Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32537/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 8 -ter cod. pen., commesso in Catania il 25 febbraio 2014 in danno di [OSCURATO:PERSONA] che aveva appena fruito dei servizi di sportello automatico adibito al prelievo di denaro; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore, a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 625, comma 1, n. 8 -ter cod. pen. e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove quanto all'esistenza dei presupposti in fatto dell'aggravante contestata e ritenuta, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pag. 3 della sentenza impugnata), e dissimula mere censure in fatto, peraltro protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado quanto alla contestualità dell'impossessamento del denaro rispetto al prelievo effettuato dalla parte offesa) e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237); - il secondo motivo è generico, perché non aggredisce la ratio decidendi della statuizione in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen, ossia la mancata allegazione, neppure con l'atto di appello, di elementi positivamente valutabili (cfr. pag. 4); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 8 -ter cod. pen., commesso in Catania il 25 febbraio 2014 in danno di [OSCURATO:PERSONA] che aveva appena fruito dei servizi di sportello automatico adibito al prelievo di denaro; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore, a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 625, comma 1, n. 8 -ter cod. pen. e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove quanto all'esistenza dei presupposti in fatto dell'aggravante contestata e ritenuta, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pag. 3 della sentenza impugnata), e dissimula mere censure in fatto, peraltro protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado quanto alla contestualità dell'impossessamento del denaro rispetto al prelievo effettuato dalla parte offesa) e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237); - il secondo motivo è generico, perché non aggredisce la ratio decidendi della statuizione in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen, ossia la mancata allegazione, neppure con l'atto di appello, di elementi positivamente valutabili (cfr. pag. 4); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 32537/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris