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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27866/2026

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RRE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62, n. 6, 69 cod. per]. nonché carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante del risarcimento del danno sulle aggravanti contestate, non è consentito.

I giudici di appello, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, hanno valorizzato, ai fini del diniego della richiesta difensiva, il numero e la gravità dei reati contestati al ricorrente -vedi pag. 8 della sentenza impugnata-; il giudizio di equivalenza è fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la particolare gravità dei fatti e l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai carichi pendenti -relativi a fattispecie delittuose altrettanto gravi-nonché dalla condanna definitiva per i reati di estorsione, rapina, lesioni aggravate e porto abusivo di arma (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), condanna che per quanto successiva alla data di commissione dei reati oggetto di giudizio costituisce elemento idoneo a fondare il giudizio negativo posto fondamento del rigetto della richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RRE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62, n. 6, 69 cod. per]. nonché carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante del risarcimento del danno sulle aggravanti contestate, non è consentito. I giudici di appello, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, hanno valorizzato, ai fini del diniego della richiesta difensiva, il numero e la gravità dei reati contestati al ricorrente -vedi pag. 8 della sentenza impugnata-; il giudizio di equivalenza è fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la particolare gravità dei fatti e l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai carichi pendenti -relativi a fattispecie delittuose altrettanto gravi-nonché dalla condanna definitiva per i reati di estorsione, rapina, lesioni aggravate e porto abusivo di arma (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), condanna che per quanto successiva alla data di commissione dei reati oggetto di giudizio costituisce elemento idoneo a fondare il giudizio negativo posto fondamento del rigetto della richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
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