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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 35001/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RDINANZA sul ricorso 28769-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Prefetto in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;, ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1595/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Prefettura UTG di Firenze ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1595 del 2.

7. 2010 del Tribunale di Firenze, che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti per la violazione amministrativa di cui all'art. 2 legge n. 386 del 1990, per avere emesso assegni bancari senza provvista; [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso e depositato successiva memoria; considerato che: l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, censura la sentenza impugnata per avere accolto l'opposizione in ragione del rilievo che l'Amministrazione, a fronte della contestazione dell'opponente, non aveva provato che gli assegni erano stati presentati in tempo utile per l'incasso, reputando inammissibile, a mente dell'art. 345 cod. proc. civ., la produzione documentale dell'opposta volta a dare la prova di tale circostanza, in quanto effettuata solo in grado di appello; in particolare il mezzo denunzia l'erroneità della decisione per non avere ammesso i documenti in forza del divieto posto dall'art. 345 cod. proc. civ, laddove, essendo il procedimento regolato dal rito del lavoro, andava applicato l'art. 437, che consente l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello qualora il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione; la censura è manifestamente fondata, tenuto conto che nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, sono applicabili le norme sul rito del lavoro, tra cui anche l'art. 437, che consente l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, non espressamente derogato dall'art. 2 del citato decreto ( Cass. n. 72 del 2018, che ha dichiarato applicabile nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione l'art. 437 cod. proc. civ, sia pure con riferimento agli adempimenti previsti dal comma 1 ), le controdeduzioni del controricorrente, fondate sul rilievo che la Prefettura nulla avrebbe allegato in ordine alla indispensabilità di tali documenti ai fini della decisione della causa e che il mancato esercizio dei poteri di cui all'art.437 cod. proc. civ. non è censurabile in sede di legittimità, non meritano di essere condivise, investendo la relativa questione un apprezzamento che la legge rimette esclusivamente al giudice del a causa e che il Tribunale nella specie, applicando una disposizione diversa da quella che regola il rito, ha del tutto omesso; la sentenza va pertanto cassata e la causa è rinviata al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 28769-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Prefetto in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;, ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1595/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Prefettura UTG di Firenze ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1595 del 2. 7. 2010 del Tribunale di Firenze, che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti per la violazione amministrativa di cui all'art. 2 legge n. 386 del 1990, per avere emesso assegni bancari senza provvista; [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso e depositato successiva memoria; considerato che: l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, censura la sentenza impugnata per avere accolto l'opposizione in ragione del rilievo che l'Amministrazione, a fronte della contestazione dell'opponente, non aveva provato che gli assegni erano stati presentati in tempo utile per l'incasso, reputando inammissibile, a mente dell'art. 345 cod. proc. civ., la produzione documentale dell'opposta volta a dare la prova di tale circostanza, in quanto effettuata solo in grado di appello; in particolare il mezzo denunzia l'erroneità della decisione per non avere ammesso i documenti in forza del divieto posto dall'art. 345 cod. proc. civ, laddove, essendo il procedimento regolato dal rito del lavoro, andava applicato l'art. 437, che consente l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello qualora il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione; la censura è manifestamente fondata, tenuto conto che nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, sono applicabili le norme sul rito del lavoro, tra cui anche l'art. 437, che consente l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, non espressamente derogato dall'art. 2 del citato decreto ( Cass. n. 72 del 2018, che ha dichiarato applicabile nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione l'art. 437 cod. proc. civ, sia pure con riferimento agli adempimenti previsti dal comma 1 ), le controdeduzioni del controricorrente, fondate sul rilievo che la Prefettura nulla avrebbe allegato in ordine alla indispensabilità di tali documenti ai fini della decisione della causa e che il mancato esercizio dei poteri di cui all'art.437 cod. proc. civ. non è censurabile in sede di legittimità, non meritano di essere condivise, investendo la relativa questione un apprezzamento che la legge rimette esclusivamente al giudice del a causa e che il Tribunale nella specie, applicando una disposizione diversa da quella che regola il rito, ha del tutto omesso; la sentenza va pertanto cassata e la causa è rinviata al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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