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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23222/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 31133/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza in epigrafe, a mezzo dei rispettivi difensori, con due separati atti, lamentando la prima vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena, che ritiene eccessiva in ragione della modesta gravità del fatto e del danno cagionato alla persona offesa pressochè nullo, e di mancata massima riduzione per il tentativo e la seconda violazione di legge in punto di dosimetria della pena per erronea applicazione degli artt. 133 e 133b1s cod. pen.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e afferiscono al trat- tamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Ne deriva che itpropost4> ricors4 va dichiarat91 inammissibile.

Le ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto motivatamente di ritenere che per l'ipotesi tentata andasse operata la riduzione della metà e non di due terzi in ragione del delineato scenario fattuale.

I giudici del gravame del merito danno anche atto di avere valutato che le dichiarazioni ammissive dei fatti, in un contesto peraltro di flagranza, e il parziale risarcimento fossero stati già ampiamente valorizzati dal primo giudice con la con- cessione delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato, il momento in cui la realizzazione del reato si interrompe è ele- mento di non dirimente rilevanza ai fini della valutazione della gravità del fatto - dipendendo da circostanze del tutto estranee alla volontà dell'agente - e non esau- risce l'ambito dei parametri commisurativi di cui il giudice deve tenere conto nell'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 56 cod. pen. (così Sez. 5, n. 40903 del 11/10/2022, D'Auria, Rv. 283805 nella cui motivazione, la Corte ha ritenuto esente da censure la denegata applicazione nella massima estensione della riduzione sanzionatoria per il tentativo, in ragione della ritenuta gravità com- plessiva del fatto, desunta dalla violenza dell'azione e dalla pericolosità dell'impu- tato).

N. 31133/2022 R.G.

Motivata appare anche la dosimetria della pena laddove questa Corte di legit- timità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insin- dacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze ag- gravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'im- piego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena con- grua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 31133/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza in epigrafe, a mezzo dei rispettivi difensori, con due separati atti, lamentando la prima vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena, che ritiene eccessiva in ragione della modesta gravità del fatto e del danno cagionato alla persona offesa pressochè nullo, e di mancata massima riduzione per il tentativo e la seconda violazione di legge in punto di dosimetria della pena per erronea applicazione degli artt. 133 e 133b1s cod. pen. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e afferiscono al trat- tamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Ne deriva che itpropost4> ricors4 va dichiarat91 inammissibile. Le ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto motivatamente di ritenere che per l'ipotesi tentata andasse operata la riduzione della metà e non di due terzi in ragione del delineato scenario fattuale. I giudici del gravame del merito danno anche atto di avere valutato che le dichiarazioni ammissive dei fatti, in un contesto peraltro di flagranza, e il parziale risarcimento fossero stati già ampiamente valorizzati dal primo giudice con la con- cessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato, il momento in cui la realizzazione del reato si interrompe è ele- mento di non dirimente rilevanza ai fini della valutazione della gravità del fatto - dipendendo da circostanze del tutto estranee alla volontà dell'agente - e non esau- risce l'ambito dei parametri commisurativi di cui il giudice deve tenere conto nell'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 56 cod. pen. (così Sez. 5, n. 40903 del 11/10/2022, D'Auria, Rv. 283805 nella cui motivazione, la Corte ha ritenuto esente da censure la denegata applicazione nella massima estensione della riduzione sanzionatoria per il tentativo, in ragione della ritenuta gravità com- plessiva del fatto, desunta dalla violenza dell'azione e dalla pericolosità dell'impu- tato). N. 31133/2022 R.G. Motivata appare anche la dosimetria della pena laddove questa Corte di legit- timità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insin- dacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze ag- gravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'im- piego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena con- grua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso in
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