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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 10313/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29567-2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , presso lo studio dell’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e dife sa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 2916/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositata il 3/4/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/4/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva compensato le spese di lite accogliendo l’appellodella contribuenteavverso la sentenz a n. 16643/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli , in rigetto de l ricors o propostoavverso intimazione di pagamento; Agenzia delle entrate riscossione ha depositato nota al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo di ricorso laricorrente avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.per violazione degli artt. 113 e 114 cod. proc. civ.e dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (nonché dell’art. 101 Cost.)e lamenta che dalla sentenza impugnata non sia «dato comprendere se la commissione abbia emesso un giudizio d’equità in alternativa al giudizio di diritto oppure se abbia limitato la pronuncia equitativa alla sola determinazione delle spese liquidate in € 300,00 anziché € 200,00 come statuito dal giudice di primo grado », denunciando in ogni caso l’erroneità della pronuncia in quanto la Commissione tributaria regionale non avrebbe potuto decidere secondo equità.ma « avrebbe dovuto decidere secondo diritto »;

1.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrent e avanza censura ex art. 360,primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. per « nullità della sentenza d’equità priva della motivazione» costituente uno dei suoi elementi costitutivi ai sensi degli art. 132 cod. proc. civ.,dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.nonché dell’art. 111, sesto comma, C ost. e deduce che, «n ella ... ipotesi in cui si reputasse possibile un giudizio d’equità nel caso in questione, la sentenza sarebbe, comunque, nulla perché priva di motivazione»;

1.3. con il terzomotivo di ricorso la ricorrent e avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con il d.m.10 marzo 2014, n. 55 e gli art. 91 e 92 cod. proc. civ.nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e lamenta che la Commissione tributaria regionale, nel liquidare le spese di lite, abbia violato iparametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014;

1.4. con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992,in combinato disposto con il d.m.10 marzo 2014, n. 55 e gli art. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.e lamenta che la Commissione tributaria regionale non abbia « specificato le spese vive dal compenso avendo effettuato una condanna generica»;

2.1. il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi,sono infondat i ;

2.2. non è dato infatti in alcun modo evincere dalla pronuncia impugnata che la decisionesia stata emessa secondo la cosiddetta equità sostitutivache, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo;

3.1. va, invece,accolto il terzo motivo circa la liquidazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, da parte della Commissione tributaria regionale, in misura inferiore ai parametri ministeriali in mancanza di relativa motivazione, nonostante il deposito di rituale notula da parte dell’odierna ricorrente;

3.2. in tema diliquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è infatti soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre lamotivazione è doverosa allorquando il giudice 4 decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso(cfr. Cass. n. 14198 del 05/05/2022;Cass. n. 89 del 07/01/2021);

3.3. invero, a i sensi dell'art. 5 del d.m . 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;

3.4. in ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti, e la norma prosegue affermando che«il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;

3.5. ai sensi dell'art.4, comma 2, del d.m . 55/2014, quando in una causa l'avvocato assiste piùsoggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puòdi regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta;

3.6. questa Corte ha quindi affermato che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (cfr. Cass. n. 2386 del 31/01/2017; conf.

Cass. n. 26608 del 09/11/2017; n. 29606 del 11/12/2017);

3.7. in una successiva pronuncia (cfr. Cass. 1.6.2020, n.10343) la Corte ha preso atto che «in questo quadro normativo, si va consolidando l'orientamento secondo cui, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standarddel valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi» ( cfr. Cass.15/12/2017, n. 30286 e, in motivazione Cass. 04/03/2019, n. 6296; Cass.31/07/2018, n. 20183);

3.8. tale indirizzo ha avuto un arresto da parte di Cassazione 07/01/2021, n. 89, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo;

3.9. quanto all'art.6 del d.m. 55/2014, nella parte in cui prevede che alla relativa liquidazione si applica, «di regola», un incremento fino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni di riferimento, è stato di recente affermato che si impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando icriteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 20/10/2021, n.29170);

3.10. ciò posto, il valore del ricorso introduttivo è desumibile dall’importo complessivo dell ’intimazione di pagamento in relazione all’importo(Euro 3.519,00) delle tre cartelle indicate nel ricorso originario (allegato al ricorso in cassazione);

3.11. in relazione al valore indicato, l'importo minimo liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione (anche escludendo la fase istruttoria) era pari a Euro 878,00 per il primo grado ed Euro 944,00per il secondo grado;

3.12. la Commissione tributaria regionale (senza alcuna motivazione sul punto) ha invece liquidato le spese processuali del primo grado in misura pari ad Euro 300,00 e ad Euro 200,00 per l’appello;

3.13. va dunque dato seguito ai principi di diritto dianzi illustrati, secondo i quali «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (cfr. Cass. n. 12537 del 10/05/2019; Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 26608 del 09/11/2017; Cass. n. 22991 del 02/10/2017; Cass. n. 29606 del 11/12/2017);

3.14. essendo stato liquidato un importo inferiore al minimo dei parametri tabellari, in mancanza di adeguata motivazione, la decisione va quindi cassata, con rinvio, al Giudice di appello affinché sia rinnovata la liquidazione in misura compresa tra i valori minimi e massimi dei parametri tabellari, ovvero sia adeguatamente motivato lo scostamento da tali limiti;

4.1. è parimenti fondato il quarto motivo di ricorso;

4.2. questa Corte ha chiarito e ribadito che: «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese» (cfr. Cass. n. 20935 del 07/09/2017; Cass.7 30 settembre 2016, n. 19623; Cass.25 novembre 2011, n. 24890); «in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine alrispetto delle relative tabelle (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23919 del 29/10/2020; Sez. 3, n. 18905 del 28/07/2017)»; «[…] la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Cass.,Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018)» (così Cass . 16 maggio 2022, n. 15533); 4.3.deve aggiungersi che, in presenza di specifica prodotta dalla parte vittoriosa, come nel caso in esame, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di fornire, sia pure in modo conciso e succinto, adeguata motivazione, applicando i parametri generali per i compensi (art. 4 d.m.n. 55/2014), tenuto conto del valore della controversa determinato a mente dell’art. 5 del citato d.m. ed eliminando o riducendo le voci e le misure proposte dal difensore ove non coerenti con i citati parametri, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (cfr., su tali principi, da ultimo, Cass.27 luglio 2023, n. 22762, ai cui più ampi contenuti si rinvia anche in relazione alla misura dell’obbligo motivazionale); 4.4.l’operata unica liquidazione, forfettaria ed onnicomprensiva per il primo grado del giudizio di merito e per quello di appello, risulta, dunque, contraria ai principi di diritto sopra riepilogati;

