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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 agosto 1991

Cassazione n. 51237/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/04/2023 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quello di primo grado con il quale il Tribunale aveva sottoposto il Morra alla sorveglianza speciale per due anni e sei mesi con cauzione di 2 mila euro oltre prescrizioni perché ritenuto portatore di pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.

Ne chiede l'annullamento per due motivi.

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per avere la Corte fondato il giudizio di pericolosità sugli stessi fatti di reato, oggetto dei tre procedimenti nei quali il Morra è stato assolto dalle accuse con sentenze irrevocabili.

Richiamati i principi che regolano i rapporti tra giudizio penale e giudizio di prevenzione, il ricorrente ribadisce che il giudice della prevenzione è tenuto ad osservare l'esito assolutorio sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità, violando altrimenti il principio di non contraddizione dell'ordinamento.

Deduce che se un possibile spazio di autonomia valutativa del giudice della prevenzione sussiste per l'indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, ciò non vale nel caso in cui la pericolosità qualificata è ipotizzata in riferimento alla commissione di una fattispecie di reato tipico, non essendovi ragione per ritenere che il giudizio assolutorio su quell'episodio possa essere rivalutato in malam partem in sede di prevenzione.

Nel caso di specie la Corte di appello ha desunto la pericolosità del ricorrente dai medesimi fatti per i quali il Morra è stato assolto nei processi di cognizione con sentenze definitive.

1.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare sulla richiesta subordinata di applicazione della misura nel minimo edittale in considerazione dell'epoca risalente delle condotte, della mancanza di pericolosità attuale e concreta, dalle numerose sentenze assolutorie emesse e della regolare attività svolta.

2. Il P.G. ha concluso per l'annullamento con rinvio, ril:enendo fondato il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile per i motivi di seguito illustrati.

1.1. Il primo motivo è reiterativo e manifestamente infondato.

A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati in tema di autonomia tra giudizio penale e giudizio di prevenzione e di osservanza del principio di non contraddizione tra giudicato penale assolutorio e giudizio di prevenzione, puntualmente affermando che la compatibilità tra i due giudizi deve riferirsi non alla valutazione del fatto, ma alla sua ricostruzione.

La possibilità di autonoma valutazione da parte del giudice della prevenzione non è di per sé preclusa dalla pronuncia di una sentenza di assoluzione, nel cui ambito siano stati considerati fatti storici che incidano sul giudizio di pericolosità, i quali, tuttavia, non siano stati ritenuti sufficienti a fondare una condanna penale.

Essi ben possono essere tali da giustificare un apprezzamento in termini t di pericolosità, fermo restando l'onere a carico del giudice di motivare in modo specifico sulla diversità di apprezzamento di tali fatti.

In applicazione di tali principi la Corte di appello ha dato atto dell'intervenuta assoluzione del Morra dalle accuse di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti per conto dei Giuliano e di partecipazione ad azioni di fuoco per conto del clan D'Amico, ma ha correttamente valorizzato i fatti accertati nei due procedimenti, tenuto conto del diverso standard probatorio richiesto per l'affermazione di responsabilità e per il giudizio di pericolosità, fondato su elementi di fatto e non sull'accertamento di responsabilità.

E' stato, infatti, attribuito rilievo alle plurime consegne di sostanze stupefacenti effettuate dal Morra 1'8 gennaio 2014 (ritenute inidonee a fondare l'addebito associativo perché condotte verificatesi in un solo giorno) ed alla partecipazione ad una spedizione punitiva armata in danno del clan antagonista [OSCURATO:PERSONA] il successivo 25 agosto 2014 (ritenuta inidonea a fondare la condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.), quali condotte valutabili ai fini del giudizio di pericolosità (anche alla luce dell'arresto e della condanna per detenzione e porto di arma clandestina per detto episodio) e, in particolare, di pericolosità qualificata, trattandosi di condotte funzionali all'interesse di una cosca mafiosa.

A tali condotte si aggiunge l'ulteriore e più recente condotta di concorso in un'estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessa insieme ad appartenenti alla cosca camorristica "nuovi Giuliano".

Pur tenendo conto che da tale accusa il Morra è stato assolto, la Corte di appello ha rimarcato che l'assoluzione è stata determinata dall'incertezza sull'episodio al quale aveva partecipato, indicato come avvenuto in date diverse da [OSCURATO:PERSONA], imputato degli stessi fatti e reo confesso, e dalle vittime, che avevano riconosciuto il Morra, cosicché, a fronte della diversa indicazione del giorno del fatto, ma della certa partecipazione del Morra ad uno degli episodi estorsivi, desunta dalla convergente indicazione del Giuliano e delle vittime, la vicenda è stata correttamente valorizzata ai fini del giudizio di pericolosità, essendo risultato indubbio che il Morra si era recato con un gruppo di estorsori presso un'abitazione, occupata da stranieri e di cui il Giuliano, si ribadisce reo confesso, intendeva riappropriarsi, pretendendo con minacce il pagamento del canone.

La Corte di appello ha, quindi, valorizzato il fatto storico, indiziariamente apprezzabile in sede di prevenzione, ma non in sede penale per l'incertezza prima indicata, risultando non priva di rilievo, ai fini del giudizio di pericolosità qualificata, la collocazione anche di detta condotta di partecipazione in un contesto di criminalità mafiosa ed insieme ad altri estorsori, capeggiati dal Giuliano, come dallo stesso ammesso.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo per assoluta genericità della richiesta formulata nell'atto di appello.

