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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14238/2026

Testo disponibile della fonte

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one della causa;- ricorrente -controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 275/2024 emessa dal Tribunale di TorreAnnunziata in data 25/01/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione dell’Agenzia Dogane e Monopoli con cui gli era stata applicata,nella qualità di concessionario di una ricevitoria lotto, la sanzione di euro265,20 per la violazione dell’obbligo di pagamento dei proventi del lotto nelNumero registro generale 18358/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 14238/2026Data pubblicazione 14/05/2026termine di giovedì della settimana contabile di riferimento, di cui all’art. 24del d.P.R. n. 303/1990.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’opposizione,annullando l’ordinanza-ingiunzione.3.

Sull’impugnazione dell’Agenzia Dogane e Monopoli, il Tribunale di TorreAnnunziata accoglieva il gravame, affermando che, sebbene una dellemodalità con cui il versamento dei proventi del lotto della settimana sia ilbonifico bancario, il pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in siffattaevenienza, si perfeziona, con la liberazione dell’obbligato, solo allorché larimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto, e nonquando il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico equesta abbia pur dichiarato di avervi dato corso, sicché, nella fattispecie, ilpagamento era stato tardivo, essendo stato il bonifico accreditatoconcretamente solo in data 13.12.2019, vale a dire con un giorno di ritardo.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Della GalaGennaro sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.A fronte di proposta di definizione accelerata formulata dal consigliereall’uopo delegato, il ricorrente ha depositato istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 23 e 24 d.P.R. n. 303/1990, con riferimento agli artt. 179, 181 e187 R.d. n. 827/1924, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., pernon aver il tribunale considerato che il pagamento delle vincite deveavvenire obbligatoriamente il giorno del giovedì, il quale dunque è l’unicogiorno utile, e che, essendo consentito il versamento a mezzo bonifico,l’accredito delle somme al venerdì successivo non può essere imputato alconcessionario.1.1.

Il motivo è infondato.In base all’art. 24 del d.P.R. 303/1990, «Il raccoglitore deve versare allacompetente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o al concessionariodesignato, entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, il saldoNumero registro generale 18358/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 14238/2026Data pubblicazione 14/05/2026a proprio debito sulla base dell’estratto conto di cui all’art. 23».Il meccanismo temporale del versamento dei proventi del gioco del lotto siarticola in una sequenza precisa:1) le giocate effettuate tra lunedì e sabato costituiscono la “settimanacontabile” di riferimento;2) l’estrazione avviene sabato (o altra data stabilita); dopo l’estrazione, ilconcessionario calcola il saldo a debito del raccoglitore;3) il mercoledì successivo all’estrazione il concessionario invia alraccoglitore l’estratto conto con il saldo dovuto;4) entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione il raccoglitoredeve versare il saldo a debito alla Tesoreria provinciale o al concessionario.Orbene, al fine di rispettare quest’ultimo termine, non basta disporre ilbonifico entro il giovedì, ma occorre che la somma entri nella disponibilitàdel concessionario o dell’Amministrazione entro il termine perentorio.Invero, nella valutazione del rispetto di un termine di adempimento labuona fede non può venire in rilievo per stabilire quale sia il termine esattoentro cui adempiere, ma può solo servire a valutare se, per rispettare iltermine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che ilcreditore non avrebbe potuto pretendere per l'eccessivo sacrificio cheavrebbe comportato.

In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023, in relazione ad un pagamentoeffettuato tramite bonifico bancario, ha escluso che la buona fede rilevasseal fine di stabilire se il termine dovesse considerarsi rispettato al momentodell'ordine di bonifico o dell'effettivo accreditamento.In quest’ottica, il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro chedevono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile inbanca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché larimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e nonanche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propriabanca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 149 del 10/01/2003).Invero, rappresenta un principio consolidato quello secondo cui ilNumero registro generale 18358/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 14238/2026Data pubblicazione 14/05/2026pagamento di obbligazioni pecuniarie si perfeziona solo quando la sommaè accreditata sul conto del creditore, non quando il debitore ha disposto ilbonifico.

