CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25714/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione degli artt. 168, primo comma, 165 cod. pen. e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., con le quali si rileva che, essendo nel caso in esame la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, non poteva operare la revoca di diritto per commissione nel quinquennio di altro delitto per cui risulti inflitta una pena detentiva, come quella disposta - sono manifestamente infondate, alla luce dello stesso disposto dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. Esso, invero, prevede come causa di revoca o la commissione nei termini di sospensione (da intendersi dal passaggio in giudicato della sentenza) di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, come si è verificato nel caso in esame, o il mancato adempimento agli obblighi imposti. Del resto, la subordinazione del beneficio all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno deve considerarsi non diretta a favorire la posizione del condannato sulla base della prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di reati, quanto piuttosto a salvaguardare la posizione di coloro che sono stati pregiudicati dal fatto reato, inducendo l'autore a rimuoverne gli effetti più immediati (Sez. 3, n. 52040 del 02/03/2017, S., Rv. 271357). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2