Il difensore aveva chiesto in via principale la revoca, argomentando e motivando la richiesta, ma si era limitato a chiedere, in via subordinata, il minimo della misura ("in subordine voglia applicarsi il minimo della misura"), sicché deve ritenersi giustificato il silenzio sul punto, stante l'originaria inammissibilità del motivo.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/04/2023 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quello di primo grado con il quale il Tribunale aveva sottoposto il Morra alla sorveglianza speciale per due anni e sei mesi con cauzione di 2 mila euro oltre prescrizioni perché ritenuto portatore di pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. Ne chiede l'annullamento per due motivi. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per avere la Corte fondato il giudizio di pericolosità sugli stessi fatti di reato, oggetto dei tre procedimenti nei quali il Morra è stato assolto dalle accuse con sentenze irrevocabili. Richiamati i principi che regolano i rapporti tra giudizio penale e giudizio di prevenzione, il ricorrente ribadisce che il giudice della prevenzione è tenuto ad osservare l'esito assolutorio sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità, violando altrimenti il principio di non contraddizione dell'ordinamento. Deduce che se un possibile spazio di autonomia valutativa del giudice della prevenzione sussiste per l'indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, ciò non vale nel caso in cui la pericolosità qualificata è ipotizzata in riferimento alla commissione di una fattispecie di reato tipico, non essendovi ragione per ritenere che il giudizio assolutorio su quell'episodio possa essere rivalutato in malam partem in sede di prevenzione. Nel caso di specie la Corte di appello ha desunto la pericolosità del ricorrente dai medesimi fatti per i quali il Morra è stato assolto nei processi di cognizione con sentenze definitive. 1.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare sulla richiesta subordinata di applicazione della misura nel minimo edittale in considerazione dell'epoca risalente delle condotte, della mancanza di pericolosità attuale e concreta, dalle numerose sentenze assolutorie emesse e della regolare attività svolta. 2. Il P.G. ha concluso per l'annullamento con rinvio, ril:enendo fondato il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile per i motivi di seguito illustrati. 1.1. Il primo motivo è reiterativo e manifestamente infondato. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati in tema di autonomia tra giudizio penale e giudizio di prevenzione e di osservanza del principio di non contraddizione tra giudicato penale assolutorio e giudizio di prevenzione, puntualmente affermando che la compatibilità tra i due giudizi deve riferirsi non alla valutazione del fatto, ma alla sua ricostruzione. La possibilità di autonoma valutazione da parte del giudice della prevenzione non è di per sé preclusa dalla pronuncia di una sentenza di assoluzione, nel cui ambito siano stati considerati fatti storici che incidano sul giudizio di pericolosità, i quali, tuttavia, non siano stati ritenuti sufficienti a fondare una condanna penale. Essi ben possono essere tali da giustificare un apprezzamento in termini t di pericolosità, fermo restando l'onere a carico del giudice di motivare in modo specifico sulla diversità di apprezzamento di tali fatti. In applicazione di tali principi la Corte di appello ha dato atto dell'intervenuta assoluzione del Morra dalle accuse di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti per conto dei Giuliano e di partecipazione ad azioni di fuoco per conto del clan D'Amico, ma ha correttamente valorizzato i fatti accertati nei due procedimenti, tenuto conto del diverso standard probatorio richiesto per l'affermazione di responsabilità e per il giudizio di pericolosità, fondato su elementi di fatto e non sull'accertamento di responsabilità. E' stato, infatti, attribuito rilievo alle plurime consegne di sostanze stupefacenti effettuate dal Morra 1'8 gennaio 2014 (ritenute inidonee a fondare l'addebito associativo perché condotte verificatesi in un solo giorno) ed alla partecipazione ad una spedizione punitiva armata in danno del clan antagonista [OSCURATO:PERSONA] il successivo 25 agosto 2014 (ritenuta inidonea a fondare la condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.), quali condotte valutabili ai fini del giudizio di pericolosità (anche alla luce dell'arresto e della condanna per detenzione e porto di arma clandestina per detto episodio) e, in particolare, di pericolosità qualificata, trattandosi di condotte funzionali all'interesse di una cosca mafiosa. A tali condotte si aggiunge l'ulteriore e più recente condotta di concorso in un'estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessa insieme ad appartenenti alla cosca camorristica "nuovi Giuliano". Pur tenendo conto che da tale accusa il Morra è stato assolto, la Corte di appello ha rimarcato che l'assoluzione è stata determinata dall'incertezza sull'episodio al quale aveva partecipato, indicato come avvenuto in date diverse da [OSCURATO:PERSONA], imputato degli stessi fatti e reo confesso, e dalle vittime, che avevano riconosciuto il Morra, cosicché, a fronte della diversa indicazione del giorno del fatto, ma della certa partecipazione del Morra ad uno degli episodi estorsivi, desunta dalla convergente indicazione del Giuliano e delle vittime, la vicenda è stata correttamente valorizzata ai fini del giudizio di pericolosità, essendo risultato indubbio che il Morra si era recato con un gruppo di estorsori presso un'abitazione, occupata da stranieri e di cui il Giuliano, si ribadisce reo confesso, intendeva riappropriarsi, pretendendo con minacce il pagamento del canone. La Corte di appello ha, quindi, valorizzato il fatto storico, indiziariamente apprezzabile in sede di prevenzione, ma non in sede penale per l'incertezza prima indicata, risultando non priva di rilievo, ai fini del giudizio di pericolosità qualificata, la collocazione anche di detta condotta di partecipazione in un contesto di criminalità mafiosa ed insieme ad altri estorsori, capeggiati dal Giuliano, come dallo stesso ammesso. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo per assoluta genericità della richiesta formulata nell'atto di appello. Il difensore aveva chiesto in via principale la revoca, argomentando e motivando la richiesta, ma si era limitato a chiedere, in via subordinata, il minimo della misura ("in subordine voglia applicarsi il minimo della misura"), sicché deve ritenersi giustificato il silenzio sul punto, stante l'originaria inammissibilità del motivo. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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