5. ilricorso va dunque accolto quanto al terzo e quarto motivo, respint i il primoed il secondo motivo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie ilterzo ed il quarto motivo di ricorso , respint i i rimanenti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania indiversa composizione, cui demanda di pronunciare an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29567-2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , presso lo studio dell’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e dife sa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 2916/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositata il 3/4/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/4/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva compensato le spese di lite accogliendo l’appellodella contribuenteavverso la sentenz a n. 16643/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli , in rigetto de l ricors o propostoavverso intimazione di pagamento; Agenzia delle entrate riscossione ha depositato nota al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso laricorrente avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.per violazione degli artt. 113 e 114 cod. proc. civ.e dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (nonché dell’art. 101 Cost.)e lamenta che dalla sentenza impugnata non sia «dato comprendere se la commissione abbia emesso un giudizio d’equità in alternativa al giudizio di diritto oppure se abbia limitato la pronuncia equitativa alla sola determinazione delle spese liquidate in € 300,00 anziché € 200,00 come statuito dal giudice di primo grado », denunciando in ogni caso l’erroneità della pronuncia in quanto la Commissione tributaria regionale non avrebbe potuto decidere secondo equità.ma « avrebbe dovuto decidere secondo diritto »; 1.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrent e avanza censura ex art. 360,primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. per « nullità della sentenza d’equità priva della motivazione» costituente uno dei suoi elementi costitutivi ai sensi degli art. 132 cod. proc. civ.,dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.nonché dell’art. 111, sesto comma, C ost. e deduce che, «n ella ... ipotesi in cui si reputasse possibile un giudizio d’equità nel caso in questione, la sentenza sarebbe, comunque, nulla perché priva di motivazione»; 1.3. con il terzomotivo di ricorso la ricorrent e avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con il d.m.10 marzo 2014, n. 55 e gli art. 91 e 92 cod. proc. civ.nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e lamenta che la Commissione tributaria regionale, nel liquidare le spese di lite, abbia violato iparametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014; 1.4. con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992,in combinato disposto con il d.m.10 marzo 2014, n. 55 e gli art. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.e lamenta che la Commissione tributaria regionale non abbia « specificato le spese vive dal compenso avendo effettuato una condanna generica»; 2.1. il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi,sono infondat i ; 2.2. non è dato infatti in alcun modo evincere dalla pronuncia impugnata che la decisionesia stata emessa secondo la cosiddetta equità sostitutivache, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo; 3.1. va, invece,accolto il terzo motivo circa la liquidazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, da parte della Commissione tributaria regionale, in misura inferiore ai parametri ministeriali in mancanza di relativa motivazione, nonostante il deposito di rituale notula da parte dell’odierna ricorrente; 3.2. in tema diliquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è infatti soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre lamotivazione è doverosa allorquando il giudice 4 decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso(cfr. Cass. n. 14198 del 05/05/2022;Cass. n. 89 del 07/01/2021); 3.3. invero, a i sensi dell'art. 5 del d.m . 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate; 3.4. in ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti, e la norma prosegue affermando che«il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»; 3.5. ai sensi dell'art.4, comma 2, del d.m . 55/2014, quando in una causa l'avvocato assiste piùsoggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puòdi regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta; 3.6. questa Corte ha quindi affermato che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (cfr. Cass. n. 2386 del 31/01/2017; conf. Cass. n. 26608 del 09/11/2017; n. 29606 del 11/12/2017); 3.7. in una successiva pronuncia (cfr. Cass. 1.6.2020, n.10343) la Corte ha preso atto che «in questo quadro normativo, si va consolidando l'orientamento secondo cui, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standarddel valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi» ( cfr. Cass.15/12/2017, n. 30286 e, in motivazione Cass. 04/03/2019, n. 6296; Cass.31/07/2018, n. 20183); 3.8. tale indirizzo ha avuto un arresto da parte di Cassazione 07/01/2021, n. 89, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo; 3.9. quanto all'art.6 del d.m. 55/2014, nella parte in cui prevede che alla relativa liquidazione si applica, «di regola», un incremento fino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni di riferimento, è stato di recente affermato che si impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando icriteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 20/10/2021, n.29170); 3.10. ciò posto, il valore del ricorso introduttivo è desumibile dall’importo complessivo dell ’intimazione di pagamento in relazione all’importo(Euro 3.519,00) delle tre cartelle indicate nel ricorso originario (allegato al ricorso in cassazione); 3.11. in relazione al valore indicato, l'importo minimo liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione (anche escludendo la fase istruttoria) era pari a Euro 878,00 per il primo grado ed Euro 944,00per il secondo grado; 3.12. la Commissione tributaria regionale (senza alcuna motivazione sul punto) ha invece liquidato le spese processuali del primo grado in misura pari ad Euro 300,00 e ad Euro 200,00 per l’appello; 3.13. va dunque dato seguito ai principi di diritto dianzi illustrati, secondo i quali «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (cfr. Cass. n. 12537 del 10/05/2019; Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 26608 del 09/11/2017; Cass. n. 22991 del 02/10/2017; Cass. n. 29606 del 11/12/2017); 3.14. essendo stato liquidato un importo inferiore al minimo dei parametri tabellari, in mancanza di adeguata motivazione, la decisione va quindi cassata, con rinvio, al Giudice di appello affinché sia rinnovata la liquidazione in misura compresa tra i valori minimi e massimi dei parametri tabellari, ovvero sia adeguatamente motivato lo scostamento da tali limiti; 4.1. è parimenti fondato il quarto motivo di ricorso; 4.2. questa Corte ha chiarito e ribadito che: «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese» (cfr. Cass. n. 20935 del 07/09/2017; Cass.7 30 settembre 2016, n. 19623; Cass.25 novembre 2011, n. 24890); «in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine alrispetto delle relative tabelle (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23919 del 29/10/2020; Sez. 3, n. 18905 del 28/07/2017)»; «[…] la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Cass.,Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018)» (così Cass . 16 maggio 2022, n. 15533); 4.3.deve aggiungersi che, in presenza di specifica prodotta dalla parte vittoriosa, come nel caso in esame, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di fornire, sia pure in modo conciso e succinto, adeguata motivazione, applicando i parametri generali per i compensi (art. 4 d.m.n. 55/2014), tenuto conto del valore della controversa determinato a mente dell’art. 5 del citato d.m. ed eliminando o riducendo le voci e le misure proposte dal difensore ove non coerenti con i citati parametri, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (cfr., su tali principi, da ultimo, Cass.27 luglio 2023, n. 22762, ai cui più ampi contenuti si rinvia anche in relazione alla misura dell’obbligo motivazionale); 4.4.l’operata unica liquidazione, forfettaria ed onnicomprensiva per il primo grado del giudizio di merito e per quello di appello, risulta, dunque, contraria ai principi di diritto sopra riepilogati; 5. ilricorso va dunque accolto quanto al terzo e quarto motivo, respint i il primoed il secondo motivo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie ilterzo ed il quarto motivo di ricorso , respint i i rimanenti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania indiversa composizione, cui demanda di pronunciare an
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