaboratirelativi allo studio geologico e alla microzonazione sismica» -quanto all’applicabilità, nella fattispecie, del criterio legatoall’edificabilità di fatto che va desunta, come si è rilevato, dataluni fatti-indice obiettivi identificabili con la vicinanza alcentro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zoneadiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenzadi opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centriurbani già organizzati, e qualsiasi altro elemento obiettivo (intermini: Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2023, n. 24559).3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 33, comma 2, e 98 cod. proc. amm., 1,comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 53 Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice del gravameche, negli anni di imposta 2010 e 2011, precedenti allapronuncia di annullamento del P.R.G. del Comune di Spoleto(PG), il presupposto impositivo era insussistente.Numero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/20264. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lett. b), e 5,comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 807 cod.civ. e 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, 53 Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice del gravameche gli avvisi di accertamento erano affetti da difetto dimotivazione in relazione all’asserita astratta edificabilità dellearee sulla base del meccanismo della perequazione urbanistica.5. I predetti motivi sono unitariamente assorbitidall’accoglimento del primo motivo, rendendosene superfluo edultroneo lo scrutinio.6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimentodei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entrotali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria (ai sensidell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n.130), in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità.7. Nell’accertamento demandatogli, il giudice del rinvio sinel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale dellanorma di legge regionale (nella specie, l’art. 22, comma 2,della legge reg. Umbria 4 aprile 2014, n. 5, da parte dellasentenza della Corte Costituzionale n. 164 del 27 luglio 2023),Numero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026che riconosca ai Comuni l’eccezionale facoltà di esprimere invia retroattiva la valutazione di compatibilità sismica del P.R.G.sulla base del parere reso da un organo consultivo comunale(in luogo degli uffici tecnici regionali) e di confermare, in talmodo, in via retroattiva la validità del P.R.G., la deliberaconsiliare in “sanatoria”, intervenuta prima della formazionedel giudicato amministrativo di annullamento delle delibereconsiliari di approvazione e adozione del P.R.G., conserval’efficacia programmatica del medesimo P.R.G. sull’edificabilitàdei terreni compresi nel territorio comunale (anche ai fini delladeterminazione del valore venale per la liquidazione del tributo,ai sensi dell’art. 2, lett. b), del d.lgs. 30 novembre 1992, n.504, richiamato dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, nell’interpretazione datane dall’art. 36,comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), almeno finoa quando non sia anch’essa annullata o sostituita in sedeamministrativa ovvero annullata in sede giudiziale; ad ognimodo, nell’eventuale assenza di pianificazione urbanistica,dopo l’annullamento giudiziale del P.R.G., il valore venaledell’area potrà essere determinato in base – anzichéall’edificabilità di diritto - all’edificabilità di fatto, da individuarsisulla base di indici quali la vicinanza al centro abitato, losviluppo edilizio delle zone adiacenti, l'esistenza di servizipubblici essenziali e l'esistenza di qualsiasi elemento obiettivodi incidenza sulla destinazione urbanistica». P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento deirestanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte diNumero registro generale 26977/2019Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 14786/2026Data pubblicazione 18/05/2026giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]