CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 agosto 2018
Cassazione n. 26589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33970/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2150/2018,depositata i l 10/08/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 1. La società Cocinelle s.r.l. ha proposto opposizione al decreto che le aveva ingiunto il pagamento di euro 10.080 in favore della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di due fatture emesse in relazione ai lavori di frazionamento di un locale uso magazzino. L’opponente anzitutto deduceva di non avere mai commissionato i lavori e sottolineava come nel contratto il locale risultasse già frazionato; in subordine, contestava il quantum richiesto. L’opposta, costituendosi, deduceva che la terza acquirente Cocinelle era subentrata in tutti gli obblighi inerenti alla posizione del promissario acquirente dell’immobile, che sulla base dell’art. 3 del contratto preliminare di vendita si era impegnato a sostenere i costi del frazionamento. Si costituiva il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA], il promissario acquirente, che negava di avere dato incarico alla ditta della Sensoli di eseguire i lavori in oggetto, tanto più che il locale doveva essere consegnato già suddiviso. Il Tribunale di Ravenna – con sentenza n. 1036/2011 – rigettava l’opposizione. 2. Cocinelle ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Bologna –con la sentenza 10 agosto 2018, n. 2150 – ha accolto il gravame: ha quindi accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Cocinelle s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme sulle preclusioni processuali in primo grado e cioè degli artt. 167 e 183 c.p.c., con particolare riferimento all’art. 183, comma 5 c.p.c.”: la ricorrente, costituendosi in appello, ha eccepito l’inammissibilità dell’eccezione di mancanza di forma scritta della nomina e dell’accettazione di cui all’art. 1403 c.c., proposta dall’appellante solo nell’atto di impugnazione e mai sollevata in primo grado. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha correttamente respinto l’eccezione della ricorrente. A fronte della contestazione da parte della opponente Cocinelle della titolarità dal lato passivo dell’obbligazione dedotta in giudizio, avendo sottoscritto il solo contratto definitivo di compravendita e non il contratto preliminare, spettava alla ricorrente, attrice in senso sostanziale, provare la dichiarazione di nomina di cui all’art. 1403 c.c., dichiarazione che doveva rivestire forma scritta, come il contratto preliminare, così che Cocinelle si è limitata – come ha affermato la Corte d’appello –a fare valere una mera difesa. 2. Il terzo motivo, da esaminarsi prima del secondo per motivi di priorità logica, fa valere “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., nella parte della sentenza in cui si è omesso totalmente di considerare gli elementi di prova e i fatti rappresentati, volti a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impegnato Cocinelle, essendone amministratore di fatto e rappresentante apparente”. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha infatti considerato le circostanze evidenziate dalla ricorrente, sottolineando come Francesconi non fosse il “legale rappresentante di Coccinelle né soggetto autorizzato a trattare in suo nome e conto, non conferendo tale potere le semplici partecipazioni nell’appellante [Cocinelle] per il tramite di altre società” e che comunque la ricorrente non è riuscita a provare che Francesconi abbia “mai dato mandato e/o consenso all’esecuzione dei lavori”. 3. Il rigetto del primo e del terzo motivo, concernenti – come sostiene la stessa ricorrente – “la vera e propria ratio decidendi ” della sentenza impugnata, comporta l’assorbimento del secondo. In relazione alla affermazione della Corte d’appello secondo cui “in ogni caso, anche a volere prescindere da una non individuata dichiarazione di nomina”, va sottolineato “che dalla lettura del preliminare non emerge alcuna assunzione di impegno e/o obbligo da parte del promissario acquirente in merito a lavori di frazionamento” il motivo contesta infatti “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in particolare l’omessa indagine sulla comune intenzione delle parti e l’omessa interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre”. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 200 2, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovu to. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.