CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1967
Cassazione n. 34023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Vasto aveva affermato la penale responsabilità degli stessi in ordine al delitto di cui al capo a) dell'imputazione, ha riqualificato il fatto nella fattispecie di diffamazione e rideterminato la pena; Lette le conclusioni e la nota spese depositate dalle costituite parti civili; Viste la memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità del reato di cui al capo a) dell'imputazione per difetto di querela, è manifestamente infondato in quanto agli atti è presente la querela depositata in data 27 novembre 2019; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] che, in assenza di contributo decisionale, nulla è dovut