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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 35616/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto dal ricorrente e relativo all'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello a uno dei due difensori dell'imputato è inammissibile perché manifestamente infondato.

Invero, risulta che il predetto decreto relativo all'udienza dell'Il gennaio 2024, nella quale è stata emessa la sentenza impugnata, è stato notificato all'[OSCURATO:PERSONA], in proprio, e al secondo difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], "ex art. 161 cod. proc. pen." e quindi per l'imputato.

Peraltro, l'omissione oggetto del motivo di ricorso non venne rilevata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], presente all'udienza di appello e che nella stessa che si è dichiarato sostituto dell'[OSCURATO:PERSONA] (cfr. il verbale dell'udienza dell'Il gennaio 2024).

Questa Corte ha già evidenziato che, in materia di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (ex multis, Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 - 01).

Sotto altro profilo, va rilevato che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (quale quella relativa alla dedotta violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello per omessa notifica a uno dei due difensori dell'imputato), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01).

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto dal ricorrente e relativo all'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello a uno dei due difensori dell'imputato è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero, risulta che il predetto decreto relativo all'udienza dell'Il gennaio 2024, nella quale è stata emessa la sentenza impugnata, è stato notificato all'[OSCURATO:PERSONA], in proprio, e al secondo difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], "ex art. 161 cod. proc. pen." e quindi per l'imputato. Peraltro, l'omissione oggetto del motivo di ricorso non venne rilevata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], presente all'udienza di appello e che nella stessa che si è dichiarato sostituto dell'[OSCURATO:PERSONA] (cfr. il verbale dell'udienza dell'Il gennaio 2024). Questa Corte ha già evidenziato che, in materia di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (ex multis, Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 - 01). Sotto altro profilo, va rilevato che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (quale quella relativa alla dedotta violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello per omessa notifica a uno dei due difensori dell'imputato), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01). Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme