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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 02618/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 6 luglio 1979 a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 7 giugno 2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO rilevato che con la decisione in epigrafe la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. avanzata avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, del 18/9/2020, divenuta definitiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della quale l'imputato avrebbe avuto conoscenza solo in data 21 gennaio 2021 al momento della notifica del relativo ordine di esecuzione, essendo stato detenuto per altra causa nel corso di tutto il processo sfociato nella detta sentenza; rilevato che avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'Atzori, munito di procura speciale, adducendo violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. per non aver considerato la Corte territoriale che il ricorrente, pur avendo conferito mandato difensivo all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo, non aveva avuto contezza del processo, sfociato nella sentenza da rescindere, nel quale era stato giudicato in assenza, perché il difensore di fiducia aveva rimesso il mandato senza che allo stesso ne fosse pervenuta notizia e perché era stato ristretto in carcere dal giugno del 2019 sino a epoca successiva alla definizione del relativo giudizio ( la cui udienza ex art 484 cod. proc. pen. venne tenuta il 4 ottobre 2019), senza mai ricevere le notifiche inerenti lo stesso; ritenuto che le censure esposte con il ricorso sono tutte manifestamente infondate, così da rendere inammissibile l'impugnazione che occupa; considerato, in particolare, che le doglianze prospettate dalla difesa non mettono in discussione il dato in forza del quale il decreto di citazione a giudizio relativo al processo definito dalla sentenza oggetto della rivendicata rescissione venne notificato (I'll dicembre 2018) all'imputato presso il difensore di fiducia domiciliata rio; ritenuto, in particolare, che tale notifica è intervenuta quando l'Atzori era ancora libero (fece ingresso in carcere nel giugno del 2019) e il rapporto fiduciario era ancora in corso (la rinunzia messa in evidenza dal ricorso, a prescindere dalla relativa efficacia, risale 2 ottobre del 2019); considerato che tale dato, riferito ad un atto ( il decreto di citazione a giudizio) certamente funzionale ad una compiuta conoscenza dei termini dell'accusa rivolta all'Atzori in quel determinato procedimento (rendendo ininfluenti eventuali successivi momenti di inconsapevolezza dell'ulteriore iter processuale, indifferenti nell'ottica della iniziativa a scrutinio), risulta correlato ad un duplice presupposto (il rapporto di fiducia con il difensore e l'elezione di domicilio presso quest'ultimo al quale venne fatta rituale notifica della citata vocatio in ius), in grado di incidere in modo dirimente sulla logica possibilità di ritenere comprovata l'utile conoscenza del processo in capo all'imputato giudicato "in absentia", in considerazione del' tipico atteggiarsi del rapporto fiduciario (che lascia coerentemente pensare, in assenza di elementi di segno opposto, alla intervenuta comunicazione all'Atzori della detta notifica da parte del difensore, nell'ottica dell'ordinario sviluppo comunicativo che in genere connota il relativo rapporto professionale tra assistito e difensore di fiducia);ritenuto infine che nel ricorso non vengono neppure dedotti elementi in fatto diretti a incrinare la logicità giuridica delle dette considerazioni rimarcando possibili ragioni di frattura della continuità afferente il citato rapporto fiduciario all'epoca della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, considerato che le emergenze indicate nel ricorso, dirette ad influire sul citato rapporto, sono tutte successive e dunque si rivelano indifferenti rispetto alla effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato, già compiutamente acquisita al momento della detta notifica; ritenuto in particolare che il ricorso, neppure in via di mera deduzione, si spinge a sostenere che all'epoca della citata notifica (e sino al momento della carcerazione del ricorrente) l'incarico professionale non fosse stato accettato dal difensore né si emarginano altre circostanze in fatto dirette a incidere sull'ordinario flusso informativo che ordinariamente connota i rapporti tra difensore di fiducia e difeso; considerato, infine, che alla inammissibilità del ricorso fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 6 luglio 1979 a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 7 giugno 2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO rilevato che con la decisione in epigrafe la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. avanzata avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, del 18/9/2020, divenuta definitiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della quale l'imputato avrebbe avuto conoscenza solo in data 21 gennaio 2021 al momento della notifica del relativo ordine di esecuzione, essendo stato detenuto per altra causa nel corso di tutto il processo sfociato nella detta sentenza; rilevato che avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'Atzori, munito di procura speciale, adducendo violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. per non aver considerato la Corte territoriale che il ricorrente, pur avendo conferito mandato difensivo all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo, non aveva avuto contezza del processo, sfociato nella sentenza da rescindere, nel quale era stato giudicato in assenza, perché il difensore di fiducia aveva rimesso il mandato senza che allo stesso ne fosse pervenuta notizia e perché era stato ristretto in carcere dal giugno del 2019 sino a epoca successiva alla definizione del relativo giudizio ( la cui udienza ex art 484 cod. proc. pen. venne tenuta il 4 ottobre 2019), senza mai ricevere le notifiche inerenti lo stesso; ritenuto che le censure esposte con il ricorso sono tutte manifestamente infondate, così da rendere inammissibile l'impugnazione che occupa; considerato, in particolare, che le doglianze prospettate dalla difesa non mettono in discussione il dato in forza del quale il decreto di citazione a giudizio relativo al processo definito dalla sentenza oggetto della rivendicata rescissione venne notificato (I'll dicembre 2018) all'imputato presso il difensore di fiducia domiciliata rio; ritenuto, in particolare, che tale notifica è intervenuta quando l'Atzori era ancora libero (fece ingresso in carcere nel giugno del 2019) e il rapporto fiduciario era ancora in corso (la rinunzia messa in evidenza dal ricorso, a prescindere dalla relativa efficacia, risale 2 ottobre del 2019); considerato che tale dato, riferito ad un atto ( il decreto di citazione a giudizio) certamente funzionale ad una compiuta conoscenza dei termini dell'accusa rivolta all'Atzori in quel determinato procedimento (rendendo ininfluenti eventuali successivi momenti di inconsapevolezza dell'ulteriore iter processuale, indifferenti nell'ottica della iniziativa a scrutinio), risulta correlato ad un duplice presupposto (il rapporto di fiducia con il difensore e l'elezione di domicilio presso quest'ultimo al quale venne fatta rituale notifica della citata vocatio in ius), in grado di incidere in modo dirimente sulla logica possibilità di ritenere comprovata l'utile conoscenza del processo in capo all'imputato giudicato "in absentia", in considerazione del' tipico atteggiarsi del rapporto fiduciario (che lascia coerentemente pensare, in assenza di elementi di segno opposto, alla intervenuta comunicazione all'Atzori della detta notifica da parte del difensore, nell'ottica dell'ordinario sviluppo comunicativo che in genere connota il relativo rapporto professionale tra assistito e difensore di fiducia);ritenuto infine che nel ricorso non vengono neppure dedotti elementi in fatto diretti a incrinare la logicità giuridica delle dette considerazioni rimarcando possibili ragioni di frattura della continuità afferente il citato rapporto fiduciario all'epoca della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, considerato che le emergenze indicate nel ricorso, dirette ad influire sul citato rapporto, sono tutte successive e dunque si rivelano indifferenti rispetto alla effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato, già compiutamente acquisita al momento della detta notifica; ritenuto in particolare che il ricorso, neppure in via di mera deduzione, si spinge a sostenere che all'epoca della citata notifica (e sino al momento della carcerazione del ricorrente) l'incarico professionale non fosse stato accettato dal difensore né si emarginano altre circostanze in fatto dirette a incidere sull'ordinario flusso informativo che ordinariamente connota i rapporti tra difensore di fiducia e difeso; considerato, infine, che alla inammissibilità del ricorso fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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