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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 31481/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni della difesa trasmesse il 22 maggio 2025 con cui si chiede l'annullamento della sentenza OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello là dive ha fatto presente che il ricorrente non fosse stato contenuto coattivamente quanto, piuttosto, assicurato alle cinture per il trasporto da parte dell'autoambulanza che lo aveva soccorso in quanto privo di sensi; rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata solo dopo la trasmissione degli atti alla Settima Sezione penale all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni della difesa trasmesse il 22 maggio 2025 con cui si chiede l'annullamento della sentenza OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello là dive ha fatto presente che il ricorrente non fosse stato contenuto coattivamente quanto, piuttosto, assicurato alle cinture per il trasporto da parte dell'autoambulanza che lo aveva soccorso in quanto privo di sensi; rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata solo dopo la trasmissione degli atti alla Settima Sezione penale all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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