In particolare, il pagamento (ed il conseguente effetto solutorio)si considera effettuato quando la somma entra materialmente nelladisponibilità dell’avente diritto e non quando il debitore ha impartito l’ordinedi bonifico.Deve, pertanto, considerarsi tardivo un versamento disposto entro iltermine ma accreditato dopo.La ratio dell’art. 24 d.P.R. 303/1990 citato è garantire la disponibilità dellesomme per il pagamento delle vincite e la regolarità dei flussi finanziari.La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il termine per ilversamento dei proventi del gioco del lotto è perentorio e si riferisceall’accredito, non al semplice ordine di pagamento:Consiglio di Stato – Sez.

IV, Sentenza n. 3195 del 20 maggio 2020 haaffermato che il mancato versamento entro il termine previsto daldisciplinare (cinque giorni dalla diffida o, nel regime ordinario, entro ilgiovedì successivo all’estrazione) comporta revoca automatica dellaconcessione, senza margini di discrezionalità.

La ratio sottesa a talepronuncia è che la valutazione sulla gravità dell’inadempimento è giàcompiuta dalla norma e dalle clausole contrattuali: il termine è perentorioe deve essere rispettato con effettiva disponibilità delle somme pressol’Amministrazione.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle FAQ e circolari conferma che iltermine è perentorio e che il versamento deve risultare effettivamenteaccreditato entro giovedì, salvo che si utilizzi un sistema di addebito diretto(SDD) che garantisce la disponibilità immediata.Alla luce delle considerazioni che precedono, si capisce che il ragionamentoproposto dal ricorrente sovrappone due piani che vanno invece mantenutidistinti: altra cosa è il mezzo di pagamento, altra cosa è il termine (nel casoperentorio) entro il quale il pagamento deve essere eseguito, che rimanesempre il medesimo qualunque sia il mezzo usato dal raccoglitore per ilversamento.Numero registro generale 18358/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 14238/2026Data pubblicazione 14/05/20262.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 23 e 24 d.P.R. n. 303/1990, con riferimento all’art.178 R.d. n. 827/1924, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., pernon aver il tribunale considerato che il raccoglitore-concessionario rivestela qualità di agente contabile (e non di debitore dello Stato), sicché nonsarebbero applicabili alla fattispecie in esame i principi giurisprudenzialirichiamati dal tribunale, che attengono alla diversa ipotesi di pagamentodell’obbligazione pecuniaria di un rapporto sinallagmatico.2.1.

Il motivo è infondato per le ragioni già esposte nell’analizzare ilprecedente motivo, dovendosi qui aggiungere che la perentorietà deltermine, al di là della preposizione “entro”, deriva dai seguenti elementi: 1)lo stesso è fissato da norma regolamentare (art. 24 d.P.R. n. 303/1990);2) è collegato ad una conseguenza automatica (la revoca); 3) è funzionalead un interesse pubblico (la certezza dei flussi finanziari; in particolare,garantire la disponibilità immediata delle somme per il pagamento dellevincite).Del resto, nei procedimenti amministrativi, un termine è perentorio se èprevisto per l’esercizio di un potere o di un diritto soggettivo con decadenzaed è inserito in un procedimento scandito da fasi rigide e non derogabili.Da ultimo, nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che ilraccoglitore-concessionario riveste la qualità di agente contabile, anziché didebitore dello Stato.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o di manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.

La novità normativaintrodotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casiNumero registro generale 18358/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 14238/2026Data pubblicazione 14/05/2026di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delleammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risulta codificatauna ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istitutodel divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento della somma pari alla metà delle spese liquidatein favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e alpagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MRigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 500,00, oltre spese prenotate a debito;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore della controricorrente dell'ulteriore somma di euro250,00;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteNumero registro generale 18358/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 14238/2026Data pubblicazione 14/05/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one della causa;- ricorrente -controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 275/2024 emessa dal Tribunale di TorreAnnunziata in data 25/01/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione dell’Agenzia Dogane e Monopoli con cui gli era stata applicata,nella qualità di concessionario di una ricevitoria lotto, la sanzione di euro265,20 per la violazione dell’obbligo di pagamento dei proventi del lotto nelNumero registro generale 18358/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 14238/2026Data pubblicazione 14/05/2026termine di giovedì della settimana contabile di riferimento, di cui all’art. 24del d.P.R. n. 303/1990.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’opposizione,annullando l’ordinanza-ingiunzione.3. Sull’impugnazione dell’Agenzia Dogane e Monopoli, il Tribunale di TorreAnnunziata accoglieva il gravame, affermando che, sebbene una dellemodalità con cui il versamento dei proventi del lotto della settimana sia ilbonifico bancario, il pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in siffattaevenienza, si perfeziona, con la liberazione dell’obbligato, solo allorché larimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto, e nonquando il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico equesta abbia pur dichiarato di avervi dato corso, sicché, nella fattispecie, ilpagamento era stato tardivo, essendo stato il bonifico accreditatoconcretamente solo in data 13.12.2019, vale a dire con un giorno di ritardo.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Della GalaGennaro sulla base di due motivi, illustrati da memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.A fronte di proposta di definizione accelerata formulata dal consigliereall’uopo delegato, il ricorrente ha depositato istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 23 e 24 d.P.R. n. 303/1990, con riferimento agli artt. 179, 181 e187 R.d. n. 827/1924, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., pernon aver il tribunale considerato che il pagamento delle vincite deveavvenire obbligatoriamente il giorno del giovedì, il quale dunque è l’unicogiorno utile, e che, essendo consentito il versamento a mezzo bonifico,l’accredito delle somme al venerdì successivo non può essere imputato alconcessionario.1.1. Il motivo è infondato.In base all’art. 24 del d.P.R. 303/1990, «Il raccoglitore deve versare allacompetente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o al concessionariodesignato, entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, il saldoNumero registro generale 18358/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 14238/2026Data pubblicazione 14/05/2026a proprio debito sulla base dell’estratto conto di cui all’art. 23».Il meccanismo temporale del versamento dei proventi del gioco del lotto siarticola in una sequenza precisa:1) le giocate effettuate tra lunedì e sabato costituiscono la “settimanacontabile” di riferimento;2) l’estrazione avviene sabato (o altra data stabilita); dopo l’estrazione, ilconcessionario calcola il saldo a debito del raccoglitore;3) il mercoledì successivo all’estrazione il concessionario invia alraccoglitore l’estratto conto con il saldo dovuto;4) entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione il raccoglitoredeve versare il saldo a debito alla Tesoreria provinciale o al concessionario.Orbene, al fine di rispettare quest’ultimo termine, non basta disporre ilbonifico entro il giovedì, ma occorre che la somma entri nella disponibilitàdel concessionario o dell’Amministrazione entro il termine perentorio.Invero, nella valutazione del rispetto di un termine di adempimento labuona fede non può venire in rilievo per stabilire quale sia il termine esattoentro cui adempiere, ma può solo servire a valutare se, per rispettare iltermine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che ilcreditore non avrebbe potuto pretendere per l'eccessivo sacrificio cheavrebbe comportato. In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023, in relazione ad un pagamentoeffettuato tramite bonifico bancario, ha escluso che la buona fede rilevasseal fine di stabilire se il termine dovesse considerarsi rispettato al momentodell'ordine di bonifico o dell'effettivo accreditamento.In quest’ottica, il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro chedevono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile inbanca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché larimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e nonanche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propriabanca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 149 del 10/01/2003).Invero, rappresenta un principio consolidato quello secondo cui ilNumero registro generale 18358/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 14238/2026Data pubblicazione 14/05/2026pagamento di obbligazioni pecuniarie si perfeziona solo quando la sommaè accreditata sul conto del creditore, non quando il debitore ha disposto ilbonifico. In particolare, il pagamento (ed il conseguente effetto solutorio)si considera effettuato quando la somma entra materialmente nelladisponibilità dell’avente diritto e non quando il debitore ha impartito l’ordinedi bonifico.Deve, pertanto, considerarsi tardivo un versamento disposto entro iltermine ma accreditato dopo.La ratio dell’art. 24 d.P.R. 303/1990 citato è garantire la disponibilità dellesomme per il pagamento delle vincite e la regolarità dei flussi finanziari.La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il termine per ilversamento dei proventi del gioco del lotto è perentorio e si riferisceall’accredito, non al semplice ordine di pagamento:Consiglio di Stato – Sez. IV, Sentenza n. 3195 del 20 maggio 2020 haaffermato che il mancato versamento entro il termine previsto daldisciplinare (cinque giorni dalla diffida o, nel regime ordinario, entro ilgiovedì successivo all’estrazione) comporta revoca automatica dellaconcessione, senza margini di discrezionalità. La ratio sottesa a talepronuncia è che la valutazione sulla gravità dell’inadempimento è giàcompiuta dalla norma e dalle clausole contrattuali: il termine è perentorioe deve essere rispettato con effettiva disponibilità delle somme pressol’Amministrazione.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle FAQ e circolari conferma che iltermine è perentorio e che il versamento deve risultare effettivamenteaccreditato entro giovedì, salvo che si utilizzi un sistema di addebito diretto(SDD) che garantisce la disponibilità immediata.Alla luce delle considerazioni che precedono, si capisce che il ragionamentoproposto dal ricorrente sovrappone due piani che vanno invece mantenutidistinti: altra cosa è il mezzo di pagamento, altra cosa è il termine (nel casoperentorio) entro il quale il pagamento deve essere eseguito, che rimanesempre il medesimo qualunque sia il mezzo usato dal raccoglitore per ilversamento.Numero registro generale 18358/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 14238/2026Data pubblicazione 14/05/20262. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 23 e 24 d.P.R. n. 303/1990, con riferimento all’art.178 R.d. n. 827/1924, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., pernon aver il tribunale considerato che il raccoglitore-concessionario rivestela qualità di agente contabile (e non di debitore dello Stato), sicché nonsarebbero applicabili alla fattispecie in esame i principi giurisprudenzialirichiamati dal tribunale, che attengono alla diversa ipotesi di pagamentodell’obbligazione pecuniaria di un rapporto sinallagmatico.2.1. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte nell’analizzare ilprecedente motivo, dovendosi qui aggiungere che la perentorietà deltermine, al di là della preposizione “entro”, deriva dai seguenti elementi: 1)lo stesso è fissato da norma regolamentare (art. 24 d.P.R. n. 303/1990);2) è collegato ad una conseguenza automatica (la revoca); 3) è funzionalead un interesse pubblico (la certezza dei flussi finanziari; in particolare,garantire la disponibilità immediata delle somme per il pagamento dellevincite).Del resto, nei procedimenti amministrativi, un termine è perentorio se èprevisto per l’esercizio di un potere o di un diritto soggettivo con decadenzaed è inserito in un procedimento scandito da fasi rigide e non derogabili.Da ultimo, nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che ilraccoglitore-concessionario riveste la qualità di agente contabile, anziché didebitore dello Stato.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o di manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativaintrodotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casiNumero registro generale 18358/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 14238/2026Data pubblicazione 14/05/2026di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delleammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificatauna ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istitutodel divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento della somma pari alla metà delle spese liquidatein favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e alpagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MRigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 500,00, oltre spese prenotate a debito;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore della controricorrente dell'ulteriore somma di euro250,00;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteNumero registro generale 18358/2024Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 14238/2026Data pubblicazione 14/05/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]
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