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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 40135/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di merito che, in conformità con il dato normativo e con la pacifica giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato l'irrilevanza - ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione - tanto delle ragioni che hanno spinto il prevenuto ad allontanarsi quanto della breve durata dell'allontanamento (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di merito che, in conformità con il dato normativo e con la pacifica giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato l'irrilevanza - ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione - tanto delle ragioni che hanno spinto il prevenuto ad allontanarsi quanto della breve durata dell'allontanamento (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40135